• C. 2865 EPUB Proposta di legge presentata il 9 febbraio 2015

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Atto a cui si riferisce:
C.2865 Modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile, in materia di impignorabilità degli animali domestici


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2865


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato ANZALDI
Modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile, in materia di impignorabilità degli animali domestici
Presentata il 9 febbraio 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge intende evitare la pignorabilità, nel caso di debitori insolventi, degli animali domestici.
      Con l'aggravarsi della crisi sono oltre 5.000 i pignoramenti nel nostro Paese ed è già accaduto che tra i beni posti all'asta per pagare i creditori siano finiti anche animali domestici come cani e gatti.
      In base all'articolo 514 del codice di procedura civile non si possono pignorare:

          «1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;

          2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

          3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

          4) (...)

          5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;

          6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia,

nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione».

      Se consideriamo come si siano sviluppati nel corso del tempo sia il sistema normativo che la giurisprudenza a difesa degli animali e contro il loro maltrattamento è del tutto evidente che considerare un animale domestico come una cosa è un'anomalia che va corretta ed è per questo indispensabile un intervento legislativo che modifichi la normativa vigente e che sottragga gli animali domestici alla disponibilità dei creditori tenuto conto di quello che essi rappresentano a livello affettivo e sentimentale.
      In diversi Paesi anche europei, come in Germania, è stato stabilito per legge che gli animali non sono cose e quindi non sono pignorabili.
      Per queste ragioni mi auguro che la Camera dei deputati possa presto affrontare questo problema introducendo una norma di civiltà giuridica.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 514 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
      «6-bis) gli animali domestici».