• C. 2893 EPUB Disegno di legge presentato il 19 febbraio 2015

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Atto a cui si riferisce:
C.2893 [Decreto Anti-Terrorismo] Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione"


Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Disegno di Conversione Decreto Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2893


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
dal ministro dell'interno
(ALFANO)
dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)
dal ministro della difesa
(PINOTTI)
e dal ministro della giustizia
(ORLANDO)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
Presentato il 19 febbraio 2015


      

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Onorevoli Deputati! I recenti episodi verificatisi sia in Europa sia in Paesi dello scacchiere mediorientale hanno evidenziato l'innalzamento della minaccia terroristica di matrice jihadista, che, presentandosi in forme spesso nuove e di inusitata violenza, costituisce una gravissima insidia per la sicurezza interna ed è fattore di instabilità di Stati, anche del vicino oriente, che versano in complesse situazioni politiche e sociali.
      Una concreta e corretta politica di prevenzione e di tutela contro tali minacce comporta necessariamente una visione del fenomeno non limitata all'ambito del territorio del nostro Paese, ma mirata anche al rafforzamento delle presenze di forze armate in particolare nei territori di maggiore criticità. Il consolidamento, dunque, dei processi di pace e di stabilizzazione in aree di crisi acquisisce sempre più anche tale funzione preventiva quale elemento essenziale di politica estera, con sicuri riflessi sulla sicurezza dei cittadini.
      La lotta al terrorismo va realizzata pertanto in maniera unitaria senza dividere tra sicurezza interna ed esterna, come d'altronde dimostrato dal fenomeno dei cosiddetti foreign fighters.
      Il contesto che si deve affrontare rende cioè essenziale sviluppare una capacità di risposta globale attraverso misure che si muovono sia sul versante interno, sia sul versante internazionale per consolidare il processo di pace, sforzo al quale l'Italia contribuisce attraverso operazioni in cui sono impegnati contingenti e aliquote delle nostre Forze armate e di polizia. Diventa cioè strategica nella lotta al terrorismo la partecipazione attiva del nostro Paese alla coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica dell’Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), costituita, su iniziativa degli Stati Uniti d'America e in risposta alle richieste di aiuto umanitario e di supporto militare delle autorità regionali curde con il consenso delle autorità nazionali irachene, a seguito della Conferenza internazionale per la pace e la sicurezza in Iraq, tenutasi a Parigi il 15 settembre 2014. Nel documento conclusivo della Conferenza internazionale, nell'individuare nell'ISIL una minaccia non solo per l'Iraq, ma anche per l'insieme della comunità internazionale, è stata affermata l'urgente necessità di un'azione determinata per contrastare tale minaccia, in particolare adottando misure per prevenirne la radicalizzazione, coordinando l'azione di tutti i servizi di sicurezza e rafforzando la sorveglianza delle frontiere.
      Analoghe raccomandazioni sono del resto contenute nelle risoluzioni n. 2170 (2014) e n. 2178 (2014), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente, il 15 agosto 2014 e il 24 settembre 2014, che hanno riaffermato la necessità di combattere con ogni strumento, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e con l'ordinamento internazionale, le minacce alla pace internazionale e alla sicurezza causate da atti terroristici.
      La lotta al terrorismo richiede, pertanto, una strategia complessiva per dare una risposta efficace a una minaccia di tale entità: da qui la scelta, da un lato, di consolidare, come già detto, la presenza dei nostri militari all'estero e, dall'altro, di incidere su vari pilastri della normativa nazionale: la tutela penale, per «abbracciare» condotte rispondenti alla nuova tipologia di fenomeni riscontrati in tali ambiti; quella «operativa», con rafforzamento dei poteri dei servizi segreti, che tradizionalmente operano un'incisiva azione di lotta al terrorismo, della magistratura, con l'individuazione di una nuova figura di coordinamento e di riferimento denominata Procuratore nazionale antiterrorismo, coincidente con quella del Procuratore nazionale antimafia. Ne consegue il necessario adeguamento delle norme anche del codice di rito penale funzionali a rendere subito efficace l'azione di coordinamento.
      È ovvia dunque la straordinaria necessità ed urgenza di mettere in piedi un insieme di norme che a vari livelli si preoccupino di rispondere alle esigenze di sicurezza della collettività a fronte di fenomeni terroristici, drammaticamente assurti alle cronache giornalistiche, che impongono strategie mirate ed efficaci proprio perché sistemiche.
      Perseguendo quest'approccio di contrasto globale del terrorismo, il provvedimento prevede misure volte sia a rafforzare e attualizzare gli strumenti di prevenzione e repressione penale del fenomeno nel territorio dello Stato, sia a consentire la partecipazione a missioni internazionali delle Forze armate e di polizia finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e al sostegno ai processi di ricostruzione e di pace.
      In particolare, per quanto concerne il contrasto del terrorismo sul versante interno, va evidenziato che la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulla materia deriva dall'evoluzione che questa forma di minaccia ha conosciuto negli ultimi mesi, in cui sono diventate più frequenti le efferate azioni di organizzazioni, quali l’Islamic State (IS). Tali sodalizi hanno palesato sia una capacità di attrazione e di reclutamento di soggetti, i foreign fighters, al di fuori dei contesti di origine, sia un'inusitata ferocia nel portare attacchi a obiettivi dei Paesi stranieri che si oppongono ai loro disegni e alla loro visione radicale.
      In questo contesto diventa indifferibile completare il quadro normativo vigente, introducendo misure mirate e selettive capaci di prevenire il rafforzamento di tali organizzazioni e di attuare più stringenti controlli sui mezzi e sui materiali che potrebbero essere impiegati per il compimento di attentati nel territorio nazionale.
      L'opportunità di un aggiornamento degli strumenti di contrasto del terrorismo deriva anche dalla necessità di dare attuazione nell'ordinamento interno alla risoluzione n. 2178 del 2014, adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del capo VII della Carta delle Nazioni Unite e quindi vincolante per gli Stati. Tale atto dell'ONU obbliga a reprimere una serie di condotte volte ad agevolare, attraverso un coinvolgimento diretto, il compimento di atti terroristici, anche in territorio estero, e consistenti anche nelle attività che i foreign fighters mettono in essere per affiancare in conflitti armati gruppi od organizzazioni di matrice terroristica. In particolare, l'articolo 6 dell'atto di diritto internazionale prevede che gli Stati perseguano il trasferimento verso un Paese diverso da quello di residenza al fine di partecipare o commettere atti terroristici; il finanziamento di tali trasferimenti; il reclutamento di soggetti destinati a trasferirsi in altri Paesi per commettere atti di terrorismo.
      Il presente decreto si incarica, dunque, anche di dare attuazione nell'ordinamento interno a questi obblighi internazionali.
      A questo proposito, va sottolineato che, ad eccezione di alcuni aspetti puntuali di seguito illustrati, le condotte cui fa riferimento la predetta risoluzione trovano oggi un'adeguata sanzione, nella nostra legislazione penale, la quale colpisce, attraverso, gli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale, l'organizzazione, il finanziamento e la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo anche internazionale. Nell'ambito di applicabilità di queste disposizioni possono dunque essere già ascritti, come si dirà più in dettaglio nel prosieguo, anche i comportamenti di quanti si trasferiscono all'estero per prendere parte in varia maniera a gruppi o altri sodalizi operanti con finalità e modalità terroristiche.
      In questo contesto deve essere altresì considerato come il sistema delle misure di prevenzione, sul quale la presente iniziativa legislativa opera interventi di mirato rafforzamento, consenta già adesso l'adozione di misure volte a prevenire il trasferimento all'estero dei potenziali terroristi. Difatti, l'applicazione di una misura di prevenzione personale implica una serie di obblighi comportamentali limitativi della libertà di circolazione, nonché il ritiro del passaporto e la sospensione degli altri documenti validi per l'espatrio (articolo 3 della legge n. 1185 del 1967). L'espatrio del prevenuto concretizza quindi una violazione delle predette misure limitative della libertà di circolazione punita a titolo di reato dagli articoli 75 e 76 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, di seguito «codice antimafia». In questi termini, il nostro ordinamento contempla già adesso uno strumento – non diverso da quello recentemente introdotto dalla legislazione di altri Paesi europei, quali la Francia – in grado di sanzionare penalmente i soggetti, pericolosi perché di accertato potenziale terroristico, che tentano di lasciare il territorio dello Stato per unirsi a gruppi e organizzazioni operanti in altri Paesi.
      Alla luce di questo quadro normativo, il provvedimento mira ad intervenire selettivamente per rendere punibili quelle specifiche condotte, contemplate dalla ricordata risoluzione dell'ONU, che non trovano ancora una completa considerazione nella vigente legislazione penale. In questo senso, vengono attualizzate le fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 270-quater e 270-quinquies del codice penale che puniscono, rispettivamente, l'arruolamento e l'addestramento per finalità di terrorismo, nei termini che verranno specificati nell'illustrazione dell'articolo 1. Inoltre, sempre con l'articolo 1, viene introdotto nel codice penale il nuovo articolo 270-quater.1, destinato a colpire quanti organizzano o altrimenti sostengono i trasferimenti all'estero di soggetti preordinati al compimento di atti con finalità di terrorismo, fattispecie quest'ultima di cui la risoluzione raccomanda l'incriminazione.
      A questi interventi si affiancano quelli che mirano a estendere la possibilità di applicare le misure di prevenzione personali nei confronti dei potenziali foreign fighters, di cui si prevede l'inclusione in una nuova categoria di soggetti pericolosi per la quale troverà applicazione il divieto di espatrio, già oggi stabilito per tutti i soggetti sottoposti a misura di prevenzione.
      Inoltre, tale soluzione completa l'attuazione della risoluzione dell'ONU, attuazione che deve essere guardata alla luce delle diverse capacità di risposta punitiva assicurate dall'ordinamento nazionale.
      Strettamente collegata alle misure antiterrorismo è anche la necessità di aggiornare le norme che regolano i trattamenti di dati personali effettuati, per finalità di polizia, dalle Forze di polizia e dagli organi di pubblica sicurezza. L'esigenza di garantire una più efficace azione di contrasto di fenomeni criminali, quali il terrorismo, connotati da elevati tassi di pericolosità sociale, rende ormai improrogabile superare alcune rigidità derivanti dall'applicazione della vigente disciplina, nel rispetto comunque dei diritti dei soggetti interessati. Ciò, infatti, consentirà di agevolare la raccolta e la gestione dei dati, fattore indispensabile per dispiegare un'azione ancora più incisiva sul lato della prevenzione dei predetti fenomeni.
      Inoltre, viene previsto un potenziamento del contingente delle Forze armate nei compiti di vigilanza a obiettivi sensibili.
      Sempre in quest'ottica, il provvedimento reca mirate disposizioni volte a rendere ancora più efficace l'azione informativa svolta per il contrasto del terrorismo dai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica.
      Inoltre, il provvedimento si incarica di introdurre norme finalizzate a garantire un coordinamento su scala nazionale delle indagini e dei procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione in materia di terrorismo attribuendo, a tal fine, specifiche funzioni al Procuratore nazionale antimafia.
      Con riguardo al contributo ai processi di pace, il presente provvedimento prevede disposizioni volte ad assicurare la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1 gennaio 2015 al 30 settembre 2015.
      Con particolare riferimento alla proroga delle missioni internazionali, degli interventi e delle iniziative volte al mantenimento della pace e alla ricostruzione politica, economica, sociale e culturale delle aree di crisi, di cui si è fatto cenno, va preliminarmente evidenziato che – in relazione alle considerazioni svolte in sede di dibattito parlamentare e indirizzate a sottolineare il persistere, nel tempo, di missioni di cui risultava necessario verificare l'attualità e la necessità – nel provvedimento stesso viene sancito il disimpegno, entro il 31 marzo 2015, dalle missioni UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) ed EUMM GEORGIA (Missione di vigilanza dell'Unione europea), rispettivamente in corso a Cipro e in Georgia.
      Nella medesima prospettiva di razionalizzazione del settore, mette conto riferire di altre missioni, citate nel presente provvedimento, che a breve, appena concluse le necessarie attività preparatorie, saranno altresì private della partecipazione nazionale e segnatamente: UNMOGIP (United Nations Military Observer Group in India e Pakistan); MINURSO (United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara) e UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization in Middle East), rispettivamente in corso in India, Pakistan, Marocco e Israele (l'UNTSO ha sedi anche in Libano, Egitto e Siria).
      È altrettanto significativa la riduzione che riguarda la missione MICCD-Malta da 26 a sole 2 unità; e ancora dell'attuale missione MFO Sinai (Multinational Force and Observers in Egitto) che, dopo le verifiche in corso ai massimi livelli con la parte egiziana, verrà sostituita da altre modalità di cooperazione per il controllo delle coste di quel Paese.
      È inoltre già avviato il disimpegno dalla forza multinazionale SEEBRIG (South-Eastern Europe Brigade), grande unità a disposizione della NATO e dell'ONU in caso di impiego fuori area per operazioni di mantenimento della pace od operazioni umanitarie, attualmente dislocata a Larissa, in Grecia.
      La riduzione dell'impegno in ambito internazionale sopra delineata comporterà, complessivamente, una riduzione di spese a carico del bilancio della Difesa di circa 9 milioni di euro.
      Sempre in premessa, vale la pena di sottolineare che le spese della Difesa nel provvedimento sono state ridotte di oltre il 10 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2014 e che la consistenza numerica media del personale impiegato è stata ridotta di oltre il 13 per cento.
      Ne consegue una complessiva concentrazione delle risorse umane e finanziarie che deriva dal disposto disimpegno in alcune aree, disimpegno funzionale a una maggiore selettività degli interventi e quindi alla più efficace risposta contro il terrorismo, divenuto una minaccia talmente urgente da determinare l'esigenza di riordinare complessivamente e in un quadro unitario le nostre missioni di pace.
      Il presente decreto si compone di 21 articoli, suddivisi in cinque capi.
      Il capo I (articoli da 1 a 8) reca misure volte ad attualizzare la vigente disciplina degli strumenti normativi in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni terroristici, in particolare quelli di matrice internazionale.
      L'articolo 1 modifica l'assetto di alcuni reati in materia di terrorismo. Nell'intento di dare attuazione alla citata risoluzione dell'ONU n. 2178, il comma 1 integra l'articolo 270-quater del codice penale, concernente il reato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.
      L'intervento muove dalla considerazione che il nucleo centrale dei comportamenti di cui la risoluzione richiede la repressione sia riassunto dalle condotte di reclutamento di soggetti per finalità di terrorismo. Allo stato della normativa, la rilevanza penale è soltanto del profilo attivo del reclutatore, mentre resta privo di risposta sanzionatoria il profilo per così dire passivo del reclutato. La modifica introdotta dal comma 1 supera questa impostazione rendendo punibile anche il soggetto arruolato. È da precisare che la condotta dell'arruolato cui si fa riferimento non si esaurisce nella prestazione del mero assenso al compimento di reati con finalità terroristiche, rispetto al quale può trovare applicazione solo la misura di sicurezza di cui all'articolo 115 del codice penale.
      Piuttosto, la condotta in questione consiste nel mettersi seriamente e concretamente a disposizione come milite, e quindi soggiacendo a vincoli di obbedienza gerarchica, per il compimento di atti di terrorismo, pur al di fuori e a prescindere dalla messa a disposizione con assunzione di un ruolo funzionale all'interno di una compagine associativa tradizionalmente intesa.
      In questo senso, il mettersi in viaggio, o l'apprestarsi a un viaggio, per raggiungere i luoghi ove si consumano azioni terroristiche, condotte di cui, come detto, la risoluzione dell'ONU richiede la repressione, altro non sono che l'esplicazione di un precedente reclutamento, ossia di immissione volontaria e consapevole in una milizia, votata al compimento di azioni terroristiche.
      L'applicazione del nuovo articolo 270-quater del codice penale sia al reclutatore che all'arruolato consente di soddisfare, sul versante penale, gli obblighi assunti sul piano internazionale, nella misura in cui il viaggio – sia che lo si riguardi dal punto di vista di chi lo organizza, ovvero dal punto di vista di chi lo compie – assume i tratti oggettivi dell'estrinsecazione di una pregressa, o comunque almeno contestuale, condotta di reclutamento.
      Anche al fine di dare completa attuazione alla richiamata risoluzione n. 2178 dell'ONU, viene introdotta, con l'inserimento nel codice penale dell'articolo 270-quater.1, una nuova ipotesi di reato destinata a punire, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, l'organizzazione, il finanziamento e la propaganda di viaggi finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo.
      L'adeguamento ai dettami della risoluzione dell'ONU si completa attraverso un analogo intervento sull'articolo 270-quinquies del codice penale che punisce l'addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. Su tale ipotesi di reato, che postula oggi un rapporto necessariamente duale tra addestratore e addestrato, viene innestata una nuova fattispecie di reato che rende punibile anche l'auto-addestramento, cioè la condotta di chi si prepara al compimento di atti di terrorismo, attraverso una ricerca e un apprendimento individuali e autonomi delle «tecniche» necessarie a perpetrare simili atti.
      In questo senso, il primo comma, prevede che le pene previste per il reato in questione si applichino anche al soggetto che acquisisce autonomamente o da terzi istruzioni sull'utilizzo di esplosivi, armi, sostanze chimiche o nocive, nonché sulle tecniche per il compimento di atti di violenza o sabotaggio. La caratterizzazione della fattispecie è assicurata dal fatto che la nuova condotta incriminata, al pari di quella già oggi sanzionata dall'articolo 270-quinquies, è connotata dal dolo specifico. Difatti, viene previsto che sia rilevante penalmente la condotta della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo pone in essere condotte con le medesime finalità. In tal modo viene estesa l'area della punibilità anche ai terroristi che operano sganciati da sodalizi e da organizzazioni (cosiddetto lupo solitario), soluzione questa perseguita anche in altri Paesi europei, quali la Francia, dove è stata resa perseguibile la fattispecie di impresa terroristica individuale. Infine, in coerenza, con quanto anche previsto dalle modificazioni riguardanti i reati di cui agli articoli 302 e 414 – recate dall'articolo 2 del presente decreto – viene introdotta una circostanza aggravante di pena, quando le condotte di addestramento sono perpetrate attraverso il ricorso a strumenti telematici.
      L'articolo 2 del provvedimento completa il pacchetto di interventi volti a contrastare il nuovo fenomeno dei foreign fighters con specifico riferimento all'attività di proselitismo posta in essere dagli stessi combattenti e dalle organizzazioni che compiono condotte con finalità di terrorismo, di cui all'articolo 270-sexies del codice penale. A tal fine, vengono introdotte misure che consentono di contenere e reprimere le crescenti azioni poste in essere attraverso lo strumento telematico, idoneo a raggiungere un numero sempre maggiore di potenziali combattenti, come emerso anche dalla recente attività investigativa sul fenomeno dei cosiddetti lupi solitari. Pertanto, integrando quanto già previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 – emanato a seguito dei gravi attentati terroristici verificatisi a Londra – si perfezionano le misure di contrasto dell'utilizzo delle reti telematiche per finalità di istigazione e di proselitismo poste in essere con il ricorso a internet, mutuando, in parte, il modello, positivamente sperimentato in questi ultimi anni, relativo al contrasto della pedopornografia sul web (articoli 14-ter e 14-quater della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotti dall'articolo 19 della legge 6 febbraio 2006, n. 38).
      Più in dettaglio, con il comma 1 si prevede l'aumento della pena della reclusione per i reati di istigazione e apologia del terrorismo, di cui agli articoli 302 e 414, quarto comma, del codice penale, quando tali fatti sono commessi attraverso strumenti telematici e informatici (rispettivamente di un terzo e fino a due terzi), attesa la particolare insidia del ricorso a tali mezzi, che diventa un'altra arma in mano ai terroristi che la utilizzano per alimentare il clima di terrore e per reclutare nuovi sostenitori.
      Il comma 2 prevede l'istituzione e il costante aggiornamento di una black list dei siti internet – alimentata dalle segnalazioni dei competenti organi di polizia – utilizzati per le attività di cui all'articolo 270-bis e per le finalità di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, comprese quelle di proselitismo, di arruolamento dei foreign fighters, nonché di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. Viene stabilito che la black list è aggiornata dal Servizio polizia postale del Dipartimento della pubblica sicurezza, quale organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, già individuato dal citato articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, anche per le operazioni sotto copertura relative alla creazione di siti nelle reti di comunicazione, nonché ai fini della prevenzione e della repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo.
      Il comma 3 prevede l'obbligo per i fornitori di connettività di inibire l'accesso ai medesimi siti individuati con provvedimento dell'autorità giudiziaria procedente, attraverso la creazione di appositi filtri da definire con lo stesso decreto previsto dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge n. 269 del 1998.
      Infine, il comma 4 stabilisce che il pubblico ministero, quando procede per i delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale commessi con finalità di terrorismo e vi sono concreti elementi per ritenere che detti reati sono compiuti per via telematica, ordina, con decreto motivato, ai fornitori dei servizi di hosting o di altri connessi alla rete internet, di rimuovere i contenuti riguardanti i predetti delitti. L'ordine deve essere adempiuto immediatamente e comunque nell'arco di quarantotto ore. In caso di inosservanza l'autorità giudiziaria dispone l'interdizione all'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalità del sequestro preventivo di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale. In proposito si ritiene importante precisare che tale strumento cautelare non è applicabile alle testate giornalistiche telematiche o ai prodotti editoriali realizzati su supporto informatico debitamente registrati, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, stante l'applicabilità delle guarentigie sulla stampa anche a tali prodotti editoriali in applicazione dell'articolo 21 della Costituzione.
      Il comma 5, infine, modifica l'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, consentendo anche al Comitato di analisi strategica antiterrorismo (CASA) istituito presso il Ministero dell'interno di ricevere dall'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF) gli esiti delle analisi e degli studi effettuati sulle operazioni sospette trasmesse all'UIF dai soggetti (banche, professionisti) sottoposti a tale obbligo, con specifico riferimento alle anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
      L'articolo 3 è diretto a realizzare un completo adeguamento dell'ordinamento alle previsioni introdotte dal regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi.
      Il citato regolamento (UE) sottopone la circolazione e l'uso delle predette sostanze a una serie di obblighi e di restrizioni. Viene infatti stabilito che, al di fuori dei soggetti che esercitano attività commerciali o di impresa, i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni non possono essere messi a disposizione di soggetti privati e che questi ultimi non possono introdurli, detenerli o usarli. Inoltre, l'atto normativo europeo prescrive agli operatori economici di segnalare al punto di contatto nazionale, appositamente individuato dallo Stato membro, le transazioni sospette, le sparizioni e i furti aventi ad oggetto le sostanze elencate negli allegati dello stesso regolamento, ovvero le miscele o gli altri preparati che le contengono. Si tratta di materiali che, per essere anche di uso relativamente comune, possono essere più facilmente utilizzati per il compimento di atti di matrice terroristica o comunque violenta. La completa attuazione del citato regolamento (UE) richiede che le violazioni di tali divieti e obblighi siano puniti con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
      A tal fine, l'articolo 3 introduce nel codice penale due nuovi reati contravvenzionali. In particolare, con il nuovo articolo 678-bis viene punita la messa a disposizione di privati delle sostanze che contengono da sole o in miscele i precursori in concentrazioni superiori ai valori limite indicati nell'allegato I al predetto regolamento (UE). Il nuovo articolo 679-bis, in analogia con quanto previsto in tema di omessa denuncia di materie esplodenti, sanziona, con l'arresto fino a dodici mesi ovvero con l'ammenda fino a 371 euro, l'omessa denuncia dei furti o delle sparizioni delle sostanze in argomento.
      Viene, inoltre, previsto che l'omessa segnalazione all'Autorità delle transazioni sospette riguardanti i precursori di esplosivo è punita a titolo di illecito amministrativo. La norma precisa che la transazione è sospetta quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 9, paragrafo 3, del citato regolamento (UE). A questo proposito, giova precisare che tali condizioni sono modulate sulla base dei dati che gli operatori economici, che effettuano la vendita dei materiali, sono tenuti ad annotare nel registro delle operazioni già oggi previsto dall'articolo 8 del medesimo regolamento (UE).
      L'articolo 4 introduce alcune modifiche alle disposizioni in materia di misure di prevenzione personali contenute nel codice antimafia, nonché in materia di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo, di cui all'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
      Il comma 1, lettera a), innanzitutto, integra il catalogo delle categorie di persone cui possono essere applicate le citate misure di prevenzione, tra le quali sono già oggi compresi gli indiziati di attività preparatorie di reati con finalità eversive e terroristiche, anche internazionali (articolo 4 del codice antimafia). In particolare, vengono inserite nella categoria di persone indiziate di terrorismo (articolo 4, comma 1, lettera d)) i soggetti che pongono in essere atti preparatori diretti a prendere parte a un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale.
      Il comma 1, lettera b), modifica l'articolo 9 del codice antimafia, concernente la disciplina dei provvedimenti d'urgenza che possono essere adottati nei confronti dei soggetti proposti per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno, in attesa dello svolgimento dell'udienza di discussione della medesima proposta. La norma vuole evitare che il periodo di tempo necessario all'adozione dei provvedimenti di urgenza da parte del presidente del tribunale possa essere sfruttato dal soggetto interessato per allontanarsi dal territorio dello Stato (rischio evidentemente più alto per gli indiziati per fatti di terrorismo o di criminalità organizzata). A tal fine viene previsto che, nei casi di necessità ed urgenza, il questore, all'atto della presentazione della proposta, possa ritirare il passaporto ovvero sospendere la validità ai fini dell'espatrio dei documenti equipollenti, allorquando la proposta riguardi un soggetto compreso nelle categorie di persone rientranti nella categoria di soggetti enucleata dal citato articolo 4, comma 1, lettera d), come risultante dall'integrazione prevista. Il ritiro del passaporto o la sospensione degli altri documenti equipollenti sono comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica distrettuale il quale, se non ritiene di disporne la cessazione, ne richiede la convalida al presidente del tribunale. Quest'ultimo provvede su tale richiesta nel termine di quarantotto ore. È inoltre previsto che la misura cessi di avere effetto se la convalida non interviene nelle novantasei ore successive alla sua adozione.
      Il comma 1, lettera c), estende la circostanza aggravante, prevista dall'articolo 71 del codice antimafia, ai soggetti, sottoposti a misura di prevenzione personale, che commettano i reati di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale ovvero delitti commessi con la finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies dello stesso codice.
      Il comma 1, lettera d), interviene a sanzionare penalmente la violazione dei provvedimenti di urgenza che possono essere disposti, ai sensi dell'articolo 9 del codice antimafia, nei confronti del soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Viene stabilito che tali comportamenti violativi sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Inoltre, viene prevista la possibilità di procedere all'arresto in flagranza nei casi in cui il soggetto proposto abbia contravvenuto agli obblighi conseguenti al ritiro del passaporto o alla sospensione dei documenti validi per l'espatrio.
      Il comma 2 interviene sull'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, consentendo l'applicazione dell'espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo anche agli stranieri che pongono in essere atti preparatori diretti a prendere parte a un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale. Vengono, quindi, aggiornati i riferimenti normativi, contenuti nel medesimo articolo 13, a disposizioni in materia di misure di prevenzione oggi abrogate (articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575). A tale fine, le modificazioni apportate richiamano le pertinenti disposizioni in materia previste dagli articoli 1, 4 e 16 del codice antimafia.
      Il comma 3 interviene sulla disciplina delle intercettazioni preventive stabilendo che il termine del deposito presso l'autorità giudiziaria dei verbali delle operazioni effettuate è di dieci giorni (in luogo di quello ordinario di cinque giorni) nel caso in cui sussistono esigenze di traduzione delle comunicazioni o conversazioni.
      L'articolo 5 mira a consentire il potenziamento e la proroga del piano di impiego di personale delle Forze armate per i servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, attualmente autorizzato, fino al 31 marzo 2015, per un contingente di 3.000 unità di personale.
      A tal fine, la norma prevede l'incremento del predetto contingente per un numero complessivo di 1.800 unità aggiuntive di personale militare, nonché l'estensione temporale dell'intero dispositivo a 4.800 unità fino al 30 giugno 2015. Inoltre, per le specifiche esigenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio in Campania (operazione cosiddetta terra dei fuochi) si prevede che il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unità possa essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, per un contingente non superiore a 200 unità di personale militare.
      Il comma 2 conseguentemente autorizza una spesa complessiva per l'anno 2015 pari a 29.661.258 euro, con specifica destinazione di 28.861.258 euro al personale di cui al comma 74 e di 0,8 milioni di euro a quello di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
      La copertura finanziaria degli oneri autorizzati è assicurata, per l'importo pari a 14.830.629 euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e interventi connessi e, per la quota rimanente, pari a 14.830.629 euro, mediante corrispondente riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dello stato di previsione del Ministero della difesa.
      Si precisa che l'onere pari a 0,8 milioni di euro concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva al personale di polizia impiegato congiuntamente con quello militare nei servizi di vigilanza, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico (articolo 24, comma 75, del decreto-legge n. 78 del 2009). Si tratta dell'impiego complessivo di 265 operatori delle Forze di polizia, di cui 59 in sede e 206 fuori sede, per un impegno di spesa, rispettivamente, di 103.241,25 euro per i servizi in sede e di 696.600 euro per i servizi fuori sede. I parametri utilizzati per il calcolo complessivo sono:

          17,25 euro: costo unitario giornaliero per i servizi in sede (compresi gli oneri sociali/INPDAP e IRAP);

          30 euro: costo unitario giornaliero per i servizi fuori sede (compresi gli oneri sociali/INPDAP e IRAP).

      I costi giornalieri indicati sono pari all'indennità di ordine pubblico riconosciuta al personale di polizia operante in sede o fuori sede. Tale indennità costituisce, dall'avvio dell'operazione strade sicure, il riferimento per il calcolo dell'indennità onnicomprensiva riconosciuta ai militari delle Forze armate dell'operazione (in sede e fuori sede).
      Il comma 3, infine, autorizza l'impiego di un altro contingente dedicato di personale militare, pari a 600 unità, per l'espletamento dei servizi di vigilanza interna al sito Expo 2015, per le stesse finalità e con le modalità di cui al comma 1. Il contingente si aggiunge a quello, fino a un massimo di 3.000 militari delle Forze armate, previsto dalla medesima norma.
      La copertura della misura, pari a 7.243.189 euro, relativa all'impiego del personale militare delle Forze armate, è assicurata tramite due versamenti di pari importo, il primo entro il 30 aprile e il secondo entro il 30 giugno 2015, di una somma corrispondente da parte della Società Expo, nell'ambito delle risorse finalizzate all'evento, alle entrate del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 24, comma 75, del decreto-legge n. 78 del 2009, non è stato quantificato alcun onere per il personale delle Forze di polizia, eventualmente impiegato congiuntamente al personale militare del predetto contingente di 600 unità, in quanto per l'utilizzazione

connessa all'evento Expo 2015 è prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico.
      L'articolo 6 reca alcune modificazioni al citato decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, che contiene una serie di disposizioni riguardanti il contrasto del terrorismo, anche internazionale.
      Più in dettaglio, il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 2, comma 1, che già oggi consente al questore di rilasciare permessi di soggiorno a fini informativi, anche su richiesta dei direttori dei servizi di informazione. In particolare, viene previsto che, nel contesto della prevenzione e contrasto del terrorismo, il questore possa procedere al rilascio dei permessi di soggiorno a fini informativi anche a favore dello straniero la cui collaborazione informativa sia necessaria riguardo alle attività illecite riconducibili alla criminalità transnazionale (quale ad esempio l'immigrazione clandestina). Tale collaborazione, infatti, può essere utile anche ai fini della prevenzione del terrorismo, in quanto l'immigrazione clandestina può rappresentare un veicolo per il compimento di attività di matrice terroristica nel territorio nazionale o europeo.
      Il comma 1, lettera b), introduce nell'articolo 4 una norma temporanea volta a consentire, fino al 31 gennaio 2016, ai servizi di informazione di effettuare colloqui personali con i soggetti detenuti o internati, al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. La norma precisa che tali colloqui sono effettuati su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e previa autorizzazione del procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, concessa quando sussistono specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l'attività di prevenzione. È, inoltre, previsto che dello svolgimento del colloquio sia data comunicazione scritta al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e ne venga informato il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR).
      L'articolo 7 si muove in un'ottica che vuole agevolare l'azione delle Forze di polizia nella raccolta dei dati e nell'analisi delle informazioni acquisite, presupposto imprescindibile per un'efficace azione di contrasto di fenomeni come il terrorismo e, più in generale, di quelli capaci di mettere a repentaglio la sicurezza pubblica nel Paese. In questo contesto, la norma è volta a eliminare la rigidità della previsione di cui all'articolo 53, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo cui le Forze di polizia e gli altri organi di pubblica sicurezza sono esentati dall'osservanza di alcune disposizioni del codice nell'effettuazione, per finalità di polizia, di trattamenti di dati personali individuati unicamente da norme di legge. Si tratta di una previsione eccessivamente restrittiva che impedisce alle Forze di polizia di acquisire dati e informazioni personali, qualora ciò non sia espressamente previsto da norme di rango primario, con conseguenze pregiudizievoli sull'attività di prevenzione e di repressione dei reati, nonché di tutela della sicurezza pubblica. Peraltro, un simile grado di rigidità non è presente nell'articolo 47 del codice che disciplina i trattamenti di dati personali per ragioni di giustizia. Tale disposizione infatti non richiede che i predetti trattamenti siano previsti da specifiche disposizioni di legge. La previsione del citato articolo 53 appare, tra l'altro, non pienamente coerente con il successivo articolo 54, il quale consente alle Forze di polizia e alle autorità di pubblica sicurezza di acquisire dati, per finalità di polizia, anche sulla base di previsioni contenute in atti regolamentari.
      Al fine di superare queste problematicità che rischiano di condizionare negativamente l'azione di prevenzione delle Forze di polizia, l'articolo 7 riscrive integralmente l'articolo 53 del codice, sul modello di quanto stabilito dai precedenti articoli 46 e 47 per i trattamenti di dati personali in ambito giudiziario. Ciò alla luce anche del fatto che la normativa europea prevede, per la tutela dei dati personali, limiti ed eccezioni analoghi, sia per i trattamenti per finalità di giustizia, sia per quelli per finalità di polizia.
      La nuova versione del citato articolo 53 definisce, al comma 1, la nozione di finalità di polizia in rapporto ai trattamenti di dati personali. La norma specifica che si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di prevenzione e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché ai compiti di polizia giudiziaria svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e la repressione dei reati. Il comma 2 stabilisce che le Forze di polizia e gli altri organi di pubblica sicurezza sono esentati dall'osservare le citate disposizioni del codice quando i trattamenti di dati personali sono effettuati:

          a) dal Centro elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, ovvero dalle Forze di polizia sui dati destinati a confluire nel medesimo CED;

          b) da organi di pubblica sicurezza o da altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento.

      L'articolo 8 reca norme in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture degli organismi di informazione e sicurezza.
      In particolare, il comma 1 estende anche al personale dei servizi di informazione che ha agito sotto copertura la possibilità, già prevista per la polizia giudiziaria, di deporre in sede testimoniale mantenendo le generalità di copertura. In tal modo si intende, da un lato, tutelare i soggetti impegnati nelle attività informative che richiedono false identità e, dall'altro, agevolare acquisizioni probatorie collegate allo svolgimento di tali attività.
      Il comma 2, lettera a), riscrive il comma 4 dell'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124, introducendo la possibilità di autorizzare il personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica a ulteriori condotte previste dalla legge come reato al fine dello svolgimento delle attività informative a fronte di minacce di natura terroristica.
      L'attuale sistema esclude che possano essere autorizzate le condotte per le quali non è possibile opporre il segreto di Stato ai sensi dell'articolo 39, comma 11, della legge n. 124 del 2007, e quindi, tra queste, quelle relative a fatti di terrorismo, con la sola eccezione della condotta di partecipazione ad «associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico» (articolo 270-bis, secondo comma, del codice penale).
      Nella configurazione delle operazioni di intelligence finalizzate all'acquisizione di notizie e di informazioni in relazione alla minaccia terroristica è emerso come il reale svolgimento delle operazioni possa portare il personale dei servizi di informazione a commettere anche condotte contigue a quella, che è stata autorizzata, della partecipazione all'associazione di cui all'articolo 270-bis del codice penale. È questo il caso in cui l'associazione oggetto di interesse informativo assume la configurazione di banda armata, realizzando la fattispecie delittuosa di cui all'articolo 306 ovvero della fattispecie, meno grave, dell'associazione sovversiva di cui all'articolo 270 del codice penale.
      Va sottolineato in proposito, quanto al primo profilo, che l'ipotesi delittuosa di banda armata è ritenuta poter concorrere con quella di associazione con finalità di terrorismo (e con quella di associazione sovversiva) e, quanto al secondo profilo, che la recente giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto l'autonoma valenza della fattispecie dell'associazione sovversiva di cui all'articolo 270, superando il precedente orientamento che riteneva tale fattispecie assorbita nella più grave condotta dell'associazione con finalità di terrorismo, scriminabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 124 del 2007. Appare opportuno, quindi, conferire una più certa base normativa alle operazioni dei servizi di informazione

realizzabili mediante autorizzazione di condotte di reato, dando riconoscimento alle diverse ipotesi criminose cui può dare luogo lo svolgimento delle specifiche attività informative, evitando così che, pur in assenza dell'autorizzazione riferita all'articolo 270-bis del codice penale, possano essere contestate al personale dei servizi condotte attualmente non scriminabili.
      Analogamente, specie con riferimento al recente fenomeno delle attività volte ad alimentare il reclutamento nei Paesi occidentali delle formazioni terroristiche di matrice jihadista (foreign fighters) anche con il largo utilizzo di mezzi informatici e telematici, le attività dei servizi di informazione possono richiedere la commissione di altre condotte, oltre a quelle della partecipazione all'associazione, previste dalla legge come reato. Si tratta, in particolare, delle condotte di assistenza agli associati (articolo 270-ter del codice penale), arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (articolo 270-quater del codice penale); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (articolo 270-quinquies del codice penale); istigazione a commettere taluno dei delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato (articolo 302 del codice penale); istigazione e apologia relativi a delitti di terrorismo (articolo 414, quarto comma, del codice penale).
      A tali delitti si aggiungono le nuove fattispecie introdotte dal presente disegno di legge e, in particolare, le previsioni che puniscono gli stessi arruolati per finalità di terrorismo (modifica all'articolo 270-quater del codice penale) o l'ipotesi di autoaddestramento (modifica all'articolo 270-quinquies del codice penale) o, ancora, l'organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (articolo 270-quater del codice penale). Anche per le indicate condotte, già previste come reato, o di nuova introduzione con il presente provvedimento, che spesso fanno riferimento ad attività commesse con l'uso di mezzi informatici e telematici (previsto perciò come fattore causativo di aumento della pena), appare opportuno prevedere la causa di giustificazione di cui all'articolo 17 della legge n. 124 del 2007, affinché possa essere svolta un'azione informativa il più possibile aderente alle nuove modalità con cui nasce e si sviluppa la minaccia terroristica, in particolare quella di natura jihadista.
      Il comma 2, lettera b), mira ad assicurare una sostanziale omogeneità giuridico-operativa, rispetto agli appartenenti ai servizi di informazione, al personale delle Forze armate che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 124 del 2007, è impiegato, in un numero circoscritto di unità, nelle attività di concorso con il personale del contingente speciale per la tutela della sicurezza delle sedi e del personale del DIS e delle Agenzie. Con tale misura potrà essere consentito un più efficace utilizzo del personale delle Forze armate nei predetti compiti di tutela, consentendo di destinare il personale degli organismi allo svolgimento delle attività informative d'istituto.
      Il comma 2, lettera c), prevede la possibilità per gli appartenenti ai servizi di utilizzare l'identità di copertura negli atti dei procedimenti penali aventi ad oggetto le condotte scriminate per la previsione delle garanzie funzionali, con l'immediata comunicazione alla magistratura procedente. La norma si propone di tutelare l'attività operativa esercitata con l'utilizzo delle garanzie funzionali, in contesti che presentano elevati profili di rischio, e di assicurarne perciò una maggiore efficacia, impedendo il disvelamento delle reali identità delle persone impiegate, anche esterne ai servizi di informazione.
      Infine, il comma 2, lettera d), completa il sistema di tutela in ambito giudiziario, previsto dall'articolo 27 della legge n. 124 del 2007, dei dipendenti degli organismi informativi, la cui identità è connotata in via generale da segretezza, consentendo di deporre con generalità di copertura quando il disvelamento dell'identità può comportare un pregiudizio all'interesse della sicurezza della Repubblica, ovvero quando sia necessario tutelarne l'incolumità.
      Il capo II (articoli 9 e 10) reca disposizioni in materia di coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale.
      La necessità e l'urgenza di provvedere a un rafforzamento degli strumenti penali atti a fronteggiare la criminalità terroristica attengono anche al settore delle indagini. Com’è noto, l'attuale disciplina processuale prevede soltanto la distrettualizzazione delle attribuzioni del pubblico ministero in riferimento ai procedimenti per i delitti di terrorismo, specificamente indicati dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice di rito, ma nulla è disposto quanto al coordinamento sul piano nazionale delle attività di investigazione e di indagine. Per sopperire a tale carenza si prevede l'estensione al settore dei procedimenti per i delitti di terrorismo anche internazionale dei compiti e delle funzioni di coordinamento che il Procuratore nazionale antimafia oggi svolge in materia di contrasto della criminalità mafiosa.
      Sono pertanto oggetto di modifica le disposizioni del codice di rito in materia di coordinamento delle indagini, di risoluzioni dei contrasti tra uffici del pubblico ministero, di accesso del Procuratore nazionale antimafia e, ora, anche antiterrorismo, al registro delle notizie di reato, ovviamente per la parte in cui ciò rilevi nell'esercizio dei poteri di coordinamento delle indagini in materia di terrorismo, anche internazionale, presso le varie procure della Repubblica e alle banche dati che, nella stessa materia, siano istituite a livello distrettuale.
      Si interviene poi sulle disposizioni del codice antimafia, ove sono state inserite le disposizioni ordinamentali che attengono alla Direzione nazionale antimafia e, ora, anche antiterrorismo. Le modifiche più significative attengono alle modalità di selezione e di nomina dei procuratori aggiunti presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Si stabilisce che essi siano nominati dal Consiglio superiore della magistratura, e non più dal Procuratore nazionale, e che l'incarico sia soggetto a un termine temporale, pari a un quadriennio, con possibilità di rinnovo per una sola volta, in conformità a quanto in generale è previsto per gli incarichi semidirettivi conferiti a magistrati di altri uffici giudiziari.
      Più nello specifico, l'articolo 9 reca le modifiche al codice di procedura penale, in particolare agli articoli 54-ter, 54-quater e 371-bis, per delineare il più ampio ambito su cui il Procuratore nazionale antimafia e, ora, anche antiterrorismo, esercita le funzioni in materia di contrasti tra uffici del pubblico ministero, accesso al registro delle notizie di reato e alle banche dati distrettuali, oltre che di coordinamento investigativo, nelle sue varie declinazioni.
      L'articolo 10 reca le modifiche al codice antimafia, in particolare all'articolo 103, ove sono previsti i criteri per la selezione e la nomina, sempre a opera del Consiglio superiore della magistratura, del Procuratore nazionale, di due procuratori aggiunti e dei sostituti procuratori addetti all'ufficio.
      È poi modificato l'articolo 104 del codice antimafia, per mantenere le funzioni di sorveglianza che il procuratore generale presso la Corte di cassazione oggi esercita sul Procuratore nazionale e sulla Direzione nazionale, una volta che si è ampliato l'ambito delle loro attribuzioni.
      Si interviene quindi sull'articolo 105 del medesimo codice per consentire al Procuratore nazionale l'applicazione di magistrati delle procure distrettuali, che hanno attribuzioni in materia di procedimenti per delitti di terrorismo anche internazionale, nonché sull'articolo 106 in materia di applicazione di magistrati per la trattazione di procedimenti di prevenzione.
      Il capo III (articoli da 11 a 16) reca norme in materia di missioni internazionali delle Forze armate e di polizia per il periodo dal 1 gennaio 2015 al 30 settembre 2015.
      L'articolo 11 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Europa.
      In particolare, il comma 1 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alle seguenti missioni internazionali nei Balcani, in linea con la risoluzione delle Nazioni Unite n. 1244 (1999):

          a) Multinational Specialized Unit (MSU), missione della NATO svolta in Kosovo dai carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati; European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'azione comune 2008/124/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 4 febbraio 2008, modificata e prorogata, da ultimo, fino al 14 giugno 2016 dalla decisione 2014/349/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2014. La missione ha il mandato di assistere le istituzioni, le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto kosovari nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell'ulteriore sviluppo e rafforzamento dell'indipendenza di un sistema giudiziario multietnico e di forze di polizia e doganali multietniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze politiche e aderiscano alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee. La missione assolve il mandato mediante attività di monitoraggio, tutoraggio e consulenza, mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive;

          b) Joint Enterprise, missione della NATO svolta nell'area balcanica, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili. La missione è frutto della riorganizzazione della presenza della NATO nei Balcani operata alla fine del 2004, che ha determinato l'unificazione di tutte le operazioni condotte nei Balcani (KFOR, interazione NATO-Unione europea, NATO HQ di Skopje, Tirana e Sarajevo) in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area), a seguito del passaggio di responsabilità delle operazioni militari in Bosnia-Erzegovina dalle forze della NATO (SFOR) a quelle dell'Unione europea (EUFOR).

      Il comma 2 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA. La missione – istituita dall'azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 – ha l'obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton aprendo altresì la strada all'integrazione della Bosnia-Erzegivina nell'Unione europea. Con la risoluzione n. 2183 (2014) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 novembre 2014 è stato confermato il riconoscimento alla missione del ruolo principale per la stabilizzazione della pace sotto gli aspetti militari, da svolgere in collaborazione con il NATO HQ presente a Sarajevo, e il relativo mandato è stato rinnovato per un periodo di dodici mesi, fino all'11 novembre 2015. Nel suo ambito opera la missione Integrated Police Unit (IPU), con il compito di sviluppare capacità nei settori dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di supportare i compiti civili connessi con gli accordi di pace.
      Il comma 3 autorizza la spesa per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. I programmi di cooperazione sono svolti in attuazione degli accordi sottoscritti con le competenti autorità di tali Paesi, con finalità sia di assistenza ai vertici delle relative amministrazioni nella riorganizzazione delle strutture di polizia e nell'adozione di politiche comuni sulla sicurezza, sia di miglioramento dell'efficacia delle relative forze di polizia nelle attività di cooperazione operativa attraverso la condivisione di norme e di esperienze nelle azioni di intervento, nonché lo sviluppo di programmi formativi.
      Il comma 4 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale

della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), già illustrata in riferimento alle missioni di cui al comma 1, e alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).
      L'UNMIK, forza internazionale delegata all'amministrazione civile del Kosovo, costituita sulla base della risoluzione n. 1244 (1999) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 10 giugno 1999, ha il compito di organizzare le funzioni amministrative essenziali, di creare le basi per una solida autonomia e per l'autogoverno del Kosovo, di facilitare il processo politico per determinare il futuro status del Kosovo, di coordinare gli aiuti umanitari di tutte le agenzie internazionali, di fornire sostegno alla ricostruzione delle infrastrutture più importanti, di mantenere l'ordine pubblico, di far rispettare i diritti umani e di assicurare la sicurezza e il regolare ritorno in Kosovo di tutti i rifugiati e i dispersi.
      Il comma 5 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui alle risoluzioni n. 1251 (1999) e n. 2026 (2011) richiamate, da ultimo, dalla risoluzione n. 2168 (2014) adottata dal Consiglio di sicurezza il 30 luglio 2014, che ne ha esteso il mandato fino al 31 gennaio 2015. L'UNFICYP ha il compito di contribuire alla stabilizzazione dell'area, prevenendo possibili scontri tra le etnie greca e turca residenti nell'isola e svolgendo attività di assistenza umanitaria. Nel suo ambito opera l'UNPOL con compiti di monitoraggio presso le stazioni di Polizia nella buffer zone.
      Il comma 6 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale e mezzi della Marina militare alla missione della NATO nel Mediterraneo orientale denominata Active Endeavour. In linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1368 (2001), n. 1373 (2001) e n. 1390 (2002), la missione, svolta da forze navali e aeree, è finalizzata allo svolgimento di attività di prevenzione e di protezione contro azioni terroristiche e di pirateria marittima nel Mediterraneo, attraverso operazioni di contromisure mine, attività di controllo e sorveglianza marittima e servizi di scorta del naviglio mercantile, nonché di condivisione in ambito NATO delle informazioni raccolte. L’Active Endeavour ha subìto nel tempo ripetute trasformazioni, che hanno portato alla sostituzione delle forze navali, dispiegate permanentemente in zona di operazioni, con una combinazione di operazioni surge, condotte anche ricorrendo alle unità dei gruppi permanenti SNMG 1 e SNMG 2, e di unità in standby. Questo cambiamento costituisce uno dei primi passi di una complessa evoluzione che vedrà l'operazione passare da platform based a network based, il cui fulcro sarà rappresentato da un'efficace rete di condivisione informatica e informativa. Proprio in tale ambito possono essere oggi misurati i più significativi risultati conseguiti dall’Active Endeavour. L'efficacia dell'azione deterrente in mare in funzione antiterroristica è diventata, infatti, l'elemento propulsivo per una sempre maggiore cooperazione dell'Alleanza con numerosi Paesi partner e del dialogo mediterraneo, che oggi contribuiscono in maniera fattiva al network informativo per il monitoraggio del Mediterraneo.
      Il comma 7 autorizza la spesa per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO denominata Baltic Air Policing. L’Air Policing è una capacità di cui si è dotata la NATO a partire dalla metà degli anni cinquanta e consiste nell'integrazione, in un unico sistema di difesa aerea e missilistico della NATO, dei rispettivi e analoghi sistemi nazionali messi a disposizione dai Paesi membri. L'attività di Air Policing è condotta fin dal tempo di pace e consiste nelle continue sorveglianza e identificazione di tutte le violazioni all'integrità dello spazio aereo della NATO. L’Air Policing è svolta nell'ambito dell'area di responsabilità del Comando operativo alleato della NATO (Allied Command Operation) di stanza a Bruxelles (BEL) e viene coordinata dal Comando aereo (Air Command) di Ramstein (GER). In particolare, la missione Baltic Air Policing è iniziata nell'anno 2004, su richiesta congiunta della Lituania, dell'Estonia e della Lettonia avanzata al momento del loro ingresso nell'Alleanza e motivata dall'insufficiente possesso di capacità e di strutture per la difesa aerea autonoma. Da quel momento, quattordici Stati membri della NATO, a rotazione, hanno sorvegliato lo spazio aereo delle tre Repubbliche baltiche: Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna, Stati Uniti d'America e Turchia. Nell'ambito dell'attuale turno di sorveglianza aerea, l'Italia partecipa, insieme a Polonia, Spagna e Belgio, con una task force dell'Aeronautica militare composta da sette velivoli, di cui quattro EUROFIGHTER 2000, un C-130J, un C-27J, un KC-767A, e 100 unità di personale. Al riguardo va specificato che il concorso nazionale alla missione, inizialmente, era stato accordato fino all'aprile 2015; tuttavia, in occasione della recente riunione ministeriale NATO Difesa, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2015, è stata espressa in quel consesso, su auspicio del Ministro della difesa lituano e con l'assoluto apprezzamento dell'Assemblea della NATO, la disponibilità dell'Italia a prolungare di altri quattro mesi il proprio concorso aereo, portandolo fino al 31 agosto 2015. Tale ulteriore permanenza, peraltro, sarà in parte ristorata, secondo accordi con lo Stato primo richiedente, dalla Lituania stessa.
      L'articolo 12 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Asia. In particolare, il comma 1 autorizza la spesa per la partecipazione di personale militare italiano alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione delle Nazioni Unite n. 2189 (2014) adottata dal Consiglio di sicurezza il 12 dicembre 2014, e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan.
      La Resolute Support Mission (RSM) subentra, dal 1 gennaio 2015, alla missione ISAF, chiusa al 31 dicembre 2014, per lo svolgimento di attività di formazione, consulenza e assistenza a favore delle forze di difesa e sicurezza afgane e delle istituzioni governative. L'avvio della nuova missione, su invito del Governo afgano, riflette gli impegni assunti dalla NATO ai vertici di Lisbona (2010), Chicago (2012) e Newport in Galles (2014), appoggiati dalla risoluzione n. 2189 (2014), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 12 dicembre 2014, che ha sottolineato l'importanza del continuo sostegno internazionale per la stabilizzazione della situazione in Afghanistan e l'ulteriore miglioramento della funzionalità e della capacità delle forze di difesa e sicurezza afgane, per consentire loro di mantenere la sicurezza e la stabilità in tutto il Paese. Il piano di funzionamento della missione è stato approvato dai Ministri degli esteri della NATO alla fine di giugno 2014. I termini e le condizioni in cui le forze della NATO saranno schierate in Afghanistan nell'ambito della missione, così come le attività che potranno svolgere, sono definiti dallo Status of Forces Agreement (SOFA), firmato a Kabul il 30 settembre 2014 dal Presidente della Repubblica islamica dell'Afghanistan e dall'Alto rappresentante civile della NATO in Afghanistan e ratificato dal Parlamento afgano il 27 novembre 2014. Risultano, pertanto, realizzate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141. A sostegno della missione saranno schierate circa 12.000 unità provenienti da Paesi della NATO e da ventuno Paesi partner. La missione è progettata per operare con una sede centrale, a Kabul, e con quattro sedi territoriali, a Mazar i Sharif, Herat, Kandaliar e Jalalabad. I militari italiani opereranno per larga parte dell'anno 2015 a Herat, nella regione ovest, e avranno il compito di continuare ad addestrare le forze armate afgane, senza alcuna partecipazione a operazioni di combattimento. A decorrere dal secondo semestre 2015, come previsto dalla pianificazione della NATO, si procederà a una riconfigurazione delle forze presenti nella zona ai fini del progressivo concentramento nell'area di Kabul.
      La missione EUPOL Afghanistan, istituita dall'azione comune 2007/369/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 30 maggio 2007, riconfigurata dalla decisione 2010/279/PESC del Consiglio, del 18 maggio 2010, e, in ultimo, modificata e prorogata, fino al 31 dicembre 2016, dalla decisione 2014/922/PESC del Consiglio, del 17 dicembre 2014, persegue i seguenti obiettivi:

          sostenere le autorità afgane nell'ulteriore evoluzione verso un servizio di polizia civile efficace e responsabile, che sviluppi interazioni efficaci con l'intero settore della giustizia, nel rispetto dei diritti umani, inclusi i diritti delle donne;

          operare a favore di una transizione graduale e sostenibile, salvaguardando i risultati già raggiunti.

      Per conseguire tali obiettivi, alla missione sono assegnati i seguenti compiti:

          assistere il Governo afgano nel fare progredire la riforma istituzionale del Ministero dell'interno e nel dare sviluppo e attuazione coerente alle politiche e alla strategia per un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, compresa l'integrazione di genere, specie per quanto riguarda la polizia (civile) afgana in uniforme e quella anticrimine;

          assistere il Governo afgano nell'accrescere il livello di professionalità della Polizia nazionale afgana (ANP), in particolare sostenendo il reclutamento, il mantenimento e l'integrazione sostenibili degli agenti di polizia di sesso femminile nonché lo sviluppo delle infrastrutture nel campo della formazione e potenziando le capacità nazionali di elaborazione e di svolgimento di attività di formazione;

          sostenere le autorità afgane nel dare ulteriore sviluppo ai collegamenti tra la polizia e il settore più vasto dello Stato di diritto e assicurare l'adeguata interazione con l'intero sistema giudiziario penale;

          migliorare la coesione e il coordinamento tra attori internazionali e continuare ad adoperarsi per lo sviluppo di strategie per la riforma della polizia, in particolar modo attraverso il Consiglio internazionale di coordinamento delle forze di polizia (IPCB), in stretto coordinamento con la comunità internazionale e mediante una permanente cooperazione con i partner principali.

      L'EUPOL Afghanistan si compone di un comando avente sede a Kabul e opera a stretto contatto, in coordinamento e in cooperazione con il Governo afgano e con gli attori internazionali interessati, ove opportuno, tra cui la Resolute Support Mission condotta dalla NATO, la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) e gli Stati terzi attualmente impegnati nella riforma di polizia in Afghanistan. Nell'ambito di tale missione, il personale dell'Arma dei carabinieri è impiegato in attività di addestramento dell’Afghan National Police (ANP) e dell’Afghan National Civil Order Police (ANCOP).
      Il comma 2 autorizza la spesa per l'impiego di personale militare italiano negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e in Asia.
      Il comma 3 autorizza la spesa per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente.
      Il comma 4 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force (MTF). La missione, riconfigurata dalla risoluzione n. 1701 (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006, prorogata, da ultimo, fino al 31 agosto 2015 dalla risoluzione n. 2172

(2014) adottata dal Consiglio di sicurezza il 26 agosto 2014, ha il compito di agevolare il dispiegamento delle forze armate libanesi nel sud del Libano fino al confine con lo Stato di Israele, di contribuire alla creazione di condizioni di pace e sicurezza, di assicurare la libertà di movimento del personale delle Nazioni Unite e dei convogli umanitari e di assistere il Governo libanese nel controllo delle linee di confine per prevenire il traffico illegale di armi. Con lo scoppio della crisi siriana l'azione dell'UNIIFIL è divenuta ancora più importante, in quanto il Libano svolge un ruolo cruciale per la stabilità di tutta la regione. Il contributo italiano alla missione si estende anche alla componente navale dell'UNIFIL (Maritime Task Force), per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese richiesto dal Department of Peacekeeping Operations delle Nazioni Unite.
      L'autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione è estesa, altresì, alla proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, quale contributo italiano nell'ambito dell’International Support Group for Lebanon (ISG), inaugurato a New York il 25 settembre 2013 alla presenza del Segretario generale delle Nazioni Unite. La costituzione dell'ISG consegue a un appello del Consiglio di sicurezza per un forte e coordinato sostegno internazionale inteso ad assistere il Libano nei settori in cui esso è più colpito dalla crisi siriana, compresi l'assistenza ai rifugiati e alle comunità ospitanti, il sostegno strutturale e finanziario al Governo nonché il rafforzamento delle capacità delle forze armate libanesi, chiamate a sostenere uno sforzo senza precedenti per mantenere la sicurezza e la stabilità, sia all'interno del territorio sia lungo il confine siriano e la Blue Line.
      Il comma 5 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio svolgendo esclusivamente attività di monitoraggio e osservazione. La missione è stata richiesta dal Governo israeliano e dall'Autorità nazionale palestinese, firmatari dell'Accordo interinale sulla West Bank e sulla Striscia di Gaza del 28 settembre 1995, che prevede il ripiegamento dell'esercito israeliano da una parte della città di Hebron e la presenza temporanea di una forza di osservatori internazionali. Sia il Governo di Israele sia l'Autorità nazionale palestinese hanno dichiarato di gradire, nel corpo degli osservatori, la presenza di un contingente italiano, le cui qualità furono valutate positivamente nel 1994 durante la prima operazione ad Hebron, denominata TIPH 1. Alla missione partecipano, oltre all'Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia.
      L'autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione è estesa, altresì, alla proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, a seguito della richiesta dell'Autorità nazionale palestinese, sostenuta dallo Stato d'Israele. L'attività di addestramento è svolta da personale dell'Arma dei carabinieri.
      Il comma 6 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), istituita dall'azione comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 dicembre 2005 e prorogata, fino al 30 giugno 2015, dalla decisione 2014/430/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2014, assunta a seguito delle raccomandazioni espresse in tal senso dal Comitato politico e di sicurezza, nella considerazione che la missione viene condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione europea di cui all'articolo 21 del Trattato sul finanziamento dell'Unione europea. La missione, istituita dall'Unione europea su invito del Governo di Israele e dell'Autorità nazionale palestinese, in base all'accordo tra di essi stipulato il 15 novembre 2005, è intesa ad assicurare la presenza di una parte terza al valico di Rafah, al fine di contribuire, in coordinamento con gli sforzi dell'Unione per la costruzione istituzionale, all'apertura della frontiera tra Gaza e l'Egitto. La missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l'Autorità nazionale palestinese nell'assunzione di responsabilità per il mantenimento dell'ordine pubblico ed è finalizzata a contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.
      Il comma 7 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), prevista dall'azione comune 2005/797/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 14 novembre 2005, riconfigurata, da ultimo, e prorogata fino al 30 giugno 2015 dalla decisione 2014/447/PESC del Consiglio, del 9 luglio 2014. L'EUPOL COPPS contribuisce all'istituzione di un apparato di polizia e giudiziario penale in senso lato efficace e duraturo sotto la direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale dell'Unione e con altre iniziative internazionali nel più ampio contesto della riforma del settore della sicurezza e della giustizia penale. A tal fine, l'EUPOL COPPS:

          assiste la polizia civile palestinese (PCP), conformemente alla strategia per il settore della sicurezza, nell'attuazione del piano strategico della PCP fornendo consulenza e sostegno, in particolare, ai funzionari superiori a livello di distretto, comando e Ministero;

          assiste, fornendo consulenza e sostegno anche a livello ministeriale, le istituzioni della giustizia penale e l'ordine degli avvocati palestinese nell'attuazione della strategia per il settore della giustizia e dei vari piani istituzionali connessi;

          coordina, agevola e fornisce consulenza, ove opportuno, con riguardo all'assistenza e ai progetti attuati dall'Unione, dagli Stati membri e da Stati terzi in relazione alla PCP e alle istituzioni della giustizia penale e individua e attua propri progetti, in settori pertinenti all'EUPOL COPPS e a sostegno dei suoi obiettivi.

      Il comma 8 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008, in ultimo prorogata, fino al 14 dicembre 2016, dalla decisione 2014/915/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2014. La missione ha il compito di effettuare una vigilanza civile sulle azioni delle parti in ordine al pieno rispetto dell'accordo in sei punti concluso tra Mosca e Tbilisi l'8 settembre 2008 grazie alla mediazione dell'Unione europea, compreso il ritiro delle truppe, operando in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), al fine di concorrere alla stabilizzazione, alla normalizzazione e al rafforzamento della fiducia e di contribuire nel contempo a informare la politica europea a sostegno di una soluzione politica duratura per la Georgia. La missione, con quartier generale a Tbilisi, è dispiegata nelle zone adiacenti all'Ossezia del sud e all'Abkhazia.
      Il comma 9 autorizza la spesa per la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica dell’Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL). La Coalition of the willing per la lotta contro l'ISIL si è costituita a seguito della Conferenza internazionale per la pace e la sicurezza in Iraq, tenutasi a Parigi il 15 settembre 2014, con l'obiettivo di fermare l'organizzazione terroristica

che sta compiendo stragi di civili e di militari iracheni e siriani caduti prigionieri. Nel documento conclusivo della Conferenza internazionale, nell'individuare nell'ISIL una minaccia non solo per l'Iraq, ma anche per l'insieme della comunità internazionale, è stata affermata l'urgente necessità di un'azione determinata per contrastare tale minaccia, in particolare adottando misure per prevenirne la radicalizzazione, coordinando l'azione di tutti i servizi di sicurezza e rafforzando la sorveglianza delle frontiere. In ordine alle minacce alla pace e alla sicurezza causate da atti terroristici internazionali, tra cui quelli perpetrati dall'ISIL, sono intervenute le risoluzioni n. 2170 (2014) e n. 2178 (2014), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente, il 15 agosto 2014 e il 24 settembre 2014, che hanno riaffermato la necessità di combattere con ogni strumento, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e con l'ordinamento internazionale, le minacce alla pace internazionale e alla sicurezza causate da atti terroristici. In attuazione delle risoluzioni n. 7-00456 delle Commissioni riunite III Esteri e IV Difesa della Camera dei deputati e n. 34 Doc. XXIV delle Commissioni riunite 3a Esteri e 4a Difesa del Senato della Repubblica in data 20 agosto 2014 e in linea con le comunicazioni del Governo sulle misure di contrasto al terrorismo dell'ISIL rese in data 20 agosto, 16 ottobre, 20 novembre e 17 dicembre 2014, il dispositivo nazionale messo a disposizione della Coalizione prevede una componente aerea, con connessa cellula di supporto a terra, con compiti di ricognizione sul territorio iracheno, esclusa la partecipazione diretta ai combattimenti, nonché un contingente di personale per le attività di addestramento e di assistenza a favore delle forze locali nella regione del Kurdistan iracheno.
      Il comma 9 prevede un'ulteriore autorizzazione di spesa per la partecipazione di personale militare che ha partecipato alle medesime attività nel periodo dal 1 novembre 2014 al 31 dicembre 2014.
      L'articolo 13 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Africa. In particolare, il comma 1 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), istituita dalla decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, con termine al 21 maggio 2015. Gli obiettivi della missione sono di fornire alle autorità libiche sostegno per sviluppare la capacità di accrescere la sicurezza delle frontiere terrestri, marine e aeree libiche, a breve termine, e per sviluppare una strategia più ampia di gestione integrata delle frontiere, a più lungo termine. Per conseguire tali obiettivi, alla missione sono assegnati i seguenti compiti:

          sostenere le autorità libiche nel rafforzare, attraverso attività di formazione e di accompagnamento, i servizi di frontiera conformemente alle norme internazionali e alle migliori prassi;

          fornire consulenza alle autorità libiche in merito all'evoluzione di una strategia nazionale libica di gestione integrata delle frontiere;

          sostenere le autorità libiche nel rafforzamento delle loro capacità operative istituzionali.

      L'EUBAM Libya non svolge alcuna funzione esecutiva.
      L'autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione è estesa, altresì, alla proroga della missione militare italiana di assistenza, supporto e formazione delle forze armate libiche, in linea con il quadro generale di riferimento delineato dalla risoluzione n. 2040 (2012) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata dalla risoluzione n. 2144 (2014), che ha prorogato, da ultimo, fino al 13 marzo 2015, il mandato della missione UNSMIL, intesa ad assistere e a sostenere le autorità libiche, nel pieno rispetto del principio di responsabilizzazione a livello nazionale,

offrendo consulenza strategica e tecnica per gestire il processo di transizione democratica, promuovere lo Stato di diritto, ripristinare la sicurezza pubblica e affrontare la minaccia di proliferazione delle armi e dei materiali collegati di qualsiasi tipo, in particolare dei missili terra-aria trasportabili a spalla.
      Il comma 2 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle quattro unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica (corsi di qualificazione tecnico-marinaresca), in attuazione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, rilanciati in occasione della cosiddetta Tripoli Declaration sottoscritta il 21 gennaio 2012.
      Il comma 3 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano all'operazione militare antipirateria dell'Unione europea denominata Atalanta, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, come in ultimo modificata e prorogata, fino al 12 dicembre 2016, dalla decisione 2014/827/PESC del Consiglio, del 21 novembre 2014. Rispetto al secondo semestre 2014, la partecipazione alle operazioni antipirateria è stata limitata unicamente a tale operazione. L'operazione Atalanta – secondo quanto previsto dalle risoluzioni n. 1814 (2008), n. 1816 (2008), n. 1838 (2008), n. 1846 (2008), n. 1851 (2008) e n. 2125 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate, in ultimo, dalla risoluzione n. 2184 (2014) del 12 novembre 2014 – ha il compito di svolgere attività di prevenzione e di contrasto degli atti di pirateria ed è condotta in modo conforme all'azione autorizzata in caso di pirateria in applicazione degli articoli 100 e seguenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, al fine di contribuire:

          alla protezione delle navi del Programma alimentare mondiale (PAM) che inoltrano l'aiuto umanitario alle popolazioni sfollate della Somalia, conformemente al mandato della risoluzione n. 1814 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

          alla protezione delle navi vulnerabili che navigano al largo delle coste somale, nonché alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo delle coste somale, conformemente al mandato definito nelle risoluzioni n. 1846 (2008) e n. 1851 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

      La zona delle operazioni è costituita dal territorio costiero e dalle acque interne della Somalia, dalle aree marittime al largo delle coste somale e dai Paesi vicini nella regione dell'Oceano indiano. Atalanta può contribuire, come compito secondario non esecutivo, nei limiti dei mezzi e delle capacità esistenti e su richiesta, all'approccio integrato dell'Unione europea per la Somalia e alle pertinenti attività della comunità internazionale, aiutando in tal modo ad affrontare le cause profonde della pirateria e le sue reti.
      Il mandato di Atalanta prevede:

          protezione delle navi del PAM, anche con la presenza di elementi armati di Atalanta a bordo delle navi interessate, anche quando navigano nelle acque territoriali e interne della Somalia;

          protezione delle navi mercantili che navigano nelle zone in cui essa è dispiegata, sulla base di una valutazione della necessità effettuata caso per caso;

          sorveglianza delle zone al largo della Somalia, comprese le sue acque territoriali e interne che presentano rischi per le attività marittime;

          adozione delle misure necessarie, compreso l'uso della forza, per dissuadere, prevenire e intervenire per porre fine agli

atti di pirateria o alle rapine a mano armata che potrebbero essere commessi nelle zone in cui essa è presente;

          arresto, fermo e trasferimento delle persone che si sospetta intendano commettere, commettano o abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle zone in cui essa è presente; sequestro delle navi di pirati o di rapinatori o delle navi catturate a seguito di un atto di pirateria o di rapina a mano armata e che sono sotto il controllo dei pirati o dei rapinatori, nonché requisizione dei beni che si trovano a bordo, al fine dell'eventuale esercizio di azioni giudiziarie da parte degli Stati competenti;

          collegamento con le organizzazioni e con gli organismi nonché con gli Stati che operano nella regione per lottare contro gli atti di pirateria e le rapine a mano armata al largo della Somalia;

          raccolta e trasmissione all'Ufficio centrale nazionale INTERPOL degli Stati membri e a EUROPOL, conformemente al diritto applicabile, di dati personali delle persone fermate relativi a caratteristiche che possono contribuire alla loro identificazione;

          monitoraggio delle attività di pesca al largo della Somalia e sostegno al regime di concessione di licenze e di registrazione per la pesca artigianale e industriale nelle acque sotto la giurisdizione somala sviluppato dalla FAO, con l'esclusione di qualsiasi attività di contrasto;

          instaurazione di rapporti con le entità somale e con le società private che operano a loro nome, attive al largo della Somalia nel settore più ampio della sicurezza marittima, al fine di comprenderne meglio le attività, le capacità e le operazioni di eliminazione dei conflitti in mare;

          assistenza alle missioni EUCAP Nestor ed EUTM Somalia, nonché al rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa, su loro richiesta, attraverso supporto logistico, prestazione di consulenze o formazione in mare, nel rispetto dei rispettivi mandati, e collaborazione per l'attuazione dei pertinenti programmi dell'Unione europea, in particolare il programma di sicurezza marittima regionale (MASE);

          sostegno alle attività del gruppo di monitoraggio di Somalia ed Eritrea (SEMG) ai sensi delle risoluzioni n. 2060 (2012), n. 2093 (2013) e n. 2111 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, monitorando e comunicando al SEMG le navi sospettate di sostenere le reti di pirati.

      Il quartier generale della missione (EU OHQ) ha sede a Northwood (Regno Unito). L'area delle operazioni si estende tra il Golfo di Aden, il Mar arabico, il bacino somalo e l'Oceano indiano. Tale area è stata estesa dalla decisione 2012/174/PESC del Consiglio nel senso di consentire, in presenza di determinate condizioni, azioni anche a terra (limitatamente a una definita fascia costiera).
      Il comma 4 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia ed EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti.
      La missione EUTM Somalia, istituita dalla decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, modificata e prorogata, in ultimo, fino al 31 marzo 2015, dalla decisione 2013/44/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2013, è una missione militare di formazione, intesa a contribuire alla costituzione e al rafforzamento delle forze armate nazionali somale (SNAF) che rispondono al Governo nazionale somalo, in coerenza con le esigenze e le priorità della Somalia. Per conseguire tale scopo, alla missione sono assegnati i seguenti compiti:

          fornire inquadramento, consulenza e sostegno alle autorità somale per la costituzione delle SNAF, l'attuazione del piano

somalo per la sicurezza e la stabilizzazione nazionali e le attività di addestramento delle SNAF;

          fornire sostegno, nell'ambito dei suoi mezzi e delle sue capacità, ad altri attori dell'Unione europea per l'attuazione dei rispettivi mandati nel campo della sicurezza e della difesa in Somalia.

      La missione è schierata in Somalia e in Uganda. Il comando della missione – inizialmente ubicato in Uganda, in vista di un possibile trasferimento in Somalia nel corso del mandato, conformemente ai documenti di pianificazione – svolge le funzioni di comando operativo e di comando della forza e comprende un ufficio di collegamento a Nairobi e una cellula di sostegno a Bruxelles. La missione opera in coordinamento con Atalanta e con EUCAP Nestor, allo scopo di migliorare la coerenza, l'efficacia e la sinergia tra le tre missioni, in stretta cooperazione con gli altri attori internazionali nella regione, in particolare le Nazioni Unite, l'AMISOM, gli Stati Uniti d'America e l'Uganda, in linea con le esigenze concordate con il Governo nazionale somalo.
      La missione EUCAP Nestor, istituita dalla decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, in ultimo modificata e prorogata, fino al 12 dicembre 2016, dalla decisione 2014/485/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, ha il mandato di assistere i Paesi del Corno d'Africa e dell'Oceano indiano occidentale nel rafforzare la propria capacità di sicurezza marittima al fine di consentire loro di combattere la pirateria più efficacemente. L'EUCAP Nestor si focalizzerà principalmente sulla Somalia e, in via secondaria, su Gibuti, Seychelles e Tanzania. Per assolvere il mandato, alla missione sono assegnati i seguenti compiti:

          rafforzare la capacità degli Stati di esercitare una governance marittima efficace sulle loro coste, acque interne, mari territoriali e zone economiche esclusive;

          sostenere gli Stati nell'assumere la titolarità della lotta contro la pirateria conformemente allo Stato di diritto e alle norme sui diritti umani;

          rafforzare la cooperazione regionale e il coordinamento della sicurezza marittima;

          dare un contributo mirato e specifico agli sforzi internazionali in corso.

      L'EUCAP Nestor non svolge alcuna funzione esecutiva.
      La base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti – situata in un'area certamente strategica per il consolidamento degli sforzi della comunità internazionale e in particolare dell'Unione europea anche in riferimento ai riflessi sui Paesi del Mediterraneo allargato, intesi a contrastare l'espansione delle attività illegali (pirateria, immigrazione clandestina, traffico di droga) e l'incombente minaccia del terrorismo, attraverso il sostegno allo sviluppo di una capacità autosufficiente da parte degli Stati insistenti nella regione del Corno d'Africa – è stata costituita a seguito di due accordi tecnici siglati a Gibuti nel 2012 tra il Ministro della difesa italiano pro tempore e il Ministro degli affari esteri gibutiano, discendenti dall'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002, ratificato ai sensi della legge 31 ottobre 2003, n. 327. Gli oneri relativi all'infrastruttura sono stati inizialmente finanziati con le risorse appositamente rese disponibili dall'articolo 33, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. L'infrastruttura, con una capacità massima di alloggiamento in emergenza operativa di 300 unità, è stata costruita nel periodo settembre 2013-febbraio 2014 con l'impiego di personale del 6 reggimento genio pionieri Trasimeno. La base – in esercizio effettivo da marzo 2014 e ancora in fase di completamento e perfezionamento – assicura, per ora, il supporto logistico per le esigenze connesse con la partecipazione italiana alle missioni

internazionali che interessano l'area del Corno d'Africa e le zone limitrofe (attualmente: missioni Atalanta, Ocean Shield, EUTM Somalia, EUCAP Nestor, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, nuclei militari di protezione antipirateria). Essa, ospitando un'aliquota stanziale minima di forze, organicamente inserita nella relativa struttura ordinativa, è in grado di garantire i servizi minimi di life support (force protection, attività amministrativa, manutenzione essenziale ordinaria eccetera), secondo criteri di sostenibilità, flessibilità e modularità rispondenti a un favorevole rapporto costo-efficacia. Allo scopo di contenere i costi di mantenimento e di esercizio, per la gestione della base si è fatto ricorso, per quanto possibile, allo strumento outsourcing presso ditte locali per la fornitura dei minimi servizi essenziali (ad esempio vitto, billeting, manutenzione ordinaria eccetera), nonché a sistemi in grado di ridurre al minimo indispensabile l'impiego delle risorse umane (ad esempio, sistemi di difesa passiva, videosorveglianza a circuito chiuso eccetera). La task force interforze è attualmente costituita da 135 unità, necessarie per il funzionamento della base, per il completamento dei lavori infrastrutturali e per profili di sicurezza; a regime sarà ridotta a sole 63 unità.
      L'autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione è estesa, altresì, alla proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane. L'attività di addestramento è svolta da personale dell'Arma dei carabinieri.
      Il comma 5 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, nonché per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUCAP Sahel Mali.
      La missione MINUSMA, istituita dalla risoluzione n. 2100 (2013) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 25 aprile 2013 e in ultimo prorogata, fino al 30 giugno 2015, dalla risoluzione n. 2164 (2014), adottata dal Consiglio di sicurezza il 25 giugno 2014, ha il seguente mandato:

          conseguire la stabilizzazione dei principali centri abitati, in particolare nel nord del Mali;

          sostenere le autorità di transizione del Mali per il ristabilimento dell'autorità dello Stato in tutto il Paese (attraverso la ricostruzione del settore della sicurezza, in particolare la polizia e la gendarmeria, così come dello Stato di diritto e della giustizia, l'attuazione di programmi per il disarmo, la smobilitazione e la reintegrazione degli ex combattenti e lo smantellamento delle milizie e dei gruppi di auto-difesa, in coerenza con gli obiettivi di riconciliazione e tenendo in considerazione le esigenze specifiche dei bambini smobilitati) e per l'attuazione della road map di transizione verso il pieno ripristino dell'ordine costituzionale, della governance democratica e dell'unità nazionale in Mali (attraverso un dialogo politico nazionale inclusivo e di riconciliazione, la promozione della partecipazione della società civile, comprese le organizzazioni femminili, l'organizzazione e lo svolgimento di elezioni politiche trasparenti inclusive e libere);

          proteggere la popolazione civile sotto minaccia imminente di violenza fisica, le donne e i bambini colpiti dai conflitti armati, le vittime di violenza sessuale e di violenza di genere nei conflitti armati, il personale le installazioni e le attrezzature delle Nazioni Unite, per garantire la sicurezza e la libertà di movimento;

          promuovere il riconoscimento e la tutela dei diritti umani;

          dare sostegno per l'assistenza umanitaria;

          operare per la salvaguardia del patrimonio culturale;

          realizzare azioni a sostegno della giustizia nazionale e internazionale per il perseguimento dei crimini di guerra e contro l'umanità.

      La missione EUCAP Sahel Niger, istituita dalla decisione 2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, riconfigurata, da ultimo, e prorogata, fino al 15 luglio 2016, dalla decisione 2014/482/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, è intesa, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'Unione europea per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel, a consentire alle autorità nigerine di definire e di attuare la strategia di sicurezza nazionale. L'EUCAP Sahel Niger mira altresì a contribuire allo sviluppo di un approccio integrato, pluridisciplinare, coerente, sostenibile e basato sui diritti umani tra i vari operatori della sicurezza nigerini nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. Al fine di conseguire tali obiettivi, l'EUCAP Sahel Niger:

          sostiene la definizione e l'attuazione della strategia di sicurezza nigerina continuando nel contempo a fornire consulenza e assistenza nell'attuazione della dimensione di sicurezza della strategia nigerina per la sicurezza e lo sviluppo nel nord;

          agevola il coordinamento di progetti regionali e internazionali che sostengono il Niger nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata;

          rafforza lo Stato di diritto attraverso lo sviluppo delle capacità investigative in ambito penale e in tale contesto sviluppa e attua adeguati programmi di formazione;

          sostiene lo sviluppo della sostenibilità delle forze di sicurezza e di difesa nigerine;

          contribuisce all'individuazione, alla pianificazione e all'attuazione dei progetti nel settore della sicurezza.

      L'EUCAP Sahel Niger non svolge alcuna funzione esecutiva.
      L'EUTM Mali, istituita dalla decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, modificata dalla decisione 2014/220/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, con termine al 18 maggio 2016, è una missione militare di formazione per fornire, nel sud del Mali, formazione e consulenza militare alle forze armate maliane (FAM) che operano sotto il controllo delle legittime autorità civili, al fine di contribuire al ripristino della capacità militare per consentire loro di condurre operazioni militari volte a ripristinare l'integrità territoriale maliana e a ridurre la minaccia rappresentata dai gruppi terroristici. La missione mira a rafforzare le condizioni per il corretto controllo politico da parte delle legittime autorità civili delle FAM e ha l'obiettivo di rispondere alle esigenze operative delle FAM fornendo:

          sostegno nella formazione a favore delle capacità delle FAM;

          formazione e consulenza in materia di comando, controllo, catena logistica e risorse umane, nonché formazione in materia di diritto umanitario internazionale, protezione di diritti civili e umani.

      Le attività dell'EUTM Mali sono condotte in stretto coordinamento con altri attori coinvolti nel sostegno alle FAM, in particolare con le Nazioni Unite e con la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS).
      L'EUCAP Sahel Mali, istituita dalla decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, con un termine di ventiquattro mesi dalla data di avvio, è una missione civile in Mali a sostegno delle forze di sicurezza interna maliane (FSI: polizia, gendarmeria e guardia nazionale). Obiettivo della missione è consentire alle autorità maliane di ripristinare e di mantenere l'ordine costituzionale e democratico nonché le condizioni per una pace duratura in Mali e di ristabilire e di mantenere l'autorità e la legittimità dello Stato su tutto il territorio maliano attraverso un'efficace ristrutturazione della sua

amministrazione. In sostegno alla dinamica maliana di restaurazione dell'autorità dello Stato, in stretto coordinamento con gli altri attori internazionali, in particolare la MENUSMA, la missione ha il compito di assistere e di consigliare le FSI nell'attuazione della riforma della sicurezza stabilita dal nuovo Governo, nella prospettiva di migliorare la loro efficacia operativa, di ristabilire le loro rispettive catene gerarchiche, di rafforzare il ruolo delle autorità amministrative e giudiziarie per quanto riguarda la direzione e il controllo delle loro missioni e di agevolare un loro nuovo dispiegamento nel nord del Paese.
      Il comma 6 autorizza la spesa per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, istituita dalla decisione 2014/73/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014, e prorogata, fino al 15 marzo 2015, dalla decisione 2014/775/PESC del Consiglio, del 7 novembre 2014, conformemente al mandato definito dalla risoluzione n. 2134 (2014) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 28 gennaio 2014 e alla proroga stabilita dalla risoluzione n. 2181 (2014) adottata dal Consiglio di sicurezza il 21 ottobre 2014. Si tratta di un'operazione militare «ponte» condotta dall'Unione europea, entro un termine di nove mesi dal conseguimento della piena capacità operativa, per contribuire alla realizzazione di un ambiente sicuro e protetto in vista del passaggio alla missione internazionale di sostegno alla Repubblica Centrafricana sotto guida africana (MISCA), il cui dispiegamento per un periodo di dodici mesi è stato autorizzato dalla risoluzione n. 2127 (2013) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 5 dicembre 2013. Successivamente, in relazione alla perdurante preoccupazione per la situazione della sicurezza e alla rilevata necessità di accelerare l'attuazione del processo politico, anche per quanto riguarda gli aspetti di riconciliazione e lo svolgimento di elezioni eque, trasparenti e inclusive non appena tecnicamente possibile e comunque non oltre il febbraio 2015, con la risoluzione n. 2149 (2014) adottata dal Consiglio di sicurezza il 10 aprile 2014 è stata istituita la missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA), per un periodo iniziale fino al 30 aprile 2015, stabilendo il trasferimento di autorità da MISCA a MINUSCA alla data del 15 settembre 2014. Il mandato della MINUSCA prevede i seguenti compiti prioritari: proteggere la popolazione civile; assicurare sostegno per l'attuazione del processo di transizione e per la conservazione dell'integrità territoriale; favorire, in modo immediato e in sicurezza, l'accesso degli aiuti umanitari; proteggere il personale e i mezzi delle Nazioni Unite; contribuire alla promozione e tutela dei diritti umani; fornire supporto per le azioni in favore della giustizia nazionale e internazionale e dello Stato di diritto; sostenere le autorità di transizione nello sviluppo e nell'attuazione di una nuova strategia per disarmo, smobilitazione, reintegrazione e rimpatrio degli ex combattenti ed elementi armati.
      Il comma 7 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare, su richiesta del Presidente della Repubblica del Mozambico, al Gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilità militari nella Repubblica del Mozambico, denominato EMOCHM, previsto dal Memorandum d'intesa siglato tra il Governo della Repubblica del Mozambico e RENAMO (Partito della resistenza nazionale mozambicana) il 24 agosto 2014. Tale accordo mira a porre fine a quasi due anni di conflitto armato «a bassa intensità» tra il RENAMO e il Governo mozambicano. L'EMOCHM ha il compito di monitorare e di garantire l'attuazione del processo di cessazione delle ostilità militari tra le parti e l'avvio delle fasi successive previste dallo stesso Memorandum. La durata delle attività è prevista, in fase di prima applicazione dell'accordo, in 135 giorni, prorogabili. Il Gruppo di osservatori è composto complessivamente da 93 ufficiali, di cui 23 stranieri, appartenenti al Sudafrica, al Botswana, a Capo Verde, al Kenya, allo Zimbabwe, agli Stati Uniti d'America, al Regno Unito e al Portogallo. L'Italia partecipa con tre ufficiali, di cui uno assumerà l'incarico di vicecomandante del Gruppo.
      L'articolo 14 prevede le autorizzazioni di spesa relative a esigenze generali connesse con le missioni internazionali. In particolare, il comma 1 autorizza la spesa per le esigenze relative alla stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e alla realizzazione di infrastrutture, attinenti alle missioni internazionali di cui al presente decreto. Riguardo ai contratti di assicurazione del personale e di trasporto di persone e cose relativi alle missioni internazionali, occorre considerare che, trattandosi di spese eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio, i relativi oneri trovano copertura finanziaria nei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese. Quanto alle spese relative alle infrastrutture, si tratta della realizzazione di opere e dell'effettuazione di lavori connessi con esigenze organizzative e di sicurezza dei contingenti militari nelle aree in cui si svolgono le missioni internazionali.
      Il comma 2 autorizza la spesa per il mantenimento del dispositivo informativo e operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali.
      Il comma 3 autorizza la spesa per interventi disposti dai comandanti dei contingenti militari delle missioni internazionali nei Balcani, in Afghanistan, Libano, Libia e Corno d'Africa, di cui al presente decreto, intesi a fronteggiare, nei casi di necessità e urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, entro il limite di spesa autorizzato per ciascun teatro operativo. Si tratta di un'attività di cooperazione civile-militare intesa a sostenere, in particolare, i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie, le operazioni di assistenza umanitaria, l'assistenza sanitaria e veterinaria, nonché interagenti nei settori dell'istruzione e dei servizi di pubblica utilità.
      Il comma 4 autorizza la spesa per le seguenti cessioni a titolo gratuito:

          alle forze armate della Repubblica di Gibuti: quattro veicoli blindati leggeri (VBL PUMA 4X4) e undici kit per la manutenzione. L'autorizzazione di spesa copre gli oneri per il ripristino dell'efficienza dei mezzi, l'acquisto dei relativi kit di manutenzione e la consegna;

          alla Repubblica d'Iraq: materiale di armamento, composto di sistemi controcarro Folgore, razzi HEAT M1 da 80 millimetri (mm), razzi SPG-9 e munizioni calibro 14,5 mm e calibro 12.7/108 mm. La cessione si inserisce nel quadro degli impegni assunti nel contesto internazionale per sostenere gli sforzi del Governo iracheno nel contrasto alle azioni terroristiche dell'ISIS. A seguito delle conclusioni del Consiglio straordinario dei Ministri degli esteri dell'Unione europea (CAE), riunitosi in data 15 agosto 2014, e della risoluzione n. 2170 (2014) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 16 agosto 2014 e in attuazione delle risoluzioni parlamentari n. 7-00456 e n. 34 Doc. XXIV in data 20 agosto 2014, rispettivamente, delle Commissioni III Esteri e IV Difesa della Camera dei deputati e 3a Esteri e 4a Difesa del Senato della Repubblica, il Consiglio dei ministri, con delibera del 29 agosto 2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2014) – nel definire le linee di indirizzo e di azione in ordine al contributo da fornire alle iniziative internazionali per fronteggiare la crisi nel nord dell'Iraq – ha disposto l'invio, a cura del Ministero della difesa, di materiale di armamento leggero alle autorità irachene, previa assegnazione, ai sensi dell'articolo 319 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, di parte dei materiali d'armamento, rinvenuti sulla motonave Jadran Express nell'ambito delle attività di controllo sull'embargo dei materiali di armamento a suo tempo in vigore nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia (decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con modificazioni,

dalla legge 16 luglio 1993, n. 230), sottoposti a confisca con sentenza del tribunale di Torino n. 228 del 14 gennaio 2004. Un primo decreto di assegnazione adottato in data 4 settembre 2014 ha consentito la cessione effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge n. 109 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2014. La cessione in esame consegue a un ulteriore decreto di assegnazione adottato in data 19 novembre 2014 e comprende, in aggiunta al materiale confiscato, anche materiali d'armamento dell'Esercito dismessi. L'autorizzazione di spesa copre gli oneri per l'imballaggio e per la consegna del materiale;

          alla Repubblica tunisina: 70 visori notturni. La cessione si inserisce nel quadro delle attività di cooperazione nel campo militare tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina, previste dalla convenzione fatta a Tunisi il 3 dicembre 1991, ratificata ai sensi della legge 23 marzo 1998, n. 105, e risponde a una specifica richiesta avanzata dal Governo tunisino di apparecchi del genere, da assegnare in dotazione alle proprie forze armate per la condotta di attività antiterroristiche. L'autorizzazione di spesa copre gli oneri per il reintegro e per il trasporto degli apparecchi.

      Il comma 5 autorizza la cessione, a titolo gratuito, alle forze armate della Repubblica federale di Somalia di quattro veicoli multiruolo, di cui un VN90 PROTETTO (con blindatura leggera) e tre VM90 TORPEDO (telonato), nonché di effetti di vestiario ed equipaggiamento. La cessione si inserisce nel quadro delle attività di sostegno per la costituzione e il rafforzamento delle SNAF, previste tra i compiti della missione EUTM Somalia, di cui all'articolo 13, comma 4, del presente decreto. La cessione non comporta oneri in quanto i materiali, già dichiarati fuori servizio, sono ceduti nello stato in cui si trovano.
      Il comma 6 autorizza a effettuare nell'anno 2015 alcune cessioni di mezzi e materiali già autorizzate da precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la disposizione in esame riguarda:

          la cessione, a titolo gratuito, al Governo dello Stato d'Eritrea di materiale ferroviario dichiarato fuori servizio, già autorizzata, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 32, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12. Si tratta di 7 locomotori diesel e di 4 locotrattori diesel dell'Aeronautica militare, individuati in dettaglio nella relazione tecnica relativa al presente decreto. Al riguardo si chiarisce che il materiale in questione non è riconducibile alle categorie di materiali soggette all'embargo (armi e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria e di altro tipo, in relazione alle attività militari o alla fornitura, fabbricazione, manutenzione o uso di questi elementi), di cui alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1907 (2009) e n. 2023 (2011). Il materiale oggetto della cessione verrà utilizzato nell'ambito dei programmi di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria eritrea. La cessione non comporta oneri in quanto i veicoli, già dichiarati fuori servizio, vengono ceduti nello stato in cui si trovano;

          la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica tunisina di venticinque giubbetti antiproiettile, già autorizzata, per il 1 semestre 2014, dall'articolo 4, comma 4, lettera d), del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. La cessione non comporta oneri in quanto il materiale viene ceduto nello stato in cui si trova;

          la cessione, a titolo gratuito, al Regno Hascemita di Giordania di ventiquattro Blindo Centauro, già autorizzata, per il

secondo semestre 2014, dall'articolo 4, comma 3, lettera d), del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141. La cessione non comporta oneri, in quanto i mezzi sono ceduti nello stato in cui si trovano e le spese di trasporto e ricondizionamento sono a carico dei beneficiari della cessione.
      L'articolo 15 prevede disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni.
      In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge n. 108 del 2009, le quali prevedono:

          articolo 3, comma 1, alinea: trattamento economico accessorio da erogare al personale che partecipa alle missioni, consistente nell'attribuzione dell'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;

          articolo 3, comma 2: disapplicazione della riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'indennità di cui al comma 1;

          articolo 3, comma 3: per il personale impiegato nella missione relativa allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, nonché nella missione del Corpo della guardia di finanza in Libia, corresponsione del trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642 (ora articoli 1808 e 2164 del codice dell'ordinamento militare), calcolando l'indennità speciale nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Anche in relazione a tale trattamento economico è previsto che non venga applicata la riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006;

          articolo 3, comma 4: corresponsione ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali dell'indennità di impiego operativo, in misura uniforme, pari, per il personale militare in servizio permanente e per i volontari in ferma breve trattenuti in servizio e per i volontari in rafferma biennale, al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e, per i volontari in ferma prefissata, a euro 70. L'indennità in oggetto, se più favorevole, sostituisce le indennità di impiego operativo, ovvero l'indennità pensionabile, corrisposte ai militari secondo misure differenziate in ragione delle diverse condizioni di impiego in cui il personale di ciascuna Forza armata è chiamato abitualmente ad operare, come previsto dalla legge n. 78 del 1983 (gli importi delle diverse indennità operative sono stati aggiornati nel tempo dai provvedimenti di concertazione relativi al trattamento economico del personale militare in servizio permanente e, per i volontari in ferma, dalle leggi n. 342 del 1986 e n. 231 del 1990). L'uniformità della misura prevista trova giustificazione nella considerazione che i militari inseriti nei contingenti impiegati nelle missioni operano in condizioni di rischio e di disagio sostanzialmente similari. A tale indennità viene applicato il trattamento fiscale e previdenziale previsto per l'indennità di imbarco dall'articolo 19, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall'articolo 51, comma 6, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

          articolo 3, comma 5: trattamento economico complessivo da erogare nei casi in cui l'ONU, nell'ambito delle missioni internazionali, attribuisce al personale militare incarichi di vertice tramite contratti individuali, che regolano il rapporto degli interessati con la stessa organizzazione, nonché i compiti sulla catena di comando multinazionale. La disposizione stabilisce che qualsiasi retribuzione corrisposta dall'ONU allo stesso titolo sia versata all'amministrazione, al netto delle ritenute, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente alla somma dei trattamenti nazionali

(fisso e continuativo, per indennità di missione ai sensi del comma 1, per vitto e alloggio eccetera), al netto delle ritenute, percepiti dagli interessati. Da tale compensazione sono esclusi indennità e rimborsi corrisposti dall'ONU per i servizi occasionali fuori sede, comandati autonomamente dalla stessa organizzazione internazionale;

          articolo 3, comma 8: possibilità di prolungare il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno per le esigenze connesse con le missioni internazionali, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi;

          articolo 3, comma 9: richiamo di talune disposizioni previste dal decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, per la disciplina da applicare al personale impiegato nelle missioni internazionali.

      In particolare, le disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001 richiamate prevedono:

          articolo 2, commi 2 e 3: corresponsione dell'indennità anche nei previsti periodi di riposo e di recupero fruiti dal personale in costanza di missione, analogamente a quanto previsto dal decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, nonché, ai fini della corresponsione dell'indennità, equiparazione dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate ai volontari di truppa in servizio permanente, essendo tali categorie di personale in possesso di analogo stato giuridico e impiegati negli stessi compiti;

          articolo 3: trattamento assicurativo e pensionistico nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio. In particolare, viene attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio è prevista l'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308 (ora, articoli 1897 e 2183 del codice dell'ordinamento militare), e delle disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. È, inoltre, disposto il cumulo del trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità con quello assicurativo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge n. 308 del 1981 (ora, articoli 1895, 1896, 2181 e 2182 del codice dell'ordinamento militare) e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835 (ora, articoli 1898 e 2184 del codice dell'ordinamento militare), nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio, è richiamata l'applicazione dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339 (ora, articolo 881 del codice dell'ordinamento militare). Esso prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (ora, articolo 1503 del codice dell'ordinamento militare), fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Ai fini del proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma contratta, al personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito dell'infermità contratta. Negli stessi casi, per il personale militare in servizio permanente non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione, a meno che le infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Nei confronti del personale deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, qualora unici superstiti, i benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, consistenti nel diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli ovvero nell'assunzione per chiamata diretta nelle amministrazioni statali, ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni ed entro l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze;

          articolo 4: corresponsione dell'indennità di missione al personale militare in stato di prigionia o disperso e computo per intero del tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso ai fini del trattamento di pensione;

          articolo 5, comma 1, lettere b) e c): disapplicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro e possibilità da parte del personale impiegato nelle missioni di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative;

          articolo 7: estensione della disciplina prevista per il personale militare al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni;

          articolo 13: particolare disciplina a favore del personale militare impiegato in missioni internazionali in materia di partecipazione ai concorsi interni banditi dall'amministrazione (rinvio d'ufficio dell'interessato al primo concorso utile successivo, attribuzione ai soli fini giuridici dell'anzianità assoluta attribuita ai vincitori del concorso per il quale è stata presentata domanda, nonché dell'anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella relativa graduatoria con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda).

      È, altresì, richiamato l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009, il quale prevede a favore del personale del Corpo della guardia di finanza la medesima disciplina stabilita per il personale delle Forze armate in materia di partecipazione ai concorsi interni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001.
      Il comma 2 stabilisce che l'indennità di missione sia corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti, della diaria prevista per il Paese di destinazione dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003).
      Il comma 3 individua, per il calcolo dell'indennità da corrispondere al personale impiegato nelle missioni ivi elencate,

una diaria di riferimento diversa da quella del Paese di effettiva destinazione.
      Il comma 4 disciplina il trattamento economico accessorio del personale che partecipa alle missioni navali Active Endeavour, di cui all'articolo 11, comma 6, e Atalanta, di cui all'articolo 13, comma 3, del presente decreto. A tale personale il compenso forfetario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, per il compenso forfetario di impiego, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (protrazione dell'operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa e con possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno), e, per la retribuzione per lavoro straordinario, ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. È disposto, altresì, che il compenso forfetario di impiego sia corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno nella misura prevista per i volontari in ferma prefissata quadriennale, pari al 70 per cento di quella spettante ai volontari di truppa in servizio permanente. Il medesimo trattamento economico è previsto anche per il personale che fa parte dei nuclei militari di protezione imbarcati a bordo delle navi commerciali battenti bandiera italiana, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, per la protezione delle navi in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria (articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130).
      Il comma 5 prevede l'applicazione, al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, delle speciali disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. L'applicazione di tali disposizioni viene estesa anche al personale che, seppure non organicamente inserito nelle missioni internazionali previste dal presente provvedimento, è eventualmente inviato in supporto alle medesime missioni per fronteggiare imprevedibili e urgenti esigenze, anche connesse con il repentino deteriorarsi delle condizioni di sicurezza nelle diverse aree in cui sono impiegati i contingenti militari italiani. Diversamente, per tale personale opererebbe la disciplina penale ordinaria che prevede, tra l'altro, in simili contesti l'applicazione del codice penale militare di guerra.
      Quanto alle disposizioni oggetto di rinvio, l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 209 del 2008 stabilisce, al comma 1, l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari, concentrata sul tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il comma 2 condiziona la punibilità dei reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi umanitari e le missioni militari previste dal provvedimento legislativo di proroga, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano agli interventi e alle missioni stessi, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all'autorità di Governo di valutare preventivamente se le condotte poste in essere siano tali da mettere effettivamente in pericolo interessi vitali dello Stato. Il comma 3 attribuisce al tribunale di Roma la competenza territoriale per i reati di cui al comma 2, nonché per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino italiano che partecipa agli interventi e alle missioni di cui al presente decreto, nel territorio e per il periodo di durata degli interventi e delle missioni stessi. Al riguardo va considerato che la prevista applicazione del codice penale militare di pace al personale militare impiegato nelle missioni comporta che numerosi reati ipotizzabili a carico di appartenenti alle Forze armate, che l'articolo 47 del codice penale militare di guerra configura come reati militari (conseguentemente attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare), siano invece qualificati come reati comuni rientranti nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. La disposizione in esame – che non incide sulla ripartizione della giurisdizione tra la magistratura ordinaria e la magistratura militare – è analoga a quella prevista per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 421 del 2001 (richiamato dal comma 1) attribuisce la competenza al tribunale militare di Roma. Viene in tal modo delineato, per tutti i reati commessi nell'ambito degli interventi e delle missioni internazionali per la pace, un quadro normativo unitario sotto il profilo della competenza, che consente di evitare eventuali conflitti che potrebbero derivare dall'applicazione dell'articolo 10 del codice di procedura penale il quale stabilisce che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi interamente all'estero, la competenza è determinata, successivamente, dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi indicati, la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro. L'individuazione del tribunale di Roma quale unico giudice ordinario competente, come del tribunale militare di Roma per i reati militari, trova fondamento nella circostanza che le attività di pianificazione e di conduzione degli interventi e delle missioni internazionali per la pace sono svolti, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Comando operativo di vertice interforze nell'ambito del Ministero della difesa, amministrazioni centrali con sede a Roma. Il comma 4 prevede l'esercizio della giurisdizione per i reati di pirateria, con attribuzione della competenza al tribunale di Roma, solo nei casi in cui siano commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione dell'Unione europea denominata Atalanta. Il comma 5 prevede, nei casi di cui al comma 4, l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001 (già richiamato al comma 1) in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. È prevista, altresì, la possibilità di trattenere, in tali circostanze, le persone arrestate o fermate in appositi locali del vettore militare. Il comma 6 consente all'autorità giudiziaria, a seguito del sequestro, di disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria. La disposizione tiene conto, da una parte, della particolare onerosità di un lungo trasporto in patria dei mezzi catturati dai pirati e sequestrati nel corso dell'operazione e, dall'altra, della necessità di completare, quanto prima, le operazioni di restituzione dei mezzi agli aventi diritto. Oltre al proprietario la norma individua, quali possibili destinatari dell'affidamento in custodia dei mezzi suddetti, l'armatore e l'esercente, figure giuridiche cui l'ordinamento riconosce specifiche attribuzioni e responsabilità (articoli 265, 274, 874 e 878 del codice della navigazione). Il comma 6-bis prevede, per l'esercizio della giurisdizione fuori dei casi di cui al comma 4, il rinvio alle disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte ovvero conclusi da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Il comma 6-ter, con disposizione transitoria, prevede l'immediata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni.
      Si prevede, altresì, l'applicazione dell'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009, che reca disposizioni che introducono, per le missioni internazionali, una scriminante speciale in tema di uso legittimo della forza. Tali disposizioni sono intese ad apprestare un'adeguata tutela sul piano giuridico al personale militare, evitando qualsiasi irragionevole rischio di addebitare responsabilità al personale che abbia operato nel pieno rispetto del diritto internazionale, delle disposizioni che regolano le missioni e degli ordini legittimamente impartiti. In particolare, sono previste:

          la non punibilità del militare che, nel corso delle missioni previste dal presente decreto, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica nel rispetto delle direttive, delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti per la specifica missione;

          la responsabilità per colpa nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i limiti della scriminante.

      Il comma 6 estende l'applicazione delle disposizioni previste dal comma 5 anche al personale impiegato nelle seguenti missioni internazionali:

          United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP): istituita dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 39 (1948) e n. 47 (1948) con il mandato di vigilare, nello Stato di Jammu e Kashmir, sulla cessazione delle ostilità tra India e Pakistan; le risoluzioni n. 91 (1951) e n. 307 (1971) hanno confermato il mandato fino al ritiro, una volta cessate tutte le ostilità, di tutte le forze militari nei rispettivi territori di provenienza. La missione ha sede a Islamabad e vede attualmente impiegate 106 unità di personale, di cui 39 osservatori militari e 23 unità di personale civile internazionale e 44 di personale civile locale. L'Italia partecipa con 4 unità di personale militare;

          United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO): istituita dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 50 (1948) per assistere il mediatore delle Nazioni Unite nell'attività di vigilanza sul rispetto della tregua in Palestina, seguita alle ostilità determinatesi a seguito della proclamazione dello Stato di Israele. Con la successiva risoluzione n. 73 (1949) sono stati assegnati nuovi compiti alla missione, in linea con i quattro accordi di armistizio tra Israele e i quattro Paesi arabi vicini – Egitto, Giordania, Libano e Repubblica araba siriana. Dopo le guerre degli anni 1956, 1967 e 1973, è stata confermata la presenza degli osservatori militari dell'UNTSO in Medio Oriente, in qualità di intermediari tra le parti ostili e quale strumento di prevenzione di incidenti isolati o di conflitti più estesi, in ausilio alle forze di pace che operano nell'area. La missione ha sede a Gerusalemme, con uffici di collegamento a Beirut (Libano), Ismailia (Egitto) e Damasco (Siria), e vede attualmente impiegate 374 unità di personale, di cui 155 osservatori militari e 87 unità di personale civile internazionale e 132 di personale civile locale. L'Italia partecipa con 7 unità di personale militare;

          United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO): istituita dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 690 (1991), in conformità con la «proposta di accordo», accettata dal Marocco e dal Frente popular para la liberación de Saguia el-Hamra y de Río de Oro (Fronte POLISARIO), relativa al periodo transitorio per la preparazione di un referendum in cui il popolo del Sahara occidentale avrebbe scelto tra indipendenza e integrazione con il Marocco. La missione aveva i seguenti compiti: controllare il cessate il fuoco; verificare la riduzione delle truppe marocchine

nel territorio; monitorare il confinamento delle truppe marocchine e del Fronte POLISARIO nei luoghi designati; adottare misure con le parti per assicurare il rilascio di tutti i prigionieri politici saharawi o detenuti; sovrintendere allo scambio di prigionieri di guerra; attuare il programma di rimpatrio dei rifugiati; identificare e registrare gli elettori qualificati; organizzare e garantire un referendum libero ed equo e proclamare i risultati. A oggi il referendum non si è ancora svolto, ma continuano a essere svolte le attività di monitoraggio sulla cessazione delle ostilità, di riduzione della minaccia di mine e ordigni inesplosi, nonché di sostegno alla pacificazione. La risoluzione n. 2152 (2014), ribadendo l'impegno delle Nazioni Unite di assistere le parti per il raggiungimento di una soluzione politica giusta, duratura e reciprocamente accettabile per l'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale nel contesto di accordi coerenti con i princìpi e con gli scopi della Carta delle Nazioni Unite, ha esteso il mandato della missione fino al 30 aprile 2015. La missione ha sede a Laayoune e vede attualmente impiegate 219 unità di personale appartenenti a 31 Paesi. L'Italia partecipa con 5 unità di personale militare;

          Multinational Force and Observers in Egitto (MFO): organizzazione internazionale indipendente istituita per il mantenimento della pace nel Sinai a seguito degli accordi di Camp David del 17 settembre 1978 tra Stati Uniti d'America, Egitto e Israele, confermati dal Trattato di pace israelo-egiziano del 1979, con cui Israele restituiva all'Egitto la penisola del Sinai, occupata durante la Guerra dei sei giorni del 1967. Nel 1981 è stato negoziato dalle parti un Protocollo al Trattato, che prevede la libera circolazione nelle acque del Golfo di Aqaba e dello Stretto di Tiran e la costituzione della MFO, con il mandato di sorvegliare l'attuazione delle disposizioni di sicurezza del Trattato, cercando di prevenire qualsiasi violazione dei suoi termini. La MFO è insediata nella fascia orientale della penisola del Sinai con due basi principali, una a El Gorah e una a Sharm el-Sheikh, e vede attualmente impiegate circa 1.700 unità di personale appartenente a tredici Stati (Australia, Canada, Colombia, Repubblica ceca, Repubblica delle Isole Figi, Francia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Stati Uniti d'America e Uruguay). L'Italia partecipa con 79 unità di personale militare;

          missioni Interim Air Policing della NATO: si tratta di missioni condotte congiuntamente dagli Stati appartenenti alla NATO, in base alle disposizioni del Trattato, intese a preservare l'integrità dello spazio aereo dell'Alleanza.

      In assenza della disposizione in esame, poiché le missioni di cui si tratta non sono disciplinate dal presente decreto, per il personale ivi impiegato opererebbe la disciplina penale ordinaria, che prevede, tra l'altro, in simili contesti l'applicazione del codice penale militare di guerra.
      L'articolo 16 reca disposizioni in materia contabile. In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009. Tale articolo prevede, al comma 1, che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti direzioni generali, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possano attivare le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché acquisire in economia lavori, servizi e forniture per esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di trasporto del personale e spedizione di materiali e mezzi, di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare,

biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. Il comma 2 del richiamato articolo 5 dispone che le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali previste dal presente decreto siano effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
      Il comma 2, al fine di assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, stabilisce la misura delle anticipazioni sulle spese complessivamente autorizzate a favore delle amministrazioni interessate, da disporre entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
      Il capo IV (articoli da 17 a 19) prevede disposizioni in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
      In particolare, l'articolo 17 prevede il rifinanziamento della legge n. 49 del 1987, destinato, per i primi nove mesi del 2015, alla realizzazione di iniziative in Afghanistan, per dar seguito agli impegni di mantenimento del livello di cooperazione allo sviluppo assunti dall'Italia nelle conferenze internazionali di Bonn, Tokyo e Londra. Il consolidamento degli impegni della comunità internazionale nei confronti dell'Afghanistan è un elemento centrale del Mutual Accountability Framework concordato nella conferenza di Tokyo (luglio 2012) e delle prospettive di una stabilizzazione dell'Afghanistan successiva al ritiro dell'ISAF, come richiesto dal nuovo Governo del Presidente Ghani. L'attuale fase di non autosufficienza delle finanze pubbliche afgane richiede infatti un aiuto esterno per sostenere l'autorità del Governo legittimo e lo sviluppo socio-economico della popolazione. A Tokyo, la comunità dei donatori e il Governo afgano hanno assunto una serie di impegni reciproci volti a favorire la transizione verso una maggiore sostenibilità del bilancio afgano. In particolare, la comunità internazionale ha assunto l'impegno di canalizzare una quota crescente dei contributi attraverso il bilancio (almeno il 50 per cento) e di allineare almeno l'80 per cento dei finanziamenti ai programmi nazionali afgani. Ciò allo scopo di promuovere un miglioramento della capacità delle autorità locali. Per questo motivo è importante sostenere tale investimento sia in termini finanziari (principalmente attraverso i programmi nazionali afgani, l'ARTF e i programmi di governance), sia in termini di assistenza tecnica e monitoraggio. Anche nei primi mesi del 2015 si darà priorità geografica alla regione occidentale e in particolare alla provincia di Herat. Nelle proposte formulate si è tenuto conto dei settori prioritari indicati dall'accordo di partenariato firmato nel gennaio del 2012 (governance/rule of law, infrastrutture, sviluppo rurale/agricoltura) nonché degli ambiti trasversali e dei settori di impegno citati dall'accordo (parità tra i sessi, sanità, patrimonio culturale). L'impegno italiano troverà concreta attuazione anche sul piano bilaterale, mediante contributi al Governo afgano per programmi di sviluppo rurale e, ancora, mediante contributi agli organismi internazionali, tra i quali l'UNFPA e l'UNWOMEN per la salute materno-infantile e la protezione dei diritti delle donne, l'UNICEF per il sostegno alla frequenza scolastica femminile, l'UNDP per la governance e lo Stato di diritto, l'UNOPS per lo sviluppo rurale e l'UNESCO per la tutela del patrimonio culturale afgano. Permane nel Paese l'esigenza di poter assicurare continuità agli interventi umanitari in corso (il 90 per cento dei quali realizzati nella città di Herat) e di garantire il supporto umanitario alle fasce deboli della popolazione mediante interventi a gestione diretta da parte della Sede, assistita dalla locale UTL, avvalendosi, ove opportuno, del concorso di organizzazioni non governative (ONG) italiane presenti nel Paese. La localizzazione di tali interventi è prevista nella provincia di Herat, riservandosi eventualmente, come già avvenuto, la possibilità di effettuare alcuni puntuali, rapidi e tempestivi interventi nel resto del Paese, a seconda delle necessità e delle emergenze.
      Per quanto riguarda l'Iraq, nel corso dei primi nove mesi del 2015 si intende proseguire e rafforzare l'azione a sostegno della risposta alla crisi umanitaria conseguente al conflitto scatenato dall'ISIL e all'esodo di sfollati in alcune regioni del Paese, soprattutto nel Kurdistan iracheno, verso il quale si opererà attraverso le agenzie dell'ONU maggiormente impegnate sul terreno, come UNICEF, PAM e UNHCR, nonché avvalendosi dell'apporto di università e della cooperazione decentrata italiana, per il rafforzamento delle istituzioni locali e della loro capacità di pianificazione e di risposta alle esigenze della popolazione sfollata e di quella ospitante, con particolare, ma non esclusiva, attenzione all'ambito sanitario. Si proseguirà inoltre l'azione di tutela del patrimonio culturale iracheno, imprescindibile fattore identitario di una convivenza multietnica e multi-religiosa, sia attraverso competenze italiane di eccellenza sia in collaborazione con l'UNESCO, anche in risposta alla minaccia posta dall'ISIL al patrimonio culturale del Paese. Al fine di alleviare le conseguenze della grave crisi in corso sono previste in ambito umanitario, sul canale bilaterale, attività in continuità con gli interventi avviati nel corso del 2014. Esse si rivolgeranno prioritariamente alle categorie più vulnerabili della popolazione civile (donne, anziani, bambini, disabili) che hanno trovato rifugio nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno o nei territori contigui a seguito della violenta offensiva lanciata dall'ISIS l'estate scorsa. La loro attuazione verrà affidata alle numerose ONG italiane operanti nei tre distretti della regione curda, in particolare nell'area di Erbil. Particolare attenzione verrà riservata alle esigenze umanitarie della comunità cristiana dell'area di Ninive, sfollata a seguito del conflitto. Sul canale multilaterale, l'azione sarà indirizzata prioritariamente ai settori previsti dagli appelli lanciati dalle Agenzie delle Nazioni Unite, dall'Organizzazione internazionale per la migrazione (OIM) e dalla Croce Rossa internazionale volti a fornire sostegno ai bisogni urgenti degli sfollati interni presenti nel Paese, che hanno raggiunto, ad oggi, la quota di circa 1,8 milioni. Il finanziamento in questione verrà ripartito fra le Agenzie delle Nazioni Unite che sostengono il peso più gravoso delle attività umanitarie nei settori della sicurezza alimentare, della protezione dei rifugiati e dell'assistenza all'infanzia.
      Per quanto riguarda la Siria e i Paesi limitrofi si sosterrà l'azione svolta dagli organismi internazionali per interventi complementari e sinergici a quelli promossi nell'ambito della piattaforma tematica «Agricoltura e sicurezza alimentare» (Working Group on Economic Recovery and Development del Group of Friends of the Syrian People), di cui l'Italia è capofila, e per iniziative a sostegno della popolazione siriana (principalmente in Siria, Libano e Giordania), nei settori dell'accesso ai servizi di base, della protezione dei minori e dell'equità di genere, nonché delle attività generatrici di reddito. Si intende inoltre continuare ad assicurare la partecipazione italiana ai Trust Fund regionali per la crisi siriana, sia per quanto riguarda il Syria Recovery Trust Fund (SRTF), fondo già istituito con l'adesione dell'Italia, sia per quanto riguarda il nuovo Trust Fund europeo per la crisi siriana (EUTF). Quest'ultimo dovrebbe divenire operativo agli inizi dell'anno in corso, rappresentando uno strumento aggiuntivo e complementare rispetto a quelli già a disposizione, per garantire una maggiore operatività sul terreno, andando a operare in aree diverse rispetto a quelle cui si indirizza l'SRTF. Sul piano bilaterale, si intende continuare a realizzare azioni nei settori sanitario e delle infrastrutture di base, tese a migliorare le condizioni di vita della popolazione all'interno della Siria, in coordinamento con la National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Force.
      Sia in Siria, sia nei Paesi della regione interessati dal flusso di rifugiati (Libano, Giordania e Iraq), la cooperazione italiana continuerà inoltre a destinare risorse importanti nel settore dell'emergenza per assicurare continuità agli interventi realizzati o in corso a valere sulle risorse del «pledge» straordinario annunciato dall'Italia in occasione della Conferenza di Kuwait City del gennaio 2014. Come in passato, gli interventi si concentreranno nei settori a più forte impatto sociale (scuola, acqua e sanità) e verranno realizzati – per quanto riguarda i Paesi limitrofi – con il concorso delle numerose ONG italiane presenti nella regione. I programmi saranno mirati alla tutela delle categorie più vulnerabili (minori e disabili) e alla protezione delle donne vittime di violenza sessuale. Si continueranno, inoltre, le attività di sostegno all'autosostentamento delle famiglie di rifugiati e delle comunità ospitanti, cercando anche – nei limiti del possibile – di intensificare le operazioni transfrontaliere, in grado di rifornire le aree della Siria controllate dall'opposizione. Una quota significativa delle risorse per le emergenze verrà utilizzata per finanziare le attività degli organismi internazionali che operano nel quadro degli appelli delle Nazioni Unite, sia per la Siria, sia a favore dei rifugiati. Ciò avverrà in particolare per la Siria, dove le proibitive condizioni di sicurezza non consentono alle ONG italiane di operare.
      Per quanto riguarda la Palestina, una quota delle risorse richieste garantirà la partecipazione italiana agli sforzi di ricostruzione e di riabilitazione delle strutture e dei servizi danneggiati a seguito del conflitto verificatosi a Gaza nel 2014. Le iniziative sul versante umanitario potranno essere articolate sia bilateralmente, sia sul canale multilaterale, focalizzando l'attenzione sulle attività di assistenza svolte dall'UNRWA.
      In Libia si intendono realizzare iniziative di alta formazione destinate a funzionari della pubblica amministrazione locale. Inoltre, stante il rischio che la grave instabilità politica conduca a una crisi umanitaria, una quota delle risorse destinate alle attività di emergenza verrà utilizzata per finanziare programmi di aiuto umanitario nel settore della protezione delle categorie più vulnerabili della popolazione, affidandone l'esecuzione ad Agenzie delle Nazioni Unite o al Comitato internazionale della Croce Rossa.
      In Somalia, la cooperazione italiana intende dare seguito, anche per i primi nove mesi del 2015, agli impegni assunti dall'Italia nella Conferenza internazionale di Bruxelles del settembre 2013 e ribaditi nel High Level Partner Forum (HLPF) tenutosi a Copenhagen il 20 novembre 2014. Si rammenta in proposito che, nell'ambito della Conferenza di Bruxelles «New Deal for Somalia», era stato adottato il Somali Compact, nel quale sono stati enunciati i cinque Peace and State building Goals (PSGs) per uno sviluppo sostenibile: politiche inclusive; sicurezza; giustizia; fondamenta economiche; entrate e servizi. Il Somali Compact è basato sul «New Deal Strategy for Engagement in Fragile States», adottato a Busan nel novembre 2011, un processo che promuove un diverso approccio nella strategia di erogazione degli aiuti diretti ai cosiddetti «Stati fragili». In tale processo, la cooperazione italiana è co-lead del PSG 5, Revenue and Services, insieme alla Norvegia. I gruppi di lavoro istituiti nel PSG 5 sono quattro: Health, Revenue and Public Financial Management, Education e Social Protection. Nell'ambito del Compact, l'impegno della cooperazione italiana, che si concentra in particolare sul primo e sull'ultimo PSG (sanità e protezione sociale), è orientato a sostenere il Governo federale nel miglioramento dell'accesso ai servizi di base e nella promozione di attività generatrici di reddito con la prospettiva di riprendere, in futuro, forme di cooperazione bilaterale più strutturata. Date le precarie condizioni di sicurezza sul territorio, questo impegno si concretizzerà nel co-finanziamento delle iniziative del sistema delle Nazioni Unite (ad esempio UNDP, FAO, UNICEF e UNMAS) e delle altre organizzazioni internazionali (come ICRC e IGAD), oltre ad assistere il Governo somalo nella realizzazione delle iniziative affidate all'UNOPS nell'ambito dell'Accordo di novazione del 2011, che prevede l'utilizzo di fondi (circa 11 milioni di euro) allocati in un programma di «Commodity aid» del 1988. L'assenza di condizioni minime di sicurezza per gli operatori umanitari espatriati obbliga a privilegiare il canale multilaterale. Le risorse verranno destinate a sostenere progetti individuati all'interno dell'appello triennale delle Nazioni Unite (2013-2015) o realizzati dal Comitato internazionale della Croce Rossa. A tal fine si terrà conto delle priorità d'intervento nei vari settori e della necessità di coprire eventuali gap finanziari della risposta umanitaria delle Nazioni Unite.
      In Sudan, in linea con le priorità geografiche e settoriali della cooperazione italiana che prevedono il consolidamento del processo di pace e di sviluppo dell'area orientale del Paese, iniziato dopo l'Accordo di pace del 2006, le attività sono concentrate negli Stati di Kassala, Mar Rosso e Gedaref, nei quali, in considerazione della posizione di «lead donor», la cooperazione italiana è anche esecutore del primo programma di cooperazione delegata affidato dalla Commissione europea, che prevede il rafforzamento del settore sanitario di tali Stati. In tale ottica, si continuerà a finanziare attività che siano complementari all'assistenza bilaterale nel settore sanitario, sia direttamente sia attraverso l'Unione europea, nel settore educativo, nella lotta alla povertà e nella resilienza in ambito naturale. Inoltre, nel quadro del cosiddetto Processo di Khartoum, relativo al controllo dei fenomeni migratori, si prevede di continuare il co-finanziamento delle attività dell'UNHCR e dell'OIM nei campi per i rifugiati e nelle aree limitrofe nello Stato di Kassala, cercando di coinvolgere attivamente anche la Commissione europea e altri Stati membri eventualmente interessati come, in prospettiva, la Germania. Per quanto riguarda le attività umanitarie, esse si concentreranno in particolare nelle aree orientali del Paese e nella regione del Darfur, per alleviare le sofferenze della popolazione civile in fuga dal conflitto in corso e per garantire la tutela delle categorie più vulnerabili (minori e disabili), nonché la protezione alle donne vittime di violenza sessuale e la fornitura di servizi di base. Gli interventi verranno realizzati sia con il concorso delle ONG italiane, sia in collaborazione con le Agenzie delle Nazioni Unite e con la Croce Rossa internazionale.
      In Sud Sudan, in considerazione della situazione di instabilità venutasi a creare nel dicembre 2013, le attività umanitarie e di emergenza continueranno presumibilmente a essere prevalenti, ferma restando la possibilità di intervenire nuovamente con programmi a più lungo termine, qualora, grazie anche agli sforzi della comunità internazionale, ve ne siano le condizioni. L'attenzione dell'Italia si concretizzerà in progetti umanitari che verranno realizzati dalle ONG in continuità con i programmi avviati nel 2014. Gli interventi favoriranno il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione colpita dalla crisi attraverso attività volte a rafforzare la sicurezza alimentare, l'assistenza sanitaria e l'igiene, il supporto nutrizionale, la protezione delle categorie vulnerabili e delle donne. Un analogo approccio ispirerà la strategia della cooperazione italiana sul versante multilaterale, con interventi da affidare alle Agenzie delle Nazioni Unite, all'OIM o al Comitato internazionale della Croce rossa nei settori della protezione, della sicurezza alimentare e della tutela dell'infanzia. Tali interventi potranno andare a beneficio anche dei numerosi rifugiati sud-sudanesi che hanno trovato riparo nei Paesi limitrofi (Etiopia, Sudan, Kenya e Uganda).
      In Mali e nei Paesi della regione del Sahel i progetti di emergenza riguarderanno sia la grave situazione provocata dall'instabilità politica – aggravata dagli attacchi di Boko Haram – sia le gravissime ripercussioni sulla sicurezza alimentare in Niger e in Burkina Faso e saranno finalizzati al rafforzamento delle attività finora realizzate.
      Per quanto riguarda l'Africa occidentale, una quota significativa delle risorse sarà destinata alle attività di contrasto alla diffusione del virus di Ebola nei tre Paesi finora più colpiti (Sierra Leone, Liberia e Guinea Conakry). A tal fine la cooperazione italiana si avvarrà della collaborazione delle ONG italiane presenti in particolare in Sierra Leone, dando continuità ai progetti già realizzati nel settore sanitario (cura, diagnosi, isolamento e prevenzione), delle sepolture in sicurezza, del rintraccio dei contatti e della sicurezza alimentare. Ci si avvale anche della collaborazione delle Agenzie delle Nazioni Unite attive sul territorio e della Croce Rossa internazionale. L'esatto ammontare delle risorse da utilizzare dipenderà dalle decisioni che verranno prese sulla ripartizione dell'impegno straordinario annunciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
      L'azione della cooperazione italiana sarà altresì destinata al Pakistan, prevalentemente nel settore dello sviluppo rurale, dove si concentrano maggiormente le condizioni di povertà e si registrano forti carenze nei servizi di base e nell'approvvigionamento energetico. Verrà data particolare attenzione ai gruppi maggiormente vulnerabili, in particolare agli sfollati a causa sia delle operazioni militari del Waziristan, sia delle inondazioni che hanno recentemente colpito il Paese. I fondi richiesti intendono mantenere tali priorità, prevalentemente attraverso attività di capacity-building, per il rafforzamento delle istituzioni locali, in particolare nella capacità di prevenzione e di risposta alle catastrofi naturali.
      In Myanmar si prevede di realizzare interventi per il rafforzamento delle capacità delle istituzioni locali nella programmazione di politiche di sviluppo socio-economico nei settori rurale, dei servizi di base, del sostegno al settore privato e del patrimonio culturale (in cui l'Italia vanta competenze internazionalmente riconosciute). Tale rafforzamento rappresenta un prerequisito per un percorso di sviluppo sostenibile e rappresenta una forte valorizzazione del ruolo degli attori italiani di cooperazione (ONG e università) nel Paese.
      La programmazione e il coordinamento delle linee di azione menzionate rispetto all'evolvere della situazione e ai processi istituzionali di stabilizzazione delle aree di crisi, nonché il monitoraggio finanziario delle iniziative già avviate, richiederanno la collaborazione di risorse umane qualificate con competenze specialistiche.
      Lo stanziamento previsto dal comma 3 è destinato al rifinanziamento della legge 7 marzo 2001, n. 58, per interventi di sminamento umanitario in esecuzione di obblighi internazionali per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, e dei nuovi impegni derivanti dalla ratifica della Convenzione di Ottawa sulle mine anti-persona e di quella di Oslo sulle munizioni a grappolo (cluster bombs) nonché del Protocollo V della Convenzione CCW (Convention on Certain Conventional Weapons).
      L'articolo 18 disciplina le attività di sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, anche attraverso lo svolgimento di missioni archeologiche in Paesi quali l'Afghanistan, l'Iraq e la Siria. In tale quadro e nel rispetto degli impegni internazionali assunti dal nostro Paese è altresì previsto un contributo per dare attuazione all'impegno internazionale assunto dal nostro Paese di sostenere l'operatività delle forze di sicurezza afgane, in parallelo con il venir meno dell'impegno militare sul terreno e con l'avvio della missione della NATO di addestramento, assistenza e consulenza «Resolute Support».
      Saranno finanziate iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa subsahariana e in America Latina. Nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative delle organizzazioni internazionali, si prevedono la partecipazione ai Fondi fiduciari della NATO e dell'ONU, nonché contributi per il sostegno della campagna per la candidatura dell'Italia a un seggio presso il Consiglio di sicurezza dell'ONU e al Tribunale speciale delle Nazioni Unite sul Libano. Una parte delle risorse sarà destinata a iniziative dell'Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESC-PSDC, a progetti di cooperazione dell'OSCE, a contributi al Fondo fiduciario INCE istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e alla Fondazione del Segretariato permanente dell'Iniziativa adriatico-ionica, nonché al sostegno allo European Institute of Peace. È altresì previsto uno stanziamento per la prosecuzione delle attività di costruzione della rappresentanza diplomatica a Mogadiscio.
      È previsto il finanziamento degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani e delle strutture della rete diplomatica nei territori ad elevato rischio. Sono infine dettate disposizioni relative al trattamento economico da corrispondere al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in missione nelle sedi situate in aree ad elevato rischio di sicurezza.
      L'articolo 19 prevede disposizioni intese a disciplinare il regime degli interventi, richiamando la disciplina già prevista all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.
      Tale disciplina prevede alcune disposizioni derogatorie, già presenti nei precedenti provvedimenti di proroga, considerate indispensabili, anche alla luce delle difficoltà e delle criticità riscontrate nella realizzazione delle attività e degli interventi programmati nell'ambito dei precedenti decreti, in tema di:

          conferimento di incarichi di consulenza a enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, indispensabile per la realizzazione degli interventi nei Paesi indicati nel provvedimento, destinatari dell'attività di cooperazione e di sostegno ai processi di stabilizzazione;

          invio di personale estraneo alla pubblica amministrazione in qualità di osservatore di pace per conto dell'OSCE e per la partecipazione alla gestione civile delle crisi per conto dell'Unione europea;

          contratti per acquisti e per lavori;

          limite di spesa imposto dalla normativa vigente per la manutenzione e per l'uso dei veicoli (si tratta di garantire l'operatività degli autoveicoli presenti presso gli uffici locali di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, tra cui gli autoblindo da destinare alla sicurezza del personale che opera nei Paesi in situazione di conflitto o ad alta conflittualità);

          limite di spesa imposto dalla normativa vigente per l'acquisto di mobili e di arredi (si tratta di acquisti necessari all'allestimento degli uffici locali di cooperazione istituiti nei Paesi in via di sviluppo considerati prioritari).

      La disposizione prevede, altresì, che nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 17 e 18 siano convalidati gli atti, le attività e le prestazioni già effettuati dal 1 gennaio 2015 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

      Il capo V (articoli 20 e 21) reca disposizioni finali e transitorie.
      L'articolo 20 reca, ai commi da 1 a 5, disposizioni transitorie concernenti le norme sul coordinamento nazionale delle indagini in materia di terrorismo.
      Si precisa che l'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è assunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto e quindi senza soluzione di continuità, dal procuratore nazionale antimafia e che i procuratori aggiunti in servizio presso la Direzione nazionale antimafia restano in carica fino alla nomina a opera del Consiglio superiore della magistratura e comunque per un tempo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Viene, inoltre, stabilito che le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale

sono quelle di procuratore nazionale aggiunto.
      Si stabilisce quindi che, ovunque ricorrano nelle disposizioni vigenti, le parole «procuratore nazionale antimafia» si intendono sostituite dalle seguenti «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo» e che le parole «Direzione nazionale antimafia» si intendono sostituite dalle seguenti «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».
      I commi 6, 7 e 8 recano la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione di alcune delle disposizioni del presente decreto, stabilendo la neutralità finanziaria per le restanti disposizioni.
      L'articolo 21 concerne l'entrata in vigore del provvedimento.
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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).


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ANALISI TECNICO-NORMATIVA
PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        L'intervento normativo, che riveste i requisiti costituzionali di straordinaria necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, è stato predisposto con l'obiettivo di dettare misure di immediata applicazione finalizzate:

            a fornire una risposta globale alla minaccia terroristica, anche di matrice internazionale, che negli ultimi mesi si è manifestata con episodi di inusitata violenza sia in Paesi europei che in Medio oriente;

            ad assicurare la partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

        Con riferimento al primo obiettivo, si evidenzia che il fenomeno terroristico rappresenta, dunque, una gravissima insidia per la sicurezza interna del nostro Paese; allo stesso tempo esso è diventato uno dei fattori di instabilità di Stati, anche del vicino oriente, che attraversano complesse situazioni politiche e sociali.

        In questo contesto, appare essenziale sviluppare una capacità di risposta attraverso misure che si muovono sia sul versante interno, rafforzando e aggiornando gli strumenti normativi previsti dal nostro ordinamento, sia sul versante internazionale dove diventa essenziale lo sforzo per consolidare il processo di pace, sforzo al quale il nostro Paese contribuisce con operazioni nelle quali sono impegnati contingenti e personale delle nostre Forze armate e di polizia.

        E in questo senso diventa strategica nella lotta al terrorismo la partecipazione attiva del nostro Paese alla coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica dell’Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), costituita, su iniziativa degli Stati Uniti d'America e in risposta alle richieste di aiuto umanitario e di supporto militare delle autorità regionali curde con il consenso delle autorità nazionali irachene, a seguito della Conferenza internazionale per la pace e la sicurezza in Iraq, tenutasi a Parigi il 15 settembre 2014.

        Nel documento conclusivo della Conferenza internazionale, nell'individuare nell'ISIL una minaccia non solo per l'Iraq, ma anche per l'insieme della comunità internazionale, è stata affermata l'urgente necessità di un'azione determinata per contrastare tale minaccia, in particolare adottando misure per prevenirne la radicalizzazione, coordinando l'azione di tutti i servizi di sicurezza e rafforzando la sorveglianza delle frontiere.

        Analoghe raccomandazioni sono del resto contenute nelle risoluzioni n. 2170 (2014) e n. 2178 (2014), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente, il 15 agosto 2014 e il 24 settembre 2014, che hanno riaffermato la necessità di combattere con ogni strumento, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e con l'ordinamento internazionale, le minacce alla pace internazionale e alla sicurezza causate da atti terroristici.

        Ciò premesso, si evidenzia che la necessità di un'attualizzazione del pur ricco quadro normativo esistente deriva dall'evoluzione e dalle nuove forme assunte dalla minaccia terroristica jihadista registratasi a seguito dell'emersione dell'ISIL e di altri gruppi ispirati al radicalismo islamico che mirano ad affermare il proprio controllo su significative porzioni del territorio di altri Stati.

        Tali organizzazioni, che hanno minacciato il compimento di attentati anche ai danni di Stati europei, tra cui l'Italia, esercitano una forte capacità di proselitismo ed attrazione, incrementando il fenomeno dei cosiddetti foreign fighters, cioè dei soggetti che, senza essere cittadini o residenti, si recano in Paesi dove agiscono questi sodalizi per combattere al loro fianco o per commettere azioni terroristiche.

        Anche l'Italia è interessata da questo fenomeno. Come riferito dal Ministro dell'interno, nel corso dell'informativa urgente svoltasi presso la Camera dei deputati il 9 gennaio 2015, si stima siano 53 i foreign fighters provenienti dal nostro Paese che combattono in favore dell'ISIL.

        Al fine di contrastare più efficacemente il terrorismo, l'intervento regolatorio è, dunque, volto a introdurre misure mirate e selettive capaci di prevenire il rafforzamento di tali organizzazioni e di attuare più stringenti controlli sui mezzi e sui materiali che potrebbero essere impiegati per il compimento di attentati sul territorio nazionale.

        In particolare, si prevede:

            la punibilità, attraverso una modifica degli articoli 270-quater e 270-quinquies del codice penale e l'introduzione di una nuova disposizione nel codice penale con l'articolo 270-quater.1, di coloro che sono reclutati per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio con finalità di terrorismo, di coloro che si auto-addestrano a tenere tali condotte, nonché di coloro che organizzano, finanziano e propagandano viaggi finalizzati a commettere atti con finalità di terrorismo;

            l'introduzione di specifici strumenti volti a contrastare l'utilizzo del web da parte di gruppi e di organizzazioni terroristiche a fini di proselitismo, arruolamento e addestramento di nuovi adepti;

            l'introduzione nel codice penale di due nuovi reati contravvenzionali (articoli 678-bis e 679-bis) destinati a punire la violazione di alcuni obblighi posti dal regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (divieti di importazione, detenzione e uso delle predette sostanze da parte di privati che non esercitano attività produttive e commerciali; obblighi di denuncia di detenzione delle predette sostanze e delle loro sparizioni e sottrazioni). Viene, inoltre, introdotta una nuova ipotesi di illecito amministrativo,

destinata a sanzionare l'omessa segnalazione all'Autorità di transazioni sospette aventi ad oggetto i precursori di esplosivi;

            una modifica all'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito «codice antimafia», volta a prevedere che le misure di prevenzione personale si applichino anche ai soggetti che pongono in essere atti preparatori diretti a prendere parte a un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale;

            l'introduzione della possibilità per il questore, all'atto della presentazione della proposta di applicazione di una misura di prevenzione nei riguardi delle persone di cui all'articolo 4 del codice antimafia (a eccezione di quelle indicate alle lettere c) e i) del comma 1), di disporre il ritiro del passaporto ovvero la sospensione di altri documenti equipollenti ai fini dell'espatrio;

            l'estensione della circostanza aggravante di cui all'articolo 71 del codice antimafia ai soggetti, sottoposti a misure di prevenzione, che commettono reati di terrorismo o con finalità di terrorismo;

            l'introduzione di specifiche sanzioni penali volte a punire la violazione delle misure, limitative della libertà di circolazione anche verso l'estero, disposte con provvedimenti cautelari di urgenza nei confronti del soggetto proposto per l'applicazione di misure di prevenzione personale;

            una modifica di carattere formale alla disciplina dell'espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo, contenuta nell'articolo 13, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

            una riscrittura integrale dell'articolo 53 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che disciplina i trattamenti di dati personali effettuati dalle Forze di polizia e da altri organi di pubblica sicurezza per finalità di polizia;

            l'ampliamento delle garanzie funzionali di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124, che scriminano le condotte, astrattamente costituenti reato, commesse dal personale dei servizi di informazione per finalità istituzionali e preventivamente autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri;

            la previsione di nuovi strumenti informativi a favore dell’intelligence community nazionale;

            l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia di poteri di coordinamento su scala nazionale delle indagini in materia di terrorismo.

        La necessità di aggiornare il quadro degli strumenti di contrasto del terrorismo internazionale alla luce dell'emergere di nuove organizzazioni terroristiche, quali l’Islamic State, costituisce un preciso obiettivo del programma di Governo, preannunciato dal Ministro

dell'interno nel corso delle informative urgenti svoltesi presso la Camera dei deputati il 9 settembre 2014 e il 9 gennaio 2015.

        Peraltro, l'attualizzazione del quadro normativo di riferimento in materia risponde anche all'esigenza di dare attuazione alle indicazioni recate dalla risoluzione n. 2178, adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 24 settembre 2014.

        Tale risoluzione ha richiesto agli Stati di reprimere una serie di condotte riguardanti, tra l'altro, il fenomeno dei foreign fighters.

        Con riguardo invece al secondo obiettivo, il decreto in esame vuole assicurare, per il periodo dal 1 gennaio 2015 al 30 settembre 2015, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. L'intervento legislativo è necessario per la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalle missioni internazionali e dagli interventi sopra menzionati, nonché per adeguare la disciplina normativa riguardante il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi alle particolari esigenze operative connesse con tali missioni e interventi. La scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge è determinata dall'avvenuta scadenza, il 31 dicembre 2014, del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche.

        La disciplina prevista è coerente con il programma di Governo e con gli impegni assunti a livello internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        Il quadro normativo cui fa riferimento l'intervento, per la parte riguardante l'adeguamento degli strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo, è costituito principalmente dalle disposizioni di seguito indicate:

            articoli 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 302 e 414 del codice penale;

            articoli 54-ter, 54-quater, 117, 321 e 371-bis del codice di procedura penale;

            articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6;

            articoli 4, 9, 16 e 71 del codice antimafia;

            articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

            articolo 24 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

            articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

            articolo 7-bis del decreto-legge 22 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;

            legge 3 agosto 2007, n. 124;

            articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

            articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146;

            decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

            articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;

            articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

            articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

            articolo 14-quater della legge 3 agosto 1998, n. 269;

            legge 12 maggio 1995, n. 210.

        Per quanto concerne le missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, nonché gli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, va ricordato che essi sono disciplinati, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 2014, dal decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.

        La normativa vigente non prevede una disciplina stabile per la partecipazione delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali. Tale disciplina viene, pertanto, prevista di volta in volta nell'ambito dei provvedimenti legislativi che finanziano le missioni stesse.

        Con riguardo alla disciplina relativa al personale militare, l'assetto normativo generale è delineato dalle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, integrate dalla legge 3 agosto 2009, n. 108, le quali stabiliscono una disciplina uniforme per tutte le missioni internazionali, applicabile, tuttavia, solo entro i limiti temporali dallo stesso previsti. Tale disciplina è stata costantemente reiterata da tutti i successivi provvedimenti legislativi di proroga delle missioni.

        Il presente provvedimento, dovendo disciplinare nuovamente la materia in relazione al nuovo limite temporale, conferma la vigenza della disciplina generale in parola anche per il periodo 1 gennaio-30 settembre 2015 (articolo 15, commi 1-4).

        Attraverso i rinvii in parola risultano, pertanto, disciplinati: le modalità di corresponsione del trattamento economico accessorio e dell'indennità di impiego operativo, nonché del trattamento economico dei comandanti militari impiegati dall'ONU con contratti individuali; il prolungamento del periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno per un massimo di sei mesi, previo consenso degli interessati; il trattamento assicurativo e pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio; la possibilità, per i militari che non hanno potuto partecipare ai concorsi interni banditi dalla

Difesa in quanto impiegati nelle missioni internazionali, di partecipare al concorso successivo con il diritto all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato domanda.

        Parimenti, per le disposizioni in materia penale (articolo 15, commi 5 e 6), è previsto il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12 e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

        Risulta, pertanto, confermata la disciplina per i reati commessi nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi umanitari e le missioni internazionali, stabilita dal richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, il quale prevede: l'applicazione ai militari del codice penale militare di pace e di particolari disposizioni in ordine alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, qualora le esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria militare; per i reati militari, la competenza del Tribunale militare di Roma; per i reati assoggettati alla giurisdizione ordinaria, la competenza del Tribunale di Roma; per i reati commessi dagli stranieri a danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alle missioni, punibilità a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; per i reati di pirateria, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, esercizio della giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 7 del codice penale (reati commessi all'estero) e competenza del Tribunale di Roma, negli altri casi, rinvio agli accordi internazionali.

        È, altresì, confermata la sussistenza della scriminante speciale in tema di uso legittimo della forza nel corso delle missioni internazionali, introdotta dall'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009. L'ambito applicativo della disciplina in parola è esteso, altresì, al personale che, seppure non organicamente inserito nelle missioni internazionali previste dal presente provvedimento, è eventualmente inviato in supporto alle medesime missioni per fronteggiare imprevedibili e urgenti esigenze, anche connesse con il repentino deteriorarsi delle condizioni di sicurezza nelle diverse aree in cui sono impiegati i contingenti militari italiani, nonché al personale impiegato in alcune specifiche missioni non disciplinate dal presente decreto. Diversamente, per tale personale opererebbe la disciplina ordinaria, che prevede, tra l'altro, in simili contesti l'applicazione del codice penale militare di guerra.

        Riguardo alle disposizioni in materia contabile (articolo 16), è previsto il rinvio alla disciplina stabilita dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2009, il quale prevede i casi in cui è possibile attivare le procedure d'urgenza ovvero in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per esigenze connesse con le missioni internazionali. Analogamente, viene reiterata la disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo 5, relativa alla possibilità di sostenere spese per i compensi per lavoro straordinario reso per attività

propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali oltre il limite massimo annualmente previsto.

        Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano le missioni previste dal presente decreto sono previsti rinvii a disposizioni che, originariamente previste da fonti diverse, sono attualmente riprodotte nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recanti il riassetto delle disposizioni legislative e regolamentari sull'ordinamento militare. I rinvii in parola, ai sensi dell'articolo 2115 del codice dell'ordinamento militare, devono intendersi effettuati alle corrispondenti disposizioni dello stesso codice dell'ordinamento militare e del citato testo unico.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il provvedimento provvisorio con valore di legge ordinaria adottato ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione reca modifiche alle seguenti fonti normative:

            codice penale (articoli 270-quater, 270-quinquies, 302 e 414);

            codice di procedura penale (articoli 54-ter, 54-quater, 117 e 371-bis)

            codice antimafia (articoli 4, 9, 71, 103, 104, 105 e 106);

            legge 3 agosto 2007, n. 124 (articoli 17, 23, 24 e 27);

            decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (articolo 10);

            decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (articoli 2 e 4);

            codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (articolo 53);

            testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (articolo 13).

        Alcune disposizioni del provvedimento prevedono deroghe alle disposizioni vigenti, applicabili alle sole missioni internazionali ivi previste ed entro i limiti temporali dallo stesso stabiliti.

        In riferimento alle missioni delle Forze armate e di polizia:

            l'articolo 15, in materia di personale e in materia penale:

                al comma 1 rinvia all'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge n. 108 del 2009. Riguardo alle disposizioni richiamate:

                    l'articolo 3, commi 2 e 3, riguardante l'indennità di missione e il trattamento economico (legge 8 luglio 1961, n. 642) corrisposto al personale che partecipa ai programmi di cooperazione con le Forze di polizia nei Balcani e alla missione del Corpo della guardia di finanza in Libia, introduce una deroga all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, escludendo che alle diarie di missione

venga applicata la riduzione del 20 per cento stabilita da tale disposizione;

                     l'articolo 3, comma 4, prevedendo una disciplina uniforme relativamente all'indennità di impiego operativo da corrispondere a tutto il personale che partecipa alle missioni, introduce una deroga alla legge 23 marzo 1983, n. 78, che, in relazione alle normali condizioni di impiego del personale militare, prevede indennità di impiego operativo differenziate nella misura, nella tassazione e nel riconoscimento ai fini previdenziali;

                    l'articolo 3, comma 8, prevedendo la possibilità del prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno, introduce una deroga all'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, il quale prevede che il periodo di ferma possa essere prolungato solo in caso di partecipazione ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale;

                    il rinvio alla disciplina di cui al decreto-legge n. 451 del 2001, disposto dall'articolo 3, comma 9, comporta l'attualità delle deroghe previste dalle relative disposizioni, le quali rispondono a esigenze operative ovvero di salvaguardia delle aspettative di carriera del personale impiegato nelle missioni (articoli 2, comma 3, 5 e 13); esse comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle specifiche missioni autorizzate;

                il comma 4, relativo alla corresponsione del compenso forfettario di impiego e della retribuzione per lavoro straordinario, deroga, per il compenso forfettario di impiego, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (protrazione dell'operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa e nella possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a centoventi giorni all'anno), e per la retribuzione per lavoro straordinario, ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231;

                il comma 5, in materia penale, rinvia all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. Con riguardo alle disposizioni richiamate:

                    l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008, nel rinviare all'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, prevede deroghe alle disposizioni sulla competenza territoriale dei tribunali militari, nonché sulla procedura penale militare con riguardo al procedimento di convalida dell'arresto, intese a conciliare il rispetto dei diritti di difesa con le esigenze militari in atto. Tali deroghe comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle missioni militari disciplinate dal presente provvedimento;

                    l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 209 del 2008 deroga alle disposizioni del codice penale, introducendo per tutti i reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono le missioni, a danno dello Stato o di cittadini italiani, la condizione di punibilità costituita dalla richiesta del Ministro della giustizia;

                    l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 209 del 2008, deroga all'articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi interamente all'estero, la competenza sia determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi indicati, la competenza appartenga al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro;

                l'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009, prevede una scriminante speciale per il militare che, nel corso delle missioni previste dal presente decreto, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica nel rispetto delle direttive, delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti per la specifica missione, nonché l'ipotesi di responsabilità per colpa nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i limiti della scriminante;

            l'articolo 16, in materia contabile, al comma 1, rinvia all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009. Con riguardo alle disposizioni richiamate:

                l'articolo 5, comma 1, prevedendo i casi in cui è possibile attivare le procedure d'urgenza ovvero in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, deroga alle norme di contabilità generale dello Stato previste in materia;

                l'articolo 5, comma 2, in materia di spese per i compensi per lavoro straordinario reso per attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali, prevede una deroga all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che stabilisce il limite massimo annuale per tale tipo di spese.

        In riferimento alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, con riguardo al regime degli interventi, l'articolo 19:

            al comma 1, rinvia alla disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141, che, a sua volta, rinvia all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, il quale, a sua volta, rinvia all'articolo 6, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, nonché agli articoli 5, commi 1, 2 e 6, e 7, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135. Con riguardo alle disposizioni richiamate:

                l'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 227 del 2012, in riferimento alle spese per il rafforzamento delle misure di sicurezza delle sedi diplomatico-consolari, degli istituti di cultura e delle istituzioni scolastiche situate in aree ad alta conflittualità, dispone la disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che stabiliscono limiti di spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;

                l'articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 114 del 2013, dispone, in riferimento alle spese relative al funzionamento delle unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo e delle sezioni distaccate, la disapplicazione delle seguenti disposizioni:

                    articoli 6, comma 14, e 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di riduzione della spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, per l'acquisto di buoni taxi, per l'assunzione di personale a tempo determinato con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

                    articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di riduzione della spesa per l'acquisto di immobili a titolo oneroso e la stipulazione di contratti di locazione passiva;

                    articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di riduzione della spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;

                    articolo 1, commi 141 e 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di riduzione della spesa per l'acquisto di mobili, arredi e autovetture;

                    articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di riduzione della spesa per auto di servizio nella pubblica amministrazione;

                l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114:

                    rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10, del decreto-legge n. 227 del 2012, che prevedono deroghe:

                        al comma 1, con riguardo alle norme di contabilità generale dello Stato, per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia nei casi di necessità e urgenza;

                        al comma 4, per la parte relativa al rinvio all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 219 del 2003, il quale, in deroga alle disposizioni vigenti, consente all'allora Ministero degli affari esteri di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi anche a enti esecutori diversi dalle università e dalle organizzazioni non governative;

                        al comma 5, con riguardo al limite di un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base per l'importo mensile degli impegni di spesa previsto dall'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, nonché al limite di importo mensile degli impegni di spesa, pari a un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, e al limite di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture previsti dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010 (80 per cento della spesa sostenuta nel 2009);

                        al comma 6, con riguardo ai limiti di spesa per il conferimento di incarichi temporanei di consulenza a personale in possesso di specifiche professionalità ovvero per la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, previsti dagli articoli 6, comma 7, e 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, dall'articolo 1, comma 56, della legge n. 266 del 2005, dall'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 e dagli articoli 7 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

                        al comma 10, con riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        È stata verificata la piena compatibilità delle disposizioni previste nel provvedimento con i princìpi e i diritti costituzionalmente garantiti, anche con riferimento alla specificità e omogeneità di tali disposizioni.

        Le disposizioni riguardanti le missioni internazionali del provvedimento non presentano profili d'incompatibilità con i princìpi costituzionali e sono in linea coerente con l'articolo 11 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        L'intervento normativo è adottato nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), d), h) e l), della Costituzione (politica estera e rapporti internazionali, difesa e Forze armate, sicurezza dello Stato, diritto di asilo, ordine pubblico e sicurezza, giurisdizione e norme processuali e penali). Pertanto non invade le competenze legislative e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i princìpi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        L'intervento normativo riveste necessariamente rango primario in considerazione degli ambiti legislativi incisi dall'intervento normativo d'urgenza e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

        La semplificazione delle modalità di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia avviene nel rispetto dei diritti riconosciuti ai soggetti interessati dalle norme vigenti in materia.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Presso il Senato della Repubblica è in corso di esame un disegno di legge (atto Senato n. 1609), concernente l'istituzione della direzione nazionale antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antiterrorismo.

        In ordine, invece, alla disciplina normativa da applicare alle missioni internazionali, risultano presentati i seguenti progetti di legge:

            atto Camera n. 45 – Disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;

            atto Camera n. 933 – Disposizioni concernenti la partecipazione italiana a operazioni internazionali di mantenimento o di imposizione della pace, nonché a missioni internazionali di assistenza umanitaria;

            atto Camera n. 952 – Legge quadro sulla partecipazione italiana a missioni internazionali;

            atto Camera n. 1959 – Disciplina della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Con la modifica all'articolo 270-quater del codice penale viene prevista, al fine di colmare una lacuna dell'ordinamento, la punibilità di coloro che sono reclutati per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

        Sulla problematica della punibilità del soggetto arruolato è intervenuta la giurisprudenza (Cassazione penale, sezione V, 2 ottobre 2008, n. 39340) secondo la quale la condizione dell'arruolato (che, in quanto tale, non risponde del reato di cui all'articolo 270-quater del codice penale) prevede la responsabilità in ordine al reato associativo di cui all'articolo 270-bis del codice penale solo qualora il soggetto entri a far parte dell'organizzazione terroristica in nome e per conto della quale l'arruolamento sia effettuato.

        Sulle materie oggetto dell'intervento normativo non risultano pendenti giudizi di legittimità costituzionale.

        Le modifiche riguardanti il regime delle «garanzie funzionali» di cui all'articolo 17 della legge n. 124 del 2007, previste per il personale dei servizi di informazione, tengono conto degli orientamenti della giurisprudenza propensi a ritenere l'autonomia del reato di associazione sovversiva di cui all'articolo 270 del codice penale e del reato di banda armata di cui all'articolo 306 rispetto a quello di associazione con finalità di terrorismo previsto dall'articolo 270-bis del codice penale (Corte di cassazione, sezione V, 23 febbraio 2012, n. 12252, e sezione I, 27 giugno 2007, n. 37119).

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Il provvedimento completa l'attuazione nell'ordinamento interno del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di sostanze qualificate come precursori di esplosivi. In particolare, il provvedimento introduce norme volte a sanzionare penalmente l'inosservanza degli obblighi relativi al controllo, alla circolazione e all'utilizzo delle predette sostanze.

        Gli altri aspetti regolati dal provvedimento non incidono su princìpi e su norme dell'ordinamento europeo, trattandosi di disposizioni riguardanti la giurisdizione penale, nonché l'impiego delle Forze armate e di polizia, di esclusiva competenza, sulla base del Trattato sull'Unione europea, degli ordinamenti interni degli Stati membri.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano procedimenti di infrazione sulle materie oggetto dell'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali e, in particolare, con quelli derivanti dalla risoluzione

n. 2178, adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 24 settembre 2014.

        Tale risoluzione impegna gli Stati a reprimere una serie di condotte volte ad agevolare il compimento di atti terroristici, anche in territorio estero, e consistenti, tra l'altro, nel trasferimento di soggetti dai Paesi di origine verso altri Stati al fine di affiancare in conflitti armati gruppi od organizzazioni di matrice terroristica.

        Al fine di dare attuazione a tali obblighi risponde, innanzitutto, la disposizione che rende punibile anche il soggetto che viene arruolato per finalità di terrorismo, fattispecie questa che si concretizza con il compimento di atti concreti, quali appunto il trasferimento verso Paesi dove operano i predetti sodalizi. Inoltre viene punito il soggetto che si auto-addestra all'uso delle armi, esplosivi e altre tecniche per il compimento di atti di violenza o sabotaggio.

        Il sistema è completato con norme che ampliano la possibilità di applicare ai foreign fighters le misure di prevenzione personale e di sospendere, nel corso del procedimento per l'applicazione di tali misure, la validità del passaporto o altro documento equipollente.

        Il provvedimento, poi, non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali. È in linea coerente con:

            risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1244 (1999) Kosovo, 2183 (2014) Bosnia-Erzegovina, 2197 (2015) Cipro, 1390 (2002) Mediterraneo, 2189 (2014) Afghanistan, 2172 (2014) Libano, 2178 (2014) e 2195 (2014) minacce alla pace e sicurezza causate da atti terroristici internazionali, 2144 (2014) Libia, 2184 (2014) antipirateria, 2164 (2014) Mali, 2134 (2014) e 2181 (2014) Repubblica Centrafricana;

            decisioni del Consiglio dell'Unione europea 2014/349/PESC Kosovo, 2004/570/PESC Bosnia-Erzegovina, 2014/922/PESC Afghanistan, 2014/430/PESC valico di Rafah, 2014/447/PESC Palestina, 2014/915/PESC Georgia, 2013/233/PESC Libia, 2014/827/PESC antipirateria, 2013/44/PESC Somalia, 2014/485/PESC Corno d'Africa, 2014/482/PESC Sahel Niger, 2014/219/PESC e 2014/220/PESC Mali, 2014/775/PESC Repubblica Centrafricana.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano, nelle materie affrontate dal decreto, giudizi pendenti né orientamenti consolidati della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Anche in altri Stati membri dell'Unione europea sono stati avviati percorsi per l'aggiornamento degli strumenti di lotta al terrorismo internazionale.

        In particolare, la Francia ha adottato, il 4 novembre scorso, una legge che, completando quanto già previsto dalla legge del 21 dicembre 2012, ha introdotto nuove norme in materia. Tra le nuove misure adottate vi sono:

            l'introduzione della possibilità di vietare al cittadino francese di lasciare il proprio Paese quando vi sono fondati motivi per ritenere che l'espatrio sia finalizzato a partecipare ad attività terroristiche o crimini di guerra ovvero contro l'umanità;

            strumenti di contrasto dell'apologia del terrorismo e dell'istigazione a commettere atti terroristici attraverso la rete internet;

            introduzione del reato di impresa terroristica individuale che si configura con la detenzione di materiali esplosivi e l'acquisizione della capacità tecnica di saperli utilizzare.

        Il Governo francese, dopo gli attentati del gennaio scorso, ha preannunciato nuovi interventi finalizzati, tra l'altro, ad aggiornare il quadro giuridico che disciplina l'attività dei servizi di informazione, risalente al 1991.

        L'Austria ha inoltre approvato un consistente piano di intervento per il rafforzamento della sicurezza interna, nell'ambito del quale sono contemplate misure anche per il potenziamento della capacità di protezione delle comunicazioni riservate e delle infrastrutture informatizzate governative.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le definizioni normative inserite nel provvedimento risultano coerenti con il linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per le modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Il testo normativo non contiene norme da cui derivano abrogazioni implicite di altre disposizioni.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Il provvedimento non reca disposizioni aventi effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né di interpretazione autentica.

        Gli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18 prevedono autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali e per le iniziative di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione con effetto retroattivo a decorrere dal 1 gennaio 2015, al fine di dare copertura normativa e finanziaria al periodo intercorrente tra la data di scadenza del precedente provvedimento di proroga (31 dicembre 2014) e la data di entrata in vigore del presente provvedimento.

        L'articolo 12, comma 9, secondo periodo, prevede, inoltre, un'autorizzazione di spesa riferita al periodo 1 novembre – 31 dicembre 2014, per consentire la corresponsione, ora per allora, al personale che ha partecipato, all'epoca, alle medesime attività previste dal primo periodo dello stesso comma 9, in Iraq e in Kuwait, della differenza tra l'indennità di missione e l'indennità di impiego operativo già percepite e le corrispondenti indennità spettanti ai sensi dell'articolo 15 del presente provvedimento. La disposizione è intesa ad assicurare parità di trattamento a tale personale, il quale non ha potuto usufruire dello speciale trattamento economico costantemente riservato alle missioni internazionali dai provvedimenti legislativi di proroga, in quanto la missione – in conformità con quanto all'epoca comunicato dal Governo al Parlamento – è iniziata quando ancora non era prevista da alcun provvedimento legislativo.

        Le disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente sono indicate nella parte I, numero 3).

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Non sono presenti deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        Con riferimento alla modifica dell'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, l'intervento normativo prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno per l'individuazione

dei trattamenti non occasionali effettuati con strumenti elettronici e dei titolari dei medesimi trattamenti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

        Per il provvedimento in esame non è stato necessario fare ricorso a particolari banche dati o riferimenti statistici.

        Sono stati comunque tenuti presenti i ragguagli statistici comunicati dal Ministro dell'interno nel corso dell'informativa urgente svoltasi il 9 settembre 2014 presso la Camera dei deputati.


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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2015.
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Vista la Risoluzione n. 2178 adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite il 24 settembre 2014 ai sensi del Capo VII della Carta delle Nazioni unite;

        Visto il decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi verificatisi all'estero, di perfezionare gli strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo, anche attraverso la semplificazione delle modalità di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia, nel rispetto dei diritti riconosciuti ai soggetti interessati dalle norme vigenti in materia;

        Ritenuta in particolare, la straordinaria necessità di adottare misure urgenti, anche di carattere sanzionatorio, al fine di prevenire il reclutamento nelle organizzazioni terroristiche e il compimento di atti terroristici, rafforzando altresì l'attività del Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni per assicurare il coordinamento dei procedimenti penali e di prevenzione in materia di terrorismo, anche internazionale;

        Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni

internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2015;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
NORME PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE
Articolo 1.
(Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo).

        1. All'articolo 270-quater del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

        «Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da tre a sei anni.».

        2. Dopo l'articolo 270-quater del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 270-quater.1
(Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo).

        Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da tre a sei anni.».

        3. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla fine del primo comma, dopo le parole: «della persona addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonché della persona cheavendo

acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies»;

            b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».

Articolo 2.
(Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attività terroristiche).

        1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 302, primo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»;

            b) all'articolo 414 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al terzo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»;

                2) al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».

        2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi indicati, nonché delle attività di prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, aggiorna costantemente un elenco di siti utilizzati per le attività e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale, nel quale confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di polizia giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005.

        3. I fornitori di connettività, su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al comma 2, secondo le modalità, i tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con il decreto previsto dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

        4. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale,

e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attività per via telematica, il pubblico ministero ordina, con decreto motivato, ai fornitori di servizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e gestione, attraverso i quali il contenuto relativo alle medesime attività è reso accessibile al pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso. I destinatari adempiono all'ordine immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In caso di mancato adempimento, si dispone l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale.

        5. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «Guardia di finanza» sono inserite le seguenti: «, nonché al Comitato di analisi strategica antiterrorismo».

Articolo 3.
(Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti).

        1. Dopo l'articolo 678 del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 678-bis.
(Detenzione abusiva di precursori di esplosivi).

        Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 247.».

        2. Dopo l'articolo 679 del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 679-bis.
(Omissioni in materia di precursori di esplosivi).

        Chiunque omette di denunciare all'Autorità il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.».

        3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro nei confronti di chiunque omette di segnalare all'Autorità le transazioni sospette, relative alle sostanze indicate negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele o sostanze che le contengono. Ai fini della presente disposizione, le transazioni si considerano sospette quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto regolamento.
Articolo 4.
(Modifiche in materia di misure di prevenzione personali e di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo).

        1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: «nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale»;

            b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Nei casi di necessità e urgenza, il Questore, all'atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente sono comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il quale, se non ritiene di disporne la cessazione, ne richiede la convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le modalità di cui al comma 1. Il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida non interviene nelle novantasei ore successive alla loro adozione.»;

            c) all'articolo 71, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) dopo le parole «per i delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies,»;

                2) dopo le parole «648-ter, del codice penale,» sono inserite le seguenti: «nonché per i delitti commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale,»;

                d) dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:

«Art. 75-bis.
(Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza).

        1. Il contravventore alle misure imposte con i provvedimenti di urgenza di cui all'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2-bis del predetto articolo 9 è consentito l'arresto nei casi di flagranza.».

        2. All'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

        «c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;».

        3. All'articolo 226, comma 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto termine è di dieci giorni se sussistono esigenze di traduzione delle comunicazioni o conversazioni.».

Articolo 5.
(Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate).

        1. Al fine di consentire un maggiore impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto della criminalità e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, il piano d'impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, può essere prorogato fino al 30 giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000 unità è incrementato di 1.800 unità, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Per le esigenze previste dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unità può essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente a un contingente non superiore a 200 unità. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. L'impiego dei predetti contingenti è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.

        2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 29.661.258,00 di euro per l'anno 2015 con specifica destinazione di 28.861.258,00 di euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,8 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 14.830.629,00, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e, quanto a euro 14.830.629,00 mediante corrispondente riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        3. Limitatamente alle esigenze di sicurezza del sito ove si svolge l'evento Expo 2015, è altresì autorizzato l'impiego, con le stesse modalità di cui al comma 1, di un ulteriore contingente di 600 unità di militari delle Forze Armate dal 15 aprile 2015 al 1 novembre 2015. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 7.243.189,00 di euro, per l'anno 2015, si provvede mediante due appositi versamenti, di pari importo, all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuarsi, nell'ambito delle risorse finalizzate all'evento, da parte della società Expo, rispettivamente, entro il 30 aprile 2015 e il 30 giugno 2015, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.
(Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155).

        1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «o di eversione dell'ordine democratico» sono inserite le seguenti: «ovvero di criminalità transnazionale»;

            b) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

        «2-bis. Fino al 31 gennaio 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, può richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

        2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis è concessa dal procuratore generale di cui al comma 2 quando sussistano specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l'attività di prevenzione.

        2-quater. Dello svolgimento del colloquio è data comunicazione scritta al procuratore generale di cui al comma 2 nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Le autorizzazioni di cui al comma 2-bis e le successive comunicazioni sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'ufficio del procuratore generale. Dello svolgimento del colloquio è data informazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo i termini e le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

        2-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché quelle di cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».

Articolo 7.
(Nuove norme in materia di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia).

        1. L'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 53.
(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti).

        1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.

        2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonché individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento è effettuato per finalità di polizia, le seguenti disposizioni del codice:

            a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

            b) articoli da 145 a 151.

        3. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.».

Articolo 8.
(Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza).

        1. All'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «di polizia esteri,» sono inserite le seguenti: «i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza,» e dopo le parole: «della legge 16 marzo 2006, n. 146,» sono inserite le seguenti: «e della legge 3 agosto 2007, n. 124,».

        2. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 17, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-bis, secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302, 306, secondo comma, 414, quarto comma, e 416-bis, primo comma, del codice penale.»;

            b) all'articolo 23, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le stesse modalità la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, che sia adibito, ai sensi dell'articolo 12, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza.»;

            c) all'articolo 24, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le identità di copertura di cui al comma 1 possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione.»;

            d) all'articolo 27, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'AISE o dell'AISI, quando sia necessaria mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identità di copertura.».

Capo II
COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE INDAGINI NEI PROCEDIMENTI PER I DELITTI DI TERRORISMO, ANCHE INTERNAZIONALE
Articolo 9.
(Modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante: «Approvazione del codice di procedura penale»).

        1. All'articolo 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».

        2. All'articolo 54-quater, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater».

        3. All'articolo 117, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;

            b) le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono sostituite dalle seguenti: «procure distrettuali,».

        4. All'articolo 371-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla rubrica, dopo la parola: «antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»;

            b) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; dopo le parole: «prevenzione antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis»;

            c) al comma 2, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;

            d) al comma 3, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera a), dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera b), dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo», e le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono sostituite dalle seguenti: «procure distrettuali»; alla lettera c), infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e ai delitti di terrorismo, anche internazionale»;

alla lettera h), dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»;

            e) al comma 4, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».

Articolo 10.
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

        1. L'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 103.
(Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo).

        1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

        2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità.

        3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

        4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

        5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.

        6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.».

        2. All'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».

        3. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia»

sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono inserite le seguenti: «oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale»; infine, dopo le parole: «comunicato al procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo».

        4. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».

Capo III
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
Articolo 11.
(Europa).

        1. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 59.170.314 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141, di seguito elencate:

            a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

            b) Joint Enterprise.

        2. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 206.133 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.

        3. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 4.316.740 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.

        4. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 955.330 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione

dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 46.210 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.

        5. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro 65.505 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.

        6. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 19.105.564 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.

        7. È autorizzata, fino al 31 agosto 2015, la spesa di euro 6.993.960 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO denominata Baltic Air Policing.

Articolo 12.
(Asia).

        1. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 126.406.473 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.

        2. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 14.384.195 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.

        3. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 519.084 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.

        4. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 119.477.897 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL

Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.

        5. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.868.802 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.

        6. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 90.655 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.

        7. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 142.170 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.

        8. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro 92.594 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.

        9. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 132.782.371 per la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica dell’Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL). È altresì autorizzata la ulteriore spesa di euro 2.219.355 per il personale militare che ha partecipato alle medesime attività nel periodo dal 1 novembre 2014 al 31 dicembre 2014.

Articolo 13.
(Africa).

        1. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.348.239 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione delle forze

armate libiche, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.

        2. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 4.364.181 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.

        3. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 29.474.175 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata Atalanta, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.

        4. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 21.235.771 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.

        5. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.055.462 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali, di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.

        6. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.401.305 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.

        7. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 448.766 per la proroga della partecipazione di personale militare al Gruppo militare di osservatori

internazionali della cessazione delle ostilità militari nella Repubblica del Mozambico, denominato EMOCHM, di cui all'articolo 3, comma 7-ter, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.
Articolo 14.
(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni).

        1. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 73.457.600 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

        2. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 8.600.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

        3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, per l'anno 2015 la spesa complessiva di euro 2.060.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali nei Balcani, in Afghanistan, Libano, Libia e Corno d'Africa, di cui al presente decreto.

        4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti spese:

            a) euro 91.000, per la cessione, a titolo gratuito, di quattro VBL PUMA 4X4 e undici kit per la manutenzione alle Forze armate della Repubblica di Gibuti;

            b) euro 220.000, per la cessione, a titolo gratuito, di materiale di armamento alla Repubblica d'Iraq;

            c) euro 795.000, per la cessione, a titolo gratuito, di settanta visori notturni alla Repubblica tunisina.

        5. È autorizzata, per l'anno 2015, la cessione, a titolo gratuito, di quattro veicoli multiruolo, di cui un VM90 PROTETTO e tre VM90 TORPEDO, nonché di effetti di vestiario ed equipaggiamento alle Forze armate della Repubblica federale di Somalia.

        6. Le cessioni di cui all'articolo 1, comma 32, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, all'articolo 4, comma 4, lettera d), del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, e all'articolo 4, comma 3, lettera d), del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141, possono essere effettuate nell'anno 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 15.
(Disposizioni in materia di personale).

        1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

        2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

        3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:

            a) missioni Resolute Support ed EUPOL Afghanistan, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite e il personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi, missione di cui all'articolo 12, comma 9, nonché il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;

            b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;

            c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla Turchia;

            d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUFOR RCA, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonché al personale impiegato nel Gruppo militare di osservatori internazionali EMOCHM, in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;

            e) EUBAM Libya, compreso il personale impiegato nella Repubblica tunisina: diaria prevista con riferimento alla Libia;

            f) nell'ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles.

        4. Al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 11, comma 6, e 13, comma 3, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

        5. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

        6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO), nonché nelle missioni Interim Air Policing della NATO.

Articolo 16.
(Disposizioni in materia contabile).

        1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

        2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 20, comma 6.

Capo IV
INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE
Articolo 17.
(Iniziative di cooperazione allo sviluppo).

        1. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 68.000.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Palestina e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi.

        2. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi prioritari, delle direttive e dei princìpi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141. Le relative informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

        3. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.700.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.

Articolo 18.
(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione).

        1. Nel quadro dell'impegno finanziario della comunità internazionale per l'Afghanistan dopo la conclusione della missione ISAF, è autorizzata per l'anno 2015, mediante i meccanismi finanziari istituiti nel quadro delle intese internazionali, l'erogazione di un contributo di euro 120.000.000 a sostegno delle forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia.

        2. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.490.676 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto.

        3. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 2.000.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina e caraibica.

        4. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.300.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, per contributi al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano, nonché per la costituzione nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un fondo per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

        5. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 10.781.848 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, a quelle dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, alla Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico Ionica, nonché allo European Institute of Peace.

        6. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 9.187.296 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero.

        7. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 23.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.

        8. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 700.000 per la prosecuzione della realizzazione della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio, con le modalità di cui all'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.

        9. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.372.327 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 19.
(Regime degli interventi, nonché disposizioni urgenti per l'operatività dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

        1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 17 e 18, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.

        2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 17 e 18, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1 gennaio 2015 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 20.
(Norme transitorie e di copertura finanziaria).

        1. L'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è assunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal procuratore nazionale antimafia.

        2. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale aggiunto.».

        3. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo le parole: «commi 5, 6,» sono inserite le seguenti: «7-bis,».

        4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, nelle disposizioni vigenti le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo» e le parole: «Direzione nazionale antimafia» si intendono sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».

        5. I procuratori aggiunti designati dal procuratore nazionale in applicazione delle previgenti disposizioni restano in carica fino a che il Consiglio superiore della magistratura non abbia provveduto alla nomina, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        6. Agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, pari complessivamente a euro 874.926.998 per l'anno 2015, si provvede:

            a) quanto a euro 843.900.891, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

            b) quanto a euro 1.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2015 di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

            c) quanto a euro 3.000.000, mediante versamento all'entrata delle somme conservate nel conto dei residui dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

            d) quanto a euro 15.000.000, mediante versamento all'entrata di quota corrispondente delle somme accreditate al capo della delegazione di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 5 giugno 1984, n. 208;

            e) quanto a euro 5.032.147, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

            f) quanto a euro 6.993.960, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro 6.993.960 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera.

        7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 21.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 18 febbraio 2015.

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri.
Alfano, Ministro dell'interno.
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Pinotti, Ministro della difesa.
Orlando, Ministro della giustizia.
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze.

        Visto, il Guardasigilli: Orlando.