• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/08095 la gestione dei rifiuti solidi urbani in Italia ha un costo ragguardevole, di poco inferiore ai 10 miliardi di euro all'anno, con costi decisamente variabili nei vari settori della filiera e in...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08095presentato daZOLEZZI Albertotesto diMartedì 24 febbraio 2015, seduta n. 380

ZOLEZZI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, MICILLO, TERZONI e VIGNAROLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
la gestione dei rifiuti solidi urbani in Italia ha un costo ragguardevole, di poco inferiore ai 10 miliardi di euro all'anno, con costi decisamente variabili nei vari settori della filiera e in base all'area geografica, alla presenza di società partecipate, al recupero energetico e al ruolo dei consorzi;
la gestione del ciclo dei rifiuti per essere virtuosa e sostenibile, lo deve essere anche dal punto di vista economico per evitare speculazioni, interessamenti della criminalità organizzata, per evitare sovradimensionamenti degli impianti, inquinamento e danni ambientali evitabili;
dai dati della relazione 2014 sui rifiuti solidi urbani dell'ISPRA si stima il costo della gestione dei rifiuti solidi urbani nel 2013 in circa 9 miliardi e 690 milioni di euro; il costo della filiera è calcolato in maniera approssimativa, visto che neppure il totale dei comuni presi a campione riporta i dati richiesti annualmente dall'Ispra e i dati desunti dai MUD non coprono totalmente la popolazione;
in tale direzione, il comune di Rodigo, in provincia di Mantova, di 5.412 abitanti, rappresenta un caso emblematico di efficiente gestione del servizio di raccolta e avvio alla smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU), stabilendo di assumere direttamente «in autonomia» la gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con l'utilizzo di proprio personale e propri automezzi ma avvalendosi dell'opera di un terzo per la fase successiva alla raccolta dei rifiuti (trasporto e smaltimento);
il comune, infatti, ha stabilito di non avvalersi dei servizi di Mantova Ambiente, attualmente soggetto unico provinciale nel settore dell'ambiente, avendo adottato da alcuni anni una strategia di gestione dei rifiuti solidi urbani in grado di abbattere i costi e di conseguenza le tariffe per i cittadini, ricorrendo ad una forma di gestione mista con raccolta direttamente effettuata con mezzi del comune e soggetto/i privati scelti con gara per le successive fasi di trasporto e smaltimento;
risulta che la liceità della scelta della gestione diretta del comune sia stata posta in discussione dalla società citata Mantova Ambiente e provincia di Mantova rispettivamente per tale gestione «ibrida» pubblico/privata nei servizi pubblici locali di rilevanza economica ed in relazione alla asserita necessità per il comune di essere iscritto all'albo dei gestori ambientali;
a fronte di tali contrasti che sono sfociati anche in controversie amministrative, risulta evidente che il legislatore debba intervenire, in ogni caso, per delineare con chiarezza un quadro normativo in grado di assicurare ai cittadini servizi migliori e minori costi per i cittadini;
tale vexata quaestio è stata peraltro oggetto di una pronuncia in funzione consultiva della Corte dei conti proprio sulla gestione diretta del servizio di raccolta da parte del comune (457/2013);
per di più, l'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, ha collocato «l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi» tra le funzioni fondamentali dei comuni;
in tutta Italia, peraltro, diversi comuni, soprattutto in Sicilia (Palermo, Agira, Giarre), nonostante il prevalente schema della gestione dei rifiuti sia rappresentato in Italia dalla gestione dei rifiuti su base degli ATO (ambito territoriale ottimale) attraverso contratto tra autorità d'ambito sotto forma di Consorzio tra gli enti locali ricompresi nell'ambito territoriale e società affidataria gestore d'ambito, stanno sperimentando con risultati positivi la gestione diretta dei servizi ambientali;
risulta dunque, tema controverso e producente ampio contenzioso amministrativo se un comune possa procedere direttamente alla gestione dei rifiuti, attraverso forme di gestione in autonomia peraltro previste dalla legge, per una prima parte del servizio rifiuti corrispondente alla «raccolta» e affidare tramite gare le successive operazioni connesse al trasporto e allo smaltimento senza contravvenire alla legge –:
se i Ministri interrogati, intendano considerare l'opportunità di interventi anche di carattere normativo per favorire la possibilità da parte dei comuni di autogestire i servizi pubblici locali connessi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, o assimilati, stante il dimostrato risparmio derivato da tali modalità di gestione, chiarendo, altresì, se del caso attraverso interpretazione autentica delle norme con particolare riferimento agli articoli 133 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 2006 la circostanza che sia consentito all'ente locale di avvalersi di un terzo per la fase successiva alla raccolta dei rifiuti, mantenendo però in capo al comune la titolarità del servizio;
se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, intenda costituire un tavolo tecnico di lavoro che possa elaborare dei criteri e principi in base ai quali il Ministero possa prendere esatta contezza dei costi della gestione del ciclo dei rifiuti in base ai diversi sistemi di affidamento utilizzati dalle amministrazione locali, anche per provvedere all'emanazione di linee guida relative alla definizione degli ambiti territoriali più funzionali per la gestione integrata dei rifiuti ex articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006, assicurando la qualità del servizio, costi più bassi ed evitando così anche il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata. (4-08095)