• C. 2828 EPUB Proposta di legge presentata il 19 gennaio 2015

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Atto a cui si riferisce:
C.2828 Disposizioni in materia di autocaravan


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2828


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CENNI, LUCIANO AGOSTINI, ALBINI, BINI, BORGHI, CAROCCI, CARRA, CASTRICONE, DALLAI, DONATI, FIORIO, FONTANELLI, FOSSATI, LAFORGIA, MARIANI, PARRINI, ROCCHI, SIMONI, TERROSI, TULLO
Disposizioni in materia di rilancio della produzione di autocaravan e del turismo all'aria aperta
Presentata il 19 gennaio 2015


      

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Onorevoli Colleghi! Dopo circa due decenni, a cavallo del XX e del XXI secolo, di crescita di mercato con significativi incrementi di volumi di pezzi prodotti, di fatturato e di occupati per le imprese della filiera, il settore della camperistica sta registrando in Italia, ormai da tempo, una preoccupante inversione di tendenza.
      Il mercato degli autocaravan è infatti crollato del 75 per cento negli ultimi anni: le immatricolazioni sono passate nel nostro paese dalle 15.000 del 2007 alle 3.791 del 2013. Una crisi causata da numerosi e diversificati fattori ma che necessita di interventi strutturali per poter essere contrastata con efficacia e tempestività.
      In questo contesto va infatti sottolineato come l'Italia resti comunque, dopo Francia e Germania, il terzo produttore europeo del settore, per un fatturato di 500 milioni di euro annui. Un comparto quindi rilevante per l'industria, ricco di professionalità, competenze e tradizione qualitativa.
      Non bisogna dimenticare che la camperistica riveste inoltre un ruolo trainante dell'economia italiana al di là dei volumi di produzione: è infatti il simbolo del turismo itinerante, volano straordinario di ricchezza per i nostri territori. I fruitori di autocaravan caratterizzano un turismo destagionalizzato uniformato nelle differenti stagioni, appartengono a una fascia medio-alta di reddito, hanno un basso impatto ambientale, soprattutto se rapportato al turismo delle seconde case, e sono attratti dalle aree rurali e dalle località minori. Sono fruitori privilegiati delle ricchezze paesaggistiche, artistiche e architettoniche indigene e ricercatori delle produzioni tipiche locali, sia artigianali che enogastronomiche.
      Un altro fattore di rilievo è l'utilità degli autocaravan come efficace strumento di mobilità per le categorie svantaggiate e per i disabili.
      Emerge quindi la necessità, da parte del legislatore, di predisporre una normativa in grado di incentivare l'acquisto e l'utilizzo degli autocaravan, in armonia con le disposizioni in materia degli altri Paesi europei, valorizzandone l'utilizzo, promuovendo i produttori della componentistica e dando impulso all'indotto.
      Sono molteplici i livelli di intervento previsti dalla presente proposta di legge: dagli incentivi alla rottamazione degli autocaravan (per rinnovare un parco veicoli ormai vetusto e salvaguardare i livelli professionali), all'agevolazione per la fruizione degli stessi per i soggetti disabili, dalla realizzazione delle aree di sosta attrezzate alla promozione della viabilità, fino ai finanziamenti mirati per le imprese che producono componentistica per i mezzi.
      La presente proposta di legge è formata da sette articoli.
      L'articolo 1 dispone l'istituzione di un fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, per gli anni 2016 e 2017, pari a 10 milioni di euro complessivi, al fine di incentivare la sostituzione attraverso la demolizione degli autocaravan immatricolati nella categoria euro 0 o euro 1 con veicoli nuovi. La costituzione di tale fondo è finalizzata alla concessione di un contributo di 8.000 euro per ciascun autocaravan acquistato dal 1 gennaio 2016 al 1 giugno 2017 e immatricolato entro il 31 dicembre 2017. Il contributo è riconosciuto anche per i veicoli acquistati da privati con lo strumento del leasing. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità di accesso ai benefìci.
      Gli articoli 2 e 3 valorizzano poi la peculiarità cosiddetta non ricreativa dell’autocaravan. Gli autocaravan, per le loro abitabilità e fruizione, rappresentano infatti un veicolo particolarmente funzionale per il trasporto ordinario dei disabili.
      Risulta quindi fondamentale, nella corretta applicazione di politiche fiscali la promozione dei princìpi di solidarietà nei confronti delle categorie sociali deboli, l'introduzione di agevolazioni fiscali per i soggetti disabili e per i loro nuclei familiari. Gli articoli 2 e 3 prevedono infatti rispettivamente agevolazioni fiscali per i disabili e l'esenzione dalle tasse automobilistiche in determinati casi. L'articolo 3 prevede, inoltre, incentivi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili attraverso l'esenzione dalle tasse per cinque anni: una proposta che va nella direzione della salvaguardia ambientale e della promozione delle energie pulite.
      L'articolo 4 riguarda la disponibilità delle aree di sosta e dei parcheggi per gli autocaravan. Le possibilità di circolazione e di sosta per gli autocaravan diffusione di aree attrezzate con servizi per il rifornimento di acqua potabile e per lo scarico delle acque reflue sono oggi una tematica significativa per la diffusione di questo tipo di turismo. La scelta di viaggiare in autocaravan è determinata, infatti, dal desiderio di spostarsi liberamente e di pernottare indipendentemente dalle strutture alberghiere e in genere di ospitalità (aree di sosta a pagamento), ma, nel contempo, di poter disporre di punti di servizio per i rifornimenti e per gli scarichi dei reflui. Secondo i dati relativi alla ricettività del settore, i turisti che visitano il nostro Paese in camper, caravan o tenda, trascorrono solo il 36,8 per cento delle notti in campeggio, il 30,5 per cento in aree di sosta a pagamento e il 22,2 per cento in spazi liberi non a pagamento. La permanenza per i due terzi delle notti al di fuori di strutture ricettive per il campeggio, nonostante le difficoltà connesse ai divieti di sosta libera e alla scarsa diffusione di aree di sosta attrezzate, denota quindi una predilezione per forme di sosta alternative al campeggio. Per questi motivi l'articolo 4 prende in considerazione le aree di sosta e i parcheggi, prevedendo che le amministrazioni comunali possano provvedere all'individuazione di appositi spazi per la sosta e per il rimessaggio degli autocaravan, in attuazione di quanto già previsto dal codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, anche all'interno dei centri urbani e in zone servite dal trasporto pubblico. La norma prevede inoltre la partecipazione di soggetti privati per l'edificazione delle aree verdi e specifici contributi da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (un milione di euro annuo per il 2016 e 2017, da assegnare tramite apposito decreto ministeriale).
      L'articolo 5 stabilisce inoltre che le amministrazioni comunali non possano disporre limitazioni del traffico per gli autocaravan e le vetture similari.
      L'articolo 6 estende i benefici previsti dal decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2013, cosiddetto “decreto del fare”, e in particolare l'accesso a finanziamenti specifici e contributi economici, alle aziende che operano nella fabbricazione di componentistica per autocaravan; tali incentivi sono prioritariamente finalizzati a progetti di efficienza e di risparmio energetico nei processi produttivi e allo sviluppo della domotica nella fabbricazione degli accessori.
      L'articolo 7 reca, infine, la copertura finanziaria.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni in materia di incentivi alla rottamazione).

      1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo finalizzato a incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati nella categoria euro 0 o euro 1 con veicoli nuovi.
      2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, a fronte della presentazione da parte dell'acquirente, del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, alla concessione di un contributo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato dal 1 gennaio 2016 al 1 giugno 2017 e immatricolato entro il 31 dicembre 2017.
      3. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto anche per i veicoli acquistati da privati con lo strumento del leasing.
      4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accesso ai benefìci di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 7.

Art. 2.
(Agevolazioni per i soggetti disabili).

      1. Gli autocaravan sono considerati, per la propria peculiarità, mezzo privilegiato per il trasporto di soggetti disabili.
      2. Agli autocaravan di proprietà di soggetti disabili si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della

legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dall'articolo 164, comma 1, lettera a), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Art. 3.
(Esenzioni dalle tasse automobilistiche).

      1. Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 17 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

              «i-bis) gli autocaravan il cui proprietario, o un componente del suo nucleo familiare, sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo»;

          b) all'articolo 20 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Gli autocaravan che utilizzano fonti energetiche rinnovabili sono esenti dal pagamento della tassa di cui al primo comma per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data di certificazione dell'avvenuta installazione del relativo impianto».

Art. 4.
(Aree di sosta, parcheggi degli autocaravan).

      1. I comuni, in sede di regolamentazione dei parcheggi ai sensi dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, provvedono a individuare apposite aree per la sosta e per il rimessaggio degli autocaravan, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 185 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, e dell'articolo 378 del regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
      2. Le aree di cui al comma 1 sono classificate come verde attrezzato e devono essere recintate e dotate delle seguenti strutture:

          a) punti luce;

          b) appositi attacchi idrici ed elettrici;

          c) scarichi.

      3. Allo scopo di incentivare la realizzazione da parte dei privati delle aree verdi attrezzate di cui al comma 1, i comuni possono applicare le disposizioni della legge 24 marzo 1989, n. 122.
      4. I comuni, ai sensi del comma 1, individuano parcheggi di idonea ampiezza, anche all'interno dei centri abitati, atti a consentire la sosta, compresa quella prolungata, degli autocaravan.
      5. I parcheggi di cui al comma 4 sono comunque realizzati in prossimità di fermate di mezzi di trasporto pubblico abilitati al trasporto di soggetti disabili.
      6. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato a concedere contributi per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
      7. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo individua gli standard minimi delle aree e dei servizi da destinare all'accoglienza dei camper e i requisiti richiesti ai soggetti pubblici e privati per l'accesso ai contributi di cui al comma 6.

Art. 5.
(Circolazione degli autocaravan).

      1. I comuni non possono imporre limitazioni alla circolazione degli autocaravan diverse da quelle stabilite per i veicoli previsti dall'articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M e M1, del codice della

strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Art. 6.
(Incentivi per le imprese).

      1. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «e del settore della pesca» sono sostituite dalle seguenti: «, del settore della pesca e del settore della fabbricazione di componentistica per autocaravan prioritariamente finalizzata all'efficienza e al risparmio energetico dei processi produttivi e allo sviluppo della domotica nella fabbricazione degli accessori».

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, degli articoli 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, e dell'articolo 4, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.