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Atto a cui si riferisce:
C.5/00066 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 147 del 4 giugno 2012, riconosce la fondatezza del ricorso presentato da sette regioni, e dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19,...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 29 maggio 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-00066

In risposta a quanto illustrato dall'onorevole interrogante si rappresenta che il Ministero ha da tempo concordato in sede tecnica con i rappresentanti della Conferenza Unificata il testo di un'intesa che definisce il contingente di dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione al quale corrisponde un uguale numero di istituzioni autonome (nell'ambito delle quali sono comprese le istituzioni educative, le scuole speciali e i centri Provinciali di istruzione per gli adulti CPIA).
Tale contingente è definito dividendo per 900 il numero degli alunni iscritti alle scuole statali nell'organico di diritto del primo anno scolastico di riferimento del triennio, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato.
Nell'ambito del contingente così determinato e che sarà assegnato con provvedimento del Ministero istruzione università e ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni definiscono autonomamente il numero degli alunni per ogni istituzione scolastica a seconda delle caratteristiche del territorio e delle realtà sociali ivi presenti.
Lo schema di intesa prevede inoltre che onde consentire l'attivazione delle procedure di avvio dell'anno scolastico (definizione degli organici, mobilità del personale e immissioni in ruolo), il piano di dimensionamento della rete sia approvato dalla Regione entro il 30 novembre di ogni anno e che gli Uffici scolastici regionali provvedano, entro il 31 dicembre, ad apportare le necessarie modifiche al sistema adeguando l'assetto della rete scolastica alla programmazione regionale.
Tale schema d'intesa è stato sottoposto al vaglio dei competenti Uffici del Dicastero dell'economia e finanze sin dal 1o ottobre 2012 e le modifiche proposte dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sono state interamente recepite.
Per assicurare la concreta attuazione delle misure previste è disposto che l'entrata in vigore dell'intesa sia subordinata all'abrogazione dei commi 5 e 5-bis dell'articolo 19 della legge n. 111 del 2011 che come noto non consentono l'assegnazione del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali e amministrativi alle scuole con un numero inferiore ai 600 alunni (che diventano 400 nelle zone di montagna, piccole isole o zone caratterizzate da specificità linguistiche).
La relativa proposta è stata formulata in occasione dell'approvazione della legge di stabilità per il 2013 ma in quella sede non e stato possibile recepirla.
Si assicura che il medesimo obiettivo verrà perseguito alla prima occasione utile così da dare efficacia all'intesa raggiunta.
Quanto ai piani regionali di dimensionamento per l'anno scolastico 2013/2014, sono stati definiti entro il 3 1 gennaio per consentire la definizione degli organici e le successive operazioni preliminari all'avvio dell'anno scolastico.