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Atto a cui si riferisce:
C.1429 Norme in materia di regolamentazione della figura di operatore sanitario naturopata


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1429


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato FABBRI
Norme in materia di regolamentazione della figura di operatore sanitario naturopata
Presentata il 25 luglio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge, già presentata nella scorsa legislatura al Senato della Repubblica dal collega Bianco (atto Senato n. 2152, XVI legislatura), riguarda la disciplina della figura del naturopata, operatore sanitario non medico, esperto nelle discipline e pratiche della salute complementari e non convenzionali, come previsto dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dall'Unione europea.

Inquadramento storico-sociale e geopolitico.

      La popolazione italiana ricorre sempre più frequentemente a prestazioni complementari e a pratiche empiriche non mediche di medicina non convenzionale (MNC), ma il quadro di riferimento del nostro Paese non è al passo di questa realtà sociale ampiamente diffusa, per due importanti ordini di motivi:

          1) in Italia sono state disattese la risoluzione sullo statuto delle medicine non convenzionali, del Parlamento europeo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C182 del 16 giugno 1997, e la risoluzione del Consiglio d'Europa 1206/(1999), che prevedono l'armonizzazione dei Paesi membri riguardo le figure non mediche delle complementary and alternative medicines (CAM);

          2) non è mai stato adottato il piano strategico sulle MNC dell'OMS (2002).

      A questo proposito corre l'obbligo di ricordare che a Milano, nel 2004, l'OMS ha presentato un importante documento a tutela del paziente delle MNC o CAM,

intitolato «Linee guida per lo sviluppo dell'informazione al consumatore sull'utilizzo appropriato della medicina tradizionale, complementare e alternativa», in cui vengono individuate le politiche che i Governi dovrebbero mettere in atto per le MNC. In particolare sono da sottolineare quelle che appaiono importanti sia per la tutela dell'utente, che per l'affidabilità professionale dell'operatore:

          organizzare campagne di comunicazione per dotare i consumatori della capacità di discernere la qualità del servizio ricevuto;

          assicurare che gli operatori siano propriamente qualificati e registrati

          incoraggiare l'interazione tra gli operatori non medici e la classe medica;

          sviluppare gli standard di qualità e le linee guida riguardanti il trattamento di MNC;

          creare standard dei requisiti di formazione e di conoscenza per promuovere la credibilità delle pratiche tradizionali ed alternative e per rafforzare la fiducia del consumatore.

      In Europa le leggi più recenti sulla naturopatia si sono ovviamente ispirate alle linee guida dell'OMS e a quelle europee, quali la risoluzione di Lannoye-Collins, considerando la naturopatia una disciplina complementare alla medicina ufficiale praticata da operatori non medici adeguatamente preparati. Allo stato attuale la situazione europea è di seguito illustrata:
      Germania: dal 17 febbraio 1939 la legge riconosce gli Heilpraktiker, ovvero medici empirici (esercizio professionale dell'arte medica senza nomina, Reichsgesetzblatt I, pag. 251). La loro attività, volta al riconoscimento, al miglioramento e alla guarigione da malattie, si basa sui concetti e sui procedimenti che derivano dalla medicina naturale, la quale segue il principio della globalità per quanto riguarda la diagnostica e la terapia. L'offerta professionale del medico empirico va oltre quella del sistema sanitario, completandola in maniera alternativa. In tal modo svolge un compito socialmente utile: in una società democratica impedisce la monopolizzazione della medicina istituzionale ricavando nel proprio campo professionale uno spazio in cui prevale la libera scelta non solo per quanto ritarda la terapia, ma anche del terapeuta che viene da lui scelto. Ai medici empirici è riconosciuto uno status giuridico pari a quello dei medici: svolgono attività di diagnosi, cura e prevenzione di tutte le malattie, tranne quelle infettive e veneree e delle patologie della bocca. Possono lavorare in maniera invasiva, praticando, ad esempio, il prelievo del sangue, iniezioni o agopuntura. Non possono prescrivere farmaci convenzionali.
      Regno Unito: la maggior parte dei naturopati opera in base al diritto consuetudinario, che consente a ciascuno di esercitare tutte le attività non contemplate nel codice. Sono state istituite associazioni professionali che hanno stabilito regole per l'esercizio della naturopatia e il codice deontologico e che grazie alle loro scuole contribuiscono in ampia misura a creare e a mantenere alti livelli di preparazione. Ai naturopati è consentito firmare i certificati di malattia o di inabilità al lavoro proficuo, che il Ministero della sanità riconosce alla stessa stregua di quelli rilasciati dai medici.
      Belgio: sono vigenti la legge del 29 aprile 1999, in vigore dal novembre 1999, e il decreto reale attuativo 4 luglio 2001, relativo al riconoscimento delle organizzazioni professionali di coloro che esercitano una pratica non convenzionale o ritenuta tale nell'ambito della medicina. Gli operatori che non sono anche medici allopatici devono ottenere una diagnosi formulata da un medico allopatico prima di iniziare il trattamento. Se il paziente decide di non consultare un medico allopatico prima di rivolgersi a un operatore di MNC deve dichiararlo per scritto.
      Svizzera: è stato vinto un referendum popolare che consente agli operatori non

medici o «terapisti complementari» l'esercizio delle CAM/MNC. Dopo il referendum le CAM sono entrate a fare parte del comparto sanitario nazionale.
      Ungheria: sono vigenti il decreto governativo 40/1997 (IV 5) Korm. R. sulla medicina naturale e il decreto del Ministero del welfare 11/97 (V 28) su alcuni aspetti della pratica della medicina naturale. Questi due decreti, in maniera chiara e ufficiale, integrano medici allopatici e medici non allopatici o naturopati che praticano CAM/MNC nel sistema sanitario nazionale. I decreti sono in vigore dal 1 luglio 1997.
      Portogallo: è stata approvata una legge (decreto-legge 13/93 del 15 gennaio 2003), di inquadramento di base delle medicine complementari. La legge portoghese riconosce l'esercizio delle CAM/MNC praticate da operatori non medici adeguatamente preparati.
      Spagna: la Catalogna, in particolare, ha approvato nel febbraio 2007 una legge che ricalca la legge del Portogallo, e che consente l'esercizio delle CAM agli operatori non medici.
      Olanda: il 9 novembre 1993, la legge Individual Health Care Professions Act ha autorizzato gli operatori non allopatici alla pratica della medicina complementare. La nuova legge è in vigore dal 1 dicembre 1997 ed equipara lo status legale dei praticanti MNC a quello dei paramedici: possono praticare la medicina ad esclusione di specifici atti medici, a meno che essi non vengano praticati sotto la supervisione di un medico allopatico.
      Norvegia: dal 2003 è stata approvata la legge 27 giugno 2003, n. 64, sulle discipline complementari, che sancisce il riconoscimento degli operatori non medici similmente al modello anglosassone associativo. La legge norvegese pone in ogni caso un limite generale, che consiste nel riservare il trattamento e la cura delle malattie gravi per la salute del paziente, o pericolose per la salute pubblica, soltanto al personale facente parte del sistema sanitario pubblico.
      Italia: attualmente senza legislazione in materia a fronte di tentativi regionali di normare al di fuori del settore sanitario.
      Ciò premesso, l'obiettivo principale della presente proposta di legge consiste nel definire il profilo professionale degli operatori in naturopatia e il percorso formativo indispensabile a un corretto esercizio professionale a tutela dell'utente. Parimenti si definisce il ruolo delle associazioni di categoria quali tutrici della qualità della professione e garanti dell'aggiornamento e dell'osservanza dei requisiti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Si istituisce, inoltre, il registro nazionale dei naturopati.
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PROPOSTA DI LEGGE
      
Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. La presente legge, nell'ambito dell'attività di promozione e di salvaguardia della salute, tutela il diritto del cittadino ad accedere alla disciplina non medica denominata «naturopatia», garantendo il suo esercizio corretto e professionale e il relativo percorso formativo.
      2. Ai fini della presente legge, per naturopatia si intende l'insieme delle discipline e delle metodiche naturali volte a stimolare la forza vitale della persona e ad assecondare la spontanea capacità di autoregolazione dell'organismo, coadiuvando i meccanismi fisiologici.

Art. 2.
(Istituzione della figura professionale di operatore sanitario naturopata).

      1. Per la realizzazione dei fini di cui all'articolo 1 è istituita la figura professionale dell'operatore sanitario naturopata, di seguito denominato «naturopata».
      2. Il naturopata non interferisce nel rapporto tra medico e paziente, si astiene dal ricorso di qualsiasi tipo di farmaco, non formula diagnosi mediche ed esercita la propria attività in modo sinergico e collaborativo con la medicina ufficiale. Utilizza tecniche, discipline, prodotti e attrezzature specifici non medicali, non invasivi, naturali e che stimolano le capacità reattive dell'organismo.
      3. Ai fini di cui al comma 2, il naturopata svolge le seguenti attività:

          a) riconoscimento della costituzione, della diatesi e del terreno;

          b) mantenimento e ripristino dell'equilibrio omeostatico e omeodinamico;

          c) individuazione e trattamento degli squilibri energetico-funzionali;

          d) stimolazione delle capacità reattive dell'individuo;

          e) valutazione degli influssi ambientali e relazionali di nocumento al mantenimento del benessere;

          f) redazione di un programma di educazione alla salute consapevole, che comprende consigli su rimedi naturali non soggetti a prescrizione medica.

      4. Il naturopata educa i propri pazienti a riconoscere eventuali squilibri psico-fisici ed emozionali, o predisposizioni ad essi, nonché ad utilizzare comportamenti e metodiche naturali adatti al recupero e al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico ed emozionale, nell'ambito di una visione olistica dell'essere umano.
      5. Il naturopata opera nei seguenti ambiti:

          a) educativo: insegna alle persone a conoscere e a gestire il proprio equilibrio psico-fisico indicando i comportamenti più idonei da seguire;

          b) preventivo: riconosce in stili di vita inadeguati la causa del peggioramento della qualità della vita e insegna stili di vita per il recupero e il mantenimento di condizioni di benessere;

          c) assistenziale: aiuta le persone a riconoscere eventuali squilibri psico-fisici ed emozionali, ovvero predisposizioni ad essi, e propone metodiche naturali per favorire il ripristino dell'equilibrio e della salute nell'ambito di una visione olistica dell'essere umano.

Art. 3.
(Commissione permanente per la naturopatia).

      1. E istituita presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione permanente

per la naturopatia, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro della salute entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) un funzionario del Ministero della salute;

          b) quattro naturopati professionisti;

          c) due docenti con esperienza di docenza almeno triennale in corsi di naturopatia;

          d) due membri designati dalle associazioni professionali di naturopatia aventi i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2;

          e) un medico esperto in medicina complementare;

          f) un medico del Servizio sanitario nazionale;

          g) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

          h) un membro designato dal Tribunale per i diritti del malato.

      3. La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno.
      4. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati, anche mediante la costituzione di sottocommissioni, con regolamento interno approvato dalla Commissione stessa con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
      5. La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

Art. 4.
(Compiti della Commissione).

      1. La Commissione, oltre a esprimere parere vincolante per l'iscrizione ai registri

di cui agli articoli 6, 7 e 8, svolge i seguenti compiti:

          a) stabilisce il profilo professionale e il codice deontologico professionale del naturopata;

          b) definisce e attua il programma di educazione continua in naturopatia, stabilendone tempi e modalità;

          c) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle tematiche naturopatiche nell'ambito di più generali programmi di educazione alla salute, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;

          d) promuove l'integrazione della naturopatia all'interno del Servizio sanitario nazionale;

          e) promuove la ricerca nel campo degli indirizzi metodologici tipici della naturopatia;

          f) trasmette ogni anno alle Camere una relazione sulle attività svolte.

      2. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse dalla Commissione costituisce la base per la programmazione di ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento dei fondi necessari.

Art. 5.
(Diploma magistrale in naturopatia).

      1. È istituito il corso quadriennale per naturopata, al termine del quale è rilasciato il diploma magistrale in naturopatia.
      2. Il corso di cui al comma 1 corrisponde a 240 crediti formativi universitari e può essere erogato da università, statali o no, nonché da istituti privati accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Esso prevede:

          a) materie di formazione di base, comuni alle lauree non mediche del settore sanitario;

          b) materie specifiche caratterizzanti la formazione in naturopatia, all'interno delle seguenti aree tematiche:

              1) area epistemologica della naturopatia;

              2) area della valutazione del terreno;

              3) area di alimentazione naturale:

              4) area delle discipline energetiche e riflessologiche;

              5) area delle discipline erboristiche e vibrazionali;

          c) materie caratterizzanti il singolo istituto di formazione, che non devono essere superiori al 20 per cento del totale delle ore curriculari

      3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 6.
(Registro degli enti formativi accreditati).

      1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il registro degli enti formativi accreditati.
      2. Possono iscriversi al registro di cui al comma 1 del presente articolo le università e gli istituti di cui all'articolo 5, comma 2, che ne hanno fatto richiesta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'iscrizione è deliberata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da adottarsi entro sei mesi dalla data di emanazione del parere di cui al comma 3, previo parere favorevole vincolante della Commissione.
      3. La Commissione esprime il parere di cui al comma 2 in base ai seguenti criteri:

          a) la continuità didattica in naturopatia da almeno tre anni dalla data della richiesta di cui al comma 2;

          b) la qualità della formazione erogata;

          c) i curriculum del corpo docente;

          d) la conformità del piano di studi alle disposizioni dell'articolo 5.

Art. 7.
(Registro delle associazioni di categoria dei naturopati).

      1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il registro delle associazioni di categoria dei naturopati, gestito dalla Commissione.
      2. Possono iscriversi al registro di cui al comma 1, previo parere favorevole vincolante della Commissione, le associazioni costituite nel territorio nazionale da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge che si occupano esclusivamente di naturopatia e che soddisfano i criteri di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 8.
(Registro nazionale dei naturopati).

      1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il registro nazionale dei naturopati, di seguito denominato «registro nazionale». L'iscrizione è deliberata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere vincolante della Commissione.
      2. Possono iscriversi al registro nazionale i naturopati che, alla data della richiesta, hanno conseguito il diploma di cui all'articolo 5 e sottoscritto il codice deontologico di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
      3. Gli iscritti al registro nazionale, al fine di mantenere l'iscrizione, sono tenuti a seguire il programma di educazione continua in naturopatia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).


      4. In sede di prima attuazione della presente legge e comunque nei tre anni successivi alla data della sua entrata in vigore, possono iscriversi al registro nazionale gli operatori in naturopatia che hanno svolto l'attività professionale di naturopata per almeno tre anni dalla data della richiesta di iscrizione, che hanno frequentato corsi formativi e di aggiornamento e che sono forniti di un attestato di competenza rilasciato da un'associazione di categoria, della quale fanno parte, iscritta al registro di cui all'articolo 7.
Art. 9.
(Esercizio della professione di naturopata e utilizzo della qualifica professionale).

      1. Fermo restando quando disposto dall'articolo 8, comma 4, l'esercizio della professione di naturopata è consentito esclusivamente ai soggetti iscritti al registro nazionale.
      2. I naturopati iscritti al registro nazionale possono utilizzare pubblicamente la qualifica di naturopata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 175.