• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/00188 il Sole 24 Ore, in più occasioni negli ultimi mesi, ha riportato i diversi orientamenti espressi dalle commissioni tributarie provinciali intervenute sugli avvisi di accertamento che i comuni...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00188presentato daCAPELLI Robertotesto diMartedì 28 maggio 2013, seduta n. 24

CAPELLI, SCHULLIAN, ALFREIDER, GEBHARD e PLANGGER. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il Sole 24 Ore, in più occasioni negli ultimi mesi, ha riportato i diversi orientamenti espressi dalle commissioni tributarie provinciali intervenute sugli avvisi di accertamento che i comuni stanno inviando ai cittadini relativamente al pagamento dell'ICI dei fabbricati rurali per le annualità pregresse;
il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto «Salva Italia»), come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 13, commi 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater, ha riscritto la normativa per i fabbricati rurali, prorogando il termine per la presentazione della domanda per il riconoscimento dei requisiti di ruralità degli immobili secondo una specifica procedura già individuata dall'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 70 del 2011, che ha poi però contestualmente abrogato, rinviando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per tutti gli aspetti procedurali per il riconoscimento del requisito della ruralità;
il decreto ministeriale del 26 luglio 2012 recante «Individuazione delle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralità», attuativo dell'articolo 13 del decreto-legge «salva Italia» ha in effetti riconosciuto la valenza retroattiva del requisito della ruralità, con la stessa formulazione che in precedenza era inserita invece in una norma di legge, all'articolo 7 del decreto-legge n. 70 del 2011 abrogato dal decreto-legge n. 201 del 2011, prevedendo che «la presentazione delle domande e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda»;
la formulazione della normativa oggi in vigore ha determinato varie interpretazioni giurisprudenziali da parte delle commissioni tributarie riguardo alla valenza retroattiva o meno del carattere rurale degli immobili ai fini ICI e una di queste interpretazioni non riconosce il carattere retroattivo alla norma contenuta nel decreto ministeriale del 26 luglio 2012, perché ritenuta di rango secondario rispetto alla norma primaria di cui all'articolo 13, comma 14-bis, che non fa invece menzione della valenza retroattiva –:
se ritenga opportuno assumere iniziative per chiarire ulteriormente con una nuova norma, anche attraverso un'interpretazione autentica, la valenza retroattiva del carattere di ruralità dei fabbricati ai fini ICI, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda. (5-00188)