• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/00172 i passi carrai rientrano nella fattispecie degli «accessi e diramazioni» e consistono in interventi sull'infrastruttura viaria che consentono immissioni di veicoli da e verso un'area privata...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00172presentato daDE MENECH Rogertesto diGiovedì 23 maggio 2013, seduta n. 22

DE MENECH e MIOTTO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
i passi carrai rientrano nella fattispecie degli «accessi e diramazioni» e consistono in interventi sull'infrastruttura viaria che consentono immissioni di veicoli da e verso un'area privata laterale e che, come tali, esulano dall'uso ordinario della strada, concretandone un uso eccezionale che deve, quindi, essere assentito, mediante un apposito provvedimento, dall'ente proprietario della strada interessata, che nel caso ci si riferisca alla rete stradale di interesse nazionale è la società ANAS spa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 143 del 1994, richiamato anche dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002;
in tale senso, l'articolo 27, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni per gli accessi se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio della società ANAS spa e, in caso di strade in concessione, all'ente concessionario, che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio della società ANAS spa, ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento;
nel 1998, ai sensi della legge n. 449 del 1997, sono iniziati, in base alle nuove tabelle e ai nuovi coefficienti di calcolo, gli aumenti unilaterali da parte della società ANAS spa del canone sui passi carrai, che hanno comportato aumenti discrezionali che per alcune attività, in particolare nella regione Veneto, sono arrivati anche all'8.000 per cento tanto che un cittadino privato è costretto a pagare centinaia di euro e un'attività commerciale migliaia di euro per accedere a una strada;
il comma 8 del citato articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, prevede che nella determinazione della somma da versare all'ente rilasciante si deve tenere conto delle soggezioni che derivano alla strada o all'autostrada, del valore economico risultante dal provvedimento e del vantaggio che il beneficiario ricava dal provvedimento stesso;
questi criteri sono tradotti in una formula matematica, la cui applicazione è suscettibile di produrre canoni di diverso importo, in funzione dei fattori che la formula stessa prende in considerazione (tipologia di accesso, larghezza geometrica, importanza della strada eccetera) così che la formula matematica e i parametri per l'individuazione dei canoni non sono in alcun modo stabiliti dal legislatore ma approvati unilateralmente dal consiglio di amministrazione della società e sono parte costitutiva del provvedimento annuale di determinazione dei canoni (sottoposto a vigilanza ministeriale, quindi firmato dal presidente della società ANAS spa e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi e per gli effetti della disposizione citata);
a seguito delle richieste annuali esorbitanti e di cinque anni di arretrati sono iniziate le proteste di alcuni utenti, concluse con la nascita del cosiddetto «Comitato passi carrai», che, una volta definita la propria costituzione formale (2008), è stato riconosciuto, dalle strutture locali della società ANAS spa, quale soggetto interlocutore, in grado di fornire una rappresentazione più ampia, rispetto alle singole posizioni, in materia di accessi stradali;
il comitato sorto con la finalità di favorire l'eliminazione delle disparità di trattamento applicate da diversi enti proprietari di strade nonché per creare le condizioni affinché il potere di fissare l'importo dei canoni non si sostanzi attraverso posizioni di privilegio e senza limiti legali, ma sia anche improntato a criteri di logicità e buon senso tale da consentire ai concessionari di verificare e contestare l'ammontare della pretesa economica;
il difensore civico di Padova ha riscontrato, nella legge n. 449 del 1997, aspetti di vessatorietà, iniquità, in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, giudizio poi condiviso dal difensore civico della regione Veneto;
sarebbe necessario modificare le disposizioni di legge che affidano alla società ANAS piena discrezionalità per il computo degli importi stabilendo che gli incrementi dei canoni non possano superare l'andamento dell'inflazione corrente –:
quali siano le intenzioni del Governo per evitare che i cittadini e le imprese subiscano disparità di trattamento dalla società ANAS spa nelle modalità di calcolo del canone dovuto per i passi carrai e se condivida la necessità di assumere iniziative per modificare le disposizioni di legge vigenti secondo le indicazioni esposte in premessa e comunque se intenda assumere iniziative per congelare le riscossioni in attesa della puntuale definizione della vicenda. (5-00172)