• C. 2846 EPUB Proposta di legge presentata il 26 gennaio 2015

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Atto a cui si riferisce:
C.2846 Disciplina e organizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 
CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2846


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato ANZALDI
Disciplina e organizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo
Presentata il 26 gennaio 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge di riforma del servizio pubblico generale radiotelevisivo ha un'ispirazione fondamentale: rendere la RAI – Radiotelevisione italiana Spa, di seguito «RAI», più autonoma dalla politica, in modo da permetterle di avere maggiore capacità decisionale e maggiore efficacia nel rilancio delle politiche sociali, culturali, formative e informative della radiotelevisione pagata dal canone di tutti gli italiani.
      La proposta di legge riprende il disegno di legge atto Senato n. 1588 presentato nel 2007, durante la XV legislatura, dall'allora Governo Prodi, con alcuni, necessari, adeguamenti e aggiornamenti.
      L'obiettivo della proposta di legge è riformare il servizio pubblico e fare entrare la riforma in vigore con il rinnovo dei vertici della RAI della prossima primavera, con la scadenza del consiglio di amministrazione attualmente in carica.
      L'esigenza di riformare la RAI è la stessa di otto anni fa, perché nel frattempo la situazione non è migliorata ma anzi addirittura peggiorata: liberare la RAI dal potere dei partiti per farla diventare un'azienda in grado di competere a livello internazionale e di fornire un vero e proprio servizio ai cittadini italiani.
      La RAI deve conquistare autonomia. L'intreccio tra RAI e partiti è ritenuto talmente inevitabile da essere spesso tollerato come un male minore. Non è così. La sua degenerazione finisce per rendere difficile il funzionamento stesso dell'azienda. Il pluralismo, ragione fondamentale di esistenza del servizio pubblico, rischia di scadere in un sistema che non mette al centro il cittadino ma l'invadenza dei partiti.
      La RAI deve conquistare il massimo di autonomia e di autentico pluralismo. La RAI deve funzionare con efficienza. Oggi la lottizzazione va di pari passo con il massimo di instabilità di vertice e di impossibilità di decisione strategica. Nessuna azienda di comunicazione, chiamata a decidere sul futuro, può funzionare nel contesto attuale di precarietà permanente. Mandati troppo brevi, scarsa autonomia decisionale e organizzativa del vertice, impossibilità di inserimento di risorse professionali giovani e qualificate: sono i sintomi di una malattia che mette in forse l'avvenire del servizio pubblico.
      La RAI deve fondarsi su regole di funzionamento societario che consentano scelte strategiche. La presente proposta di legge affida a una Fondazione la proprietà e la scelta delle strategie e dei vertici operativi della RAI. La Fondazione è dunque garante dell'autonomia del servizio pubblico dal Governo e della sua qualità. Il consiglio di amministrazione della Fondazione è designato assicurando il massimo possibile di autonomia dalla politica e dal potere economico. La Fondazione si connota per la prevalenza del carattere pubblicistico dei suoi compiti e delle sue attività. Il vertice operativo potrà agire con efficienza e con stabilità. Alla Fondazione è altresì attribuito il compito di riorganizzare la RAI al fine di renderla meno dipendente dalla pubblicità e meno affine ai modelli della televisione commerciale.
      Per queste ragioni mi auguro che il Parlamento esamini e approvi la proposta di legge attuando una delle riforme chiave del nostro sistema di informazione e al fine di ottenere una nuova declinazione del concetto di servizio pubblico.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo).

      1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione alla Fondazione di cui all'articolo 2, che lo svolge, per il tramite di RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di seguito denominata: «RAI Spa», e delle società da questa controllate, sulla base della Carta del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 8. La concessione ha durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è rinnovabile.
      2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo comunque garantisce:

          a) la promozione della libera espressione delle opinioni e la garanzia dell'accesso ai soggetti politici e sociali;

          b) la diffusione dei princìpi costituzionali, la consapevolezza dei diritti di cittadinanza e la promozione della dignità delle persone;

          c) la valorizzazione della lingua e della cultura italiane e la promozione delle conoscenze;

          d) la valorizzazione del ruolo delle regioni e della pluralità linguistica e culturale;

          e) la crescita del senso di appartenenza dei cittadini italiani all'Unione europea;

          f) la produzione autonoma di contenuti, lo sviluppo della multimedialità, la qualità tecnica dei servizi e un alto livello di ascolto.

      3. Il soggetto cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo può svolgere, attraverso società

controllate, attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano all'equilibrata gestione aziendale.
Art. 2.
(Costituzione della Fondazione RAI).

      1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la Fondazione RAI, di seguito denominata «Fondazione», per l'esercizio del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a esperire le procedure di costituzione previste dall'ordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      2. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce alla Fondazione le azioni della società RAI Spa.

Art. 3.
(Finalità generali e statuto della Fondazione).

      1. Fermi restando i poteri e le attribuzioni conferiti dall'ordinamento vigente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione parlamentare», e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», la Fondazione garantisce la prestazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
      2. La Fondazione garantisce l'autonomia del servizio pubblico generale radiotelevisivo dal potere politico ed economico; verifica il valore pubblico della programmazione; assicura la gestione efficiente della società RAI Spa e di tutte le società controllate e svolge ogni altro compito o attività previsto dallo statuto ai sensi della presente legge.


      3. Lo statuto della Fondazione definisce l'assetto organizzativo della Fondazione, prevede l'attribuzione al consiglio di amministrazione della Fondazione, di cui all'articolo 5, della competenza in ordine alla determinazione delle linee generali di intervento, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione stessa e in ordine alla verifica dei risultati conseguiti; disciplina i compiti e il funzionamento del collegio sindacale. Lo statuto della Fondazione e le sue modificazioni sono adottati dal consiglio di amministrazione della Fondazione con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti e trasmessi al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto e le sue modificazioni si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla ricezione senza la formulazione di rilievi.
      4. Lo statuto della Fondazione stabilisce le modalità di destinazione del reddito, regola l'acquisizione delle partecipazioni di controllo in enti e in società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali; reca le disposizioni in materia di tenuta del bilancio e di predisposizione delle scritture contabili, che fanno riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni degli articoli da 2421 a 2435-bis del codice civile.
Art. 4.
(Patrimonio della Fondazione).

      1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

          a) dalla quota di partecipazione al capitale sociale della società RAI Spa;

          b) dai beni immobili e mobili, dai valori mobiliari e dalle elargizioni eventualmente successivamente conferiti;

          c) dai contributi provenienti da enti e da privati;

          d) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

          e) dalle somme derivanti e prelevate dai redditi della Fondazione che il consiglio di amministrazione della Fondazione delibera di destinare per l'incremento del patrimonio.

      2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo princìpi di trasparenza e di moralità.
      3. La Fondazione, nell'amministrare il patrimonio, osserva criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne una redditività adeguata.

Art. 5.
(Consiglio di amministrazione della Fondazione).

      1. Il consiglio di amministrazione della Fondazione, di seguito denominato «consiglio della Fondazione», è l'organo al quale è riservata l'individuazione delle linee generali essenziali alla vita della Fondazione stessa e al raggiungimento dei suoi scopi. Esso svolge compiti di indirizzo strategico nei riguardi della società RAI Spa e delle società controllate, nonché di delineazione degli obiettivi generali e di verifica del loro conseguimento.
      2. Ai fini di cui al comma 1, il consiglio della Fondazione:

          a) amministra la Fondazione in conformità ai princìpi normativi vigenti in materia di servizio pubblico generale radiotelevisivo e ne delinea i programmi e i settori di intervento;

          b) sottoscrive la Carta del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 8 e risponde della sua attuazione;

          c) predispone il contratto biennale;

          d) nomina il consiglio di amministrazione della società RAI Spa, di seguito denominato: «consiglio di RAI Spa»;

          e) approva lo statuto della società RAI Spa e le sue modificazioni;

          f) esercita l'azione di responsabilità ai sensi del codice civile nei confronti dei consiglieri di amministrazione della società RAI Spa.

      3. Il consiglio della Fondazione è composto da undici membri, di cui: quattro nominati dalla Commissione parlamentare a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; uno nominato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza permanente»; uno nominato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); quattro nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), dall'Accademia nazionale dei Lincei e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Un consigliere è eletto dai dipendenti della società RAI Spa e delle società da questa controllate.
      4. La Commissione parlamentare elegge unicamente soggetti che abbiano presentato la loro candidatura, nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un bando allo scopo predisposto dall'Autorità. Possono essere eletti soltanto soggetti che, previo invio del relativo curriculum vitae alla Commissione parlamentare, che ne cura la pubblicazione nel proprio sito web, e nel rispetto dell'equilibrio di genere, siano ricompresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo del numero dei soggetti da eleggere, approvata dalla Commissione parlamentare. L'elezione è effettuata dalla Commissione parlamentare, previa audizione delle persone designate.
      5. La Conferenza permanente e l'ANCI nominano unicamente soggetti che abbiano presentato la loro candidatura, nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale di un bando allo scopo predisposto dall'Autorità. Possono essere nominati soltanto soggetti che, previo invio del relativo curriculum vitae alla Conferenza permanente e all'ANCI, che ne curano la pubblicazione nei propri siti web, e nel rispetto dell'equilibrio di genere, siano ricompresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo del numero dei soggetti da nominare, approvata dalla Conferenza permanente e dall'ANCI. La nomina è effettuata dalla Conferenza permanente e dall'ANCI previa audizione delle persone designate.
      6. Le audizioni di cui ai commi 4 e 5 sono volte a verificare in contraddittorio il possesso dei requisiti di professionalità e di indipendenza di cui al comma 11.
      7. Il CNCU, il consiglio di presidenza dell'Accademia nazionale dei Lincei e l'assemblea generale della CRUI procedono alla nomina con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti dei rispettivi collegi.
      8. Il rappresentante dei dipendenti della società RAI Spa e delle società da questa controllate è eletto a scrutinio segreto, previa presentazione di candidature predisposte sulla base di procedure e modalità stabilite con delibera del collegio dei revisori della società RAI Spa, e comunque assicurando massime pubblicità, trasparenza e partecipazione.
      9. I membri del consiglio della Fondazione sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica.
      10. In fase di prima applicazione, il mandato di due dei quattro consiglieri di elezione parlamentare, del consigliere di nomina regionale e di due degli altri consiglieri dura tre anni. Nella prima riunione del consiglio della Fondazione, in applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, sono determinati mediante estrazione a sorte i consiglieri che cessano il loro incarico trascorsa la metà del mandato ordinario.
      11. I membri del consiglio della Fondazione sono scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza e di comprovate professionalità e competenza nei settori della comunicazione, dell'audiovisivo, del cinema, delle arti, della cultura, del diritto, dell'economia, dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica, delle nuove tecnologie e dell’information and communication technology (ICT). Non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina hanno ricoperto incarichi di governo, incarichi elettivi politici a qualunque livello o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici, ovvero l'incarico di presidente, amministratore delegato o consigliere di amministrazione nell'ambito di imprese private operanti nel settore delle comunicazioni.
      12. I membri del consiglio della Fondazione non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di automatica e immediata decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore delle comunicazioni. È ammesso lo svolgimento di attività di studio e ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.
      13. Il presidente del consiglio della Fondazione è scelto tra i componenti del consiglio, che lo elegge, con voto a maggioranza assoluta, nella prima riunione successiva alla costituzione della Fondazione. Il presidente, che dura in carica fino alla scadenza del mandato conferito ai sensi del comma 9, non può essere rieletto. Il presidente non può essere sorteggiato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 10.
      14. Nei casi di sostituzione ordinaria, ovvero in caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro del consiglio della Fondazione, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti. Si applicano in questo caso le disposizioni dei commi da 1 a 13.
      15. Il codice etico della Fondazione stabilisce le regole di condotta dei componenti degli organi della Fondazione stessa, anche con previsioni relative al conflitto di interesse deliberativo individuale e al connesso obbligo di astensione. Il medesimo codice etico disciplina altresì limitazioni e divieti in ordine all'intrattenimento di rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con imprese operanti nel settore di competenza da parte dei membri del consiglio della Fondazione nel biennio successivo alla cessazione del relativo mandato, nonché le regole di condotta dei dirigenti e del personale della Fondazione.
      16. La Commissione parlamentare, sentito il collegio sindacale della Fondazione, di cui all'articolo 6, con voto espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dispone la revoca del presidente e dei membri del consiglio della Fondazione che siano incorsi in violazioni della legge ovvero in violazioni gravi delle disposizioni dello statuto della Fondazione. La revoca è disposta per l'intero consiglio della Fondazione, con le modalità di cui al presente comma, in caso di perdurante, comprovata e grave impossibilità di funzionamento dell'organo.
Art. 6.
(Collegio sindacale della Fondazione e controllo contabile e gestionale).

      1. Il collegio sindacale della Fondazione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.
      2. Il collegio sindacale è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti. I componenti effettivi sono nominati rispettivamente uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico e uno dal consiglio della Fondazione. I membri supplenti sono nominati uno dal Ministero dell'economia

e delle finanze e l'altro dal Ministero dello sviluppo economico.
      3. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori della Fondazione notizie, anche relative alle società controllate, sull'andamento generale della gestione o su suoi singoli aspetti. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate sull'andamento dell'attività sociale.
      4. Il controllo contabile e sulla gestione della Fondazione è attribuito a una società di revisione scelta ai sensi della normativa vigente dal consiglio della Fondazione tra quelle iscritte nel registro dei revisori contabili e, per i fini di cui alla presente legge, soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati e alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
Art. 7.
(Società RAI Spa).

      1. La società RAI Spa realizza le attività di servizio pubblico generale radiotelevisivo anche attraverso il coordinamento delle attività delle società operative, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell'ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal consiglio della Fondazione.
      2. La società RAI Spa provvede inoltre:

          a) ad assicurare l'attuazione degli indirizzi, delle strategie e dei programmi definiti dal consiglio della Fondazione in conformità alla natura di servizio pubblico dell'attività svolta;

          b) ad applicare il contratto biennale e assicurarne l'attuazione da parte delle società operative;

          c) a nominare i consigli di amministrazione delle società operative.

      3. Il consiglio di amministrazione di RAI Spa, di seguito denominato «consiglio di RAI Spa», è composto da cinque membri nominati dal consiglio della Fondazione

con voto espresso a maggioranza dei suoi componenti.
      4. I membri del consiglio di RAI Spa sono scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e pluriennale competenza manageriale nei settori dell'economia, della finanza, del diritto, delle nuove tecnologie e dell'ICT. Non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici a qualunque livello o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici. I componenti sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere confermati nella carica secondo le disposizioni del codice civile.
      5. Il presidente del consiglio di RAI Spa è nominato dal consiglio della Fondazione e svolge le attività previste dal codice civile. Egli dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del medesimo codice. Il presidente del consiglio di RAI Spa ha la rappresentanza legale della società ed esercita i poteri connessi. Egli può delegare propri poteri ad altri consiglieri.
      6. Il consiglio di RAI Spa nomina al suo interno un amministratore delegato che sovrintende alla gestione, all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda ed esercita gli altri poteri previsti dal codice civile. L'amministratore delegato dura in carica tre anni e può essere rieletto ai sensi di quanto stabilito dal codice civile.
      7. In caso di dimissioni o impedimento del presidente, dell'amministratore delegato o di ogni altro membro del consiglio, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti. Si applicano in questo caso le disposizioni dei commi da 1 a 6.
      8. I membri del consiglio di RAI Spa non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di automatica e immediata decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore delle comunicazioni. È ammesso lo svolgimento di attività di studio e ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.
      9. Lo statuto della società RAI Spa prevede regole di condotta per i componenti del consiglio, con previsioni relative al conflitto di interesse deliberativo individuale e al connesso obbligo di astensione, anche con riferimento al biennio successivo alla cessazione del mandato. Tali regole sono fissate in un codice etico che disciplina altresì le regole di condotta dei dirigenti e del personale della società.
      10. Il Consiglio della Fondazione dispone la revoca del presidente e dei membri del consiglio di RAI Spa che siano incorsi in violazioni della legge o dello statuto sociale. La revoca è disposta per l'intero consiglio, in caso di perdurante, comprovata e grave impossibilità di funzionamento dell'organo.
      11. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, al consiglio di RAI Spa si applicano le disposizioni del codice civile.
Art. 8.
(Carta del servizio pubblico radiotelevisivo).

      1. La Carta del servizio pubblico radiotelevisivo, di seguito denominata «Carta», stabilisce le linee generali di svolgimento del servizio pubblico, nonché, in attuazione dei princìpi dell'ordinamento, i compiti e gli obblighi del soggetto titolare della concessione.
      2. La Carta ha la durata di sei anni. Essa individua il complesso delle attività svolte dalle società facenti capo alla Fondazione; indica l'ammontare del canone di abbonamento alle radioaudizioni, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, stabilito dal Ministro dello sviluppo economico per l'intera durata della Carta e fissa gli obblighi di

copertura del territorio e della popolazione.
      3. La Carta è stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Fondazione, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare.
      4. L'Autorità verifica l'adempimento degli obblighi previsti dalla Carta in conformità ai princìpi stabiliti dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Art. 9.
(Contratto biennale).

      1. Il consiglio della Fondazione predispone il contratto biennale contenente il dettaglio degli obblighi, dei compiti e degli obiettivi dell'attività di pubblico servizio, nonché la destinazione delle risorse necessarie al loro assolvimento. La società RAI Spa e le società da questa controllate sono vincolate alla sua osservanza.

Art. 10.
(Canone di abbonamento alle radioaudizioni).

      1. Il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo è disciplinato dalla Carta ed è assicurato dal canone di abbonamento alle radioaudizioni, il cui ammontare è determinato per la durata di sei anni.
      2. Ogni due anni, sessanta giorni prima della data di scadenza del contratto biennale, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce l'adeguamento del canone di abbonamento di cui al comma 1 tenendo conto del tasso di inflazione programmato.
      3. Il canone di abbonamento di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale, nonché per il sostenimento delle relative spese di istituzione e di funzionamento della Fondazione, con periodiche verifiche di risultato

da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni. Ferma restando la possibilità per il soggetto concessionario di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.
      4. È fatto divieto di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone di abbonamento di cui al comma 1 per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.
Art. 11.
(Linee guida della riorganizzazione della società RAI Spa).

      1. L'esercizio dell'attività di servizio pubblico generale radiotelevisivo si conforma ai princìpi della separazione tra le attività di operatore di rete e le attività di fornitore di contenuti, nonché della separazione tra le attività di servizio pubblico finanziate dal canone di abbonamento alle radioaudizioni e le attività commerciali finanziate attraverso la pubblicità e altre forme di ricorso al mercato.
      2. Entro sei mesi dalla sua costituzione, il consiglio della Fondazione adotta atti volti ad assicurare la riorganizzazione della società RAI Spa da attuare, entro i limiti e secondo le finalità stabiliti dall'articolo 3, anche mediante la costituzione di nuove società, sulla base tra l'altro dei seguenti princìpi:

          a) assicurare l'unitarietà di RAI Spa, e il controllo proprietario in capo alla Fondazione del complesso delle sue attività aziendali, anche in presenza di partecipazioni di soggetti terzi;

          b) costituzione di una società prevalentemente finanziata dal canone radiotelevisivo, la cui attività si esplica in particolare tramite l'esercizio di reti televisive generaliste e di reti radiofoniche, nonché attraverso la gestione e l'esercizio di archivi audiovisivi,

di canali televisivi tematici da diffondere in qualsiasi rete di comunicazione elettronica e di produzioni audiovisive;

          c) costituzione di una società commerciale fornitrice di contenuti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, interamente finanziata dalla pubblicità e da altri ricavi reperiti nel mercato;

          d) ridefinizione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 38, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dei limiti agli affollamenti pubblicitari previsti per le società di cui alle lettere b) e c) del presente comma, rispettivamente prevedendo limiti più restrittivi per la società di cui alla lettera b), e limiti più ampi, pari a quelli previsti per i soggetti privati in ambito nazionale, per la società di cui alla lettera c).

      3. I rami di azienda, le partecipazioni azionarie anche di società quotate in borsa e gli elementi di patrimonio già facenti capo alla società RAI Spa sono assegnati alle società di cui alle lettere b) e c) del comma 2, conformemente alla definizione del rispettivo oggetto sociale, ai sensi di quanto stabilito dal medesimo comma 2.
      4. La Fondazione, la società RAI Spa e le società da questa controllate predispongono i relativi bilanci in conformità ai princìpi e secondo le modalità di separazione contabile previsti dall'articolo 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Art. 12.
(Abrogazioni).

      1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 per la fase di prima attuazione della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

          a) l'articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206;

          b) gli articoli 17, 20 e 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni;

          c) gli articoli 45 e 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.

      2. A decorrere dalla data di completamento della riorganizzazione di cui all'articolo 11 della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

          a) l'articolo 18, commi 3 e 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112;

          b) l'articolo 47, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Art. 13.
(Disposizioni transitorie e finali).

      1. Fino alla data di effettiva entrata in funzione della Fondazione, e comunque fino alla nomina del suo presidente, alla disciplina del servizio pubblico generale radiotelevisivo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 45 e 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e dell'articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206.
      2. In fase di prima attuazione della presente legge, l'insediamento del consiglio della Fondazione deve avvenire entro novanta giorni dalla costituzione della Fondazione di cui all'articolo 2. Il consiglio della Fondazione è insediato e opera nel pieno delle sue funzioni con almeno nove componenti.
      3. Le disposizioni della presente legge non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Art. 14.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.