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Atto a cui si riferisce:
C.2876 Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di relazioni affettive tra i detenuti e i figli minorenni


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2876


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
IORI, MORANI, VERINI, ERMINI, MAGORNO, MARZANO, GIULIANI, FABBRI, MARCHI, LENZI, ZAMPA, TIDEI, GUERRA, PREZIOSI, PATRIARCA, SCUVERA, MARTELLI, ROTTA, RUBINATO, CARLO GALLI, GADDA, AMATO, FOSSATI, ALBANELLA, ARLOTTI, BARUFFI, BAZOLI, BENI, BERLINGHIERI, BRAGA, BRUNO BOSSIO, CAPONE, CAPOZZOLO, CARDINALE, CARNEVALI, CARRA, CASATI, CHAOUKI, COVELLO, CRIVELLARI, D'INCECCO, GANDOLFI, GASPARINI, GIGLI, LODOLINI, MAESTRI, MALPEZZI, MANZI, MARANTELLI, MARRONI, MIOTTO, RAMPI, ROCCHI, VALERIA VALENTE
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di relazioni affettive tra i detenuti e i figli minorenni
Presentata il 12 febbraio 2015


      

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Onorevoli Colleghi! Poter vivere la paternità e la maternità è un diritto, così come è un diritto per i bambini conservare i legami affettivi genitoriali, essenziali per la loro crescita e per il loro sviluppo.
      Il carcere aggiunge alla solitudine del detenuto la distruzione dei suoi legami familiari e la privazione dei rapporti che i genitori desiderano mantenere, abbracciando i figli e ascoltando la loro voce e anche i figli soffrono per la perdita dei legami con i genitori.
      La genitorialità per i padri e le madri detenuti è normata da indicazioni su come devono essere preservate e protette le relazioni con i figli e con i familiari. La legge n. 354 del 1975, all'articolo 28, afferma che «Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie» e, all'articolo 45, ribadisce che «Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie. Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne il reinserimento sociale».
      Questa normativa appare oggi disattesa e quasi utopica, a fronte del personale sottodimensionato e dell'impossibilità di soddisfare le richieste di contatti con le famiglie. Per le detenute e per i detenuti stranieri ciò è ancora più difficile e possono trascorrere mesi o anni prima che essi riescano ad attivare contatti con le loro famiglie.
      Pur nella consapevolezza di queste molteplici difficoltà, è tuttavia necessario proporre nuove misure che possono meglio rispondere alle esigenze di rapporti con i familiari e al diritto alla genitorialità, sia da parte dei bambini sia da parte delle madri e dei padri che, ancorché colpevoli di reati, restano comunque genitori. Alla genitorialità in carcere è negato il riconoscimento di quelli che Erving Goffman definisce «diritti sottili», ossia quelli a rischio di invisibilità, come appunto i legami affettivi che coinvolgono i familiari e soprattutto i figli.
      L'associazione Eurochips (European committee for children of imprisoned parents) indica che il 30 per cento dei bambini figli di detenuti sviluppa comportamenti devianti per mancanza di interventi e risposte corretti. Eurochips afferma, inoltre, che la possibilità per i genitori detenuti di vedere con regolarità i figli e di mantenere rapporti significativi con loro riduce del 40 per cento il rischio di provvedimenti disciplinari in carcere.
      Come può mantenersi e consolidarsi la genitorialità se è difficile lo svolgimento del colloquio e se esso avviene in condizioni inidonee alla confidenza e alle manifestazioni di affetto? È questo un aspetto particolarmente urgente e drammatico. Il momento del colloquio è certo particolarmente significativo sul piano degli affetti e delle relazioni. A volte atteso per settimane o mesi, si svolge poi in ambienti che sono ben lontani da quei «locali interni senza mezzi divisori» o «spazi all'aperto a ciò destinati», previsti dall'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000. È noto, infatti, che i colloqui avvengono generalmente in locali inidonei, in ambienti sovraffollati, caotici e promiscui, nella confusione di dialoghi spesso urlati, di pianti, nonché in presenza di altri detenuti e familiari, in situazioni in cui anche un abbraccio tra padri o madri e figli diventa difficile o imbarazzante per tutti.
      La presente proposta di legge persegue la finalità di garantire la tutela della genitorialità e dell'affettività delle madri e dei padri detenuti, nonché di mantenere o di ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con i figli che si mantengono principalmente attraverso i colloqui. La responsabilità genitoriale, che non deve interrompersi durante la detenzione, viene dunque incentivata tramite gli incontri con i figli e mediante la messa a disposizione di spazi psico-pedagogici idonei realizzati all'interno degli istituti, quali aree di attesa per i colloqui (come ad esempio, lo «spazio giallo» così denominato dall'associazione Bambinisenzasbarre ONLUS, già realtà nell'esperienza pilota nei penitenziari di San Vittore e di Bollate). A tale fine l'articolo 1 disciplina i colloqui dei genitori detenuti con i figli minori, nonché le modalità di funzionamento dei citati spazi aventi finalità socio-educativa. Figura chiave di tale istituto è l'operatore psico-pedagogico, che svolge il compito di presa in carico della famiglia nonché di preparazione della stessa e del minore al colloquio con il detenuto. L'articolo 2 fissa i princìpi generali posti a tutela della genitorialità in carcere.
      Data la fondamentale importanza degli incontri fra genitori detenuti e figli, i colloqui (anche telefonici) con i minori dovranno essere concessi anche fuori dai limiti temporali stabiliti dal comma 8 dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Colloqui con il minore).

      1. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:
      «Al fine di tutelare la genitorialità e i rapporti con la famiglia, sono sempre garantiti i colloqui delle madri e dei padri detenuti o internati con i figli minori, salvo che in caso di maltrattamenti o abusi ovvero per comprovate ragioni a tutela dei minori stessi.
      Per ridurre l'impatto del carcere sui minori figli di genitori detenuti o internati sono realizzati, all'interno degli istituti, appositi spazi con finalità socio-educative, al fine di facilitare l'attesa dell'incontro attraverso attività ludiche per i minori, nonché prepararli al colloquio. In tali spazi è garantita la presenza quotidiana di almeno un educatore che:

          a) accompagna e prende in carico la famiglia preparandola al colloquio con il detenuto o l'internato;

          b) prepara l'ambiente di gioco prestando attenzione all'età e alle esigenze dei minori;

          c) organizza e coordina le attività ludiche;

          d) osserva le dinamiche comportamentali dei minori nonché le dinamiche tra minori e adulti e interviene nelle eventuali situazioni di disagio;

          e) agevola il dialogo, le relazioni e il confronto fra i genitori accompagnatori;

          f) fornisce risposte educative ai genitori e offre consulenze personalizzate;

          g) attiva un lavoro individuale con il genitore detenuto in una prospettiva di responsabilità genitoriale e di reinserimento sociale.

      I colloqui dei figli con madri e padri detenuti sono svolti in locali tali da rispettare la sensibilità dei minori e senza mezzi divisori o all'aperto, garantendo al minore la possibilità di trascorrere tempo ludico con il proprio genitore. Tali colloqui con i minori, anche accompagnati da un altro familiare, avvengono in orari o in luoghi diversi da quelli utilizzati per gli incontri di soggetti maggiorenni con detenuti o internati, preferibilmente nel pomeriggio e nei giorni festivi per non compromettere l'attività scolastica dei minori.
      I colloqui dei minori con genitori detenuti devono essere concessi anche fuori dai limiti temporali stabiliti dal comma 8 dell'articolo 37 del regolamento dei cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. La durata dei colloqui, regolata sulla base delle esigenze pedagogiche del minore, non può comunque essere inferiore a un'ora, salvo che per volontà dei colloquianti o per la tutela del minore stesso, e può essere estesa anche a parte della giornata e alla consumazione di un pasto»;

          b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
      «Salvo che per ragioni attinenti la tutela e l'interesse del minore, oltre ai colloqui telefonici previsti dal comma 2 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono garantiti fra i minori e i genitori detenuti colloqui telefonici in numero non inferiore a quattro al mese, cumulabili con i colloqui verso altri soggetti e aventi durata massima di quindici minuti».

Art. 2.
(Rapporti con la famiglia e tutela della genitorialità).

      1. L'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
      «Art. 28. – (Rapporti con la famiglia). – 1. Particolare cura è dedicata alla tutela della genitorialità e dell'affettività, nonché a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni affettive ed educative dei detenuti e degli internati con le famiglie e in special modo con i figli minori.
      2. Gli operatori psico-pedagogici prestano all'interno degli istituti assistenza alle famiglie al fine di affrontare la crisi dell'allontanamento del soggetto detenuto dal nucleo familiare e di rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli.
      3. La responsabilità genitoriale delle madri e dei padri detenuti, che non deve interrompersi durante la detenzione, è incentivata favorendo i colloqui con i figli, anche mediante spazi idonei all'incontro».