Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.5/00099 nel comune di Alagna in provincia di Pavia per le prossime elezioni amministrative municipali sono state presentate due liste di candidati con chiari riferimenti ideologici nazisti e...
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-00099presentato daFIANO Emanueletesto diMartedì 7 maggio 2013, seduta n. 13
FIANO e SCUVERA. —
Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
nel comune di Alagna in provincia di Pavia per le prossime elezioni amministrative municipali sono state presentate due liste di candidati con chiari riferimenti ideologici nazisti e fascisti;
la prima lista reca il nome di Nsab-Mlns (Nationalsozialistische arbeit bewegung, ovvero Movimento nazionalista e socialista dei lavoratori); e la seconda lista si chiama «Fascismo e Libertà»;
in occasione di altre elezioni comunali svoltesi nell'anno 2012 a Montelapiano in Abruzzo era stata esclusa analoga lista sempre denominata «Fascismo e Libertà» con sentenza del Consiglio di Stato a causa dell'esplicito riferimento al partito fascista;
la XII disposizione transitoria e finale della nostra Costituzione dispone il divieto della riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista;
la prima sezione del Consiglio di Stato ha affermato con parere del 23 febbraio 1984, n. 173/94, l'impossibilità che un raggruppamento politico partecipi alla competizione elettorale sotto un contrassegno che si richiama esplicitamente al partito fascista;
la V Sezione del Consiglio di Stato ha affermato con sentenza del 6 marzo 2013, n. 1354, che «il diritto ad associarsi in un partito politico, sancito dall'articolo 49 della Costituzione, e quello d'accesso alle cariche elettive, ex articolo 51 della Costituzione, trovano limite nel divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista imposto dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Detto precetto fissando l'impossibilità giuridica assoluta ed incondizionata, impedisce con movimento politico formatosi e operante in violazione di tale divieto possa in qualsiasi forma partecipare alla vita politica e condizionarne le libere e democratiche dinamiche. Va soggiunto che l'attuazione di tale precetto, sul piano letterale come sul versante teleologico, non può esser limitata alla repressione penale delle condotte finalizzate alla ricostituzione di un'associazione vietata ma deve essere estesa ad ogni atto o fatto che possa favorire la riorganizzazione del partito fascista» –:
se risulti al Governo l'avvenuta accettazione di tali liste per la suddetta competizione elettorale alla luce delle sentenze di cui sopra del Consiglio di Stato 2012 e 2013 e del parere 173/94;
se intenda verificare la sussistenza di situazioni di rischio sotto il profilo dell'ordine pubblico, con riguardo all'attività svolta dai citati movimenti politici che appaiono del tutto incompatibili con il dettato costituzionale;
se non si intenda in ogni caso assumere un'iniziativa normativa che, esplicitando quanto già affermato dal Consiglio di Stato, imponga l'esclusione preventiva dalla competizione elettorale di liste riconducibili all'ideologia fascista e nazionalsocialista. (5-00099)