• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02894/069 premesso che: il decreto-legge n. 1 del 2015 all'articolo 2 reca disposizioni specificamente applicabili a Ilva S.p.A. Il comma 2 del citato articolo disciplina i rapporti intercorrenti...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02894/069presentato daPINNA Paolatesto diGiovedì 26 febbraio 2015, seduta n. 382

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 1 del 2015 all'articolo 2 reca disposizioni specificamente applicabili a Ilva S.p.A. Il comma 2 del citato articolo disciplina i rapporti intercorrenti tra la valutazione del danno sanitario (VDS) e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), ribadendo disposizioni già statuite dal comma 7 dell'articolo I del decreto-legge n. 61 del 2013;
nel dettaglio si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 207 del 2012, la valutazione del danno sanitario deve essere conforme ai criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale del 24 aprile 2013 e non può modificare unilateralmente le prescrizioni dell'AlA (ma consente alla regione competente di chiederne il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006);
il richiamato articolo 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2012, al comma 1 prevede l'obbligo di redazione, con aggiornamento almeno annuale, di un rapporto di valutazione del danno sanitario (anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale) per tutte le aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, inoltre, prevede che tale rapporto sia redatto congiuntamente dall'azienda sanitaria locale e dalla agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competenti per territorio;
l'introduzione della valutazione del danno sanitario rappresenta un importante cambio di rotta nella gestione della difficile situazione dell'Ilva S.p.A. di Taranto, tale nuova misura ha riscritto le priorità pubbliche subordinando gli interessi della produzione al rispetto dell'ambiente e del diritto alla salute. Tuttavia, per garantire tali tutele è necessario che le strutture pubbliche sanitarie ed ambientali coinvolte siano dotate di risorse, strumentali e umane, che permettano di adeguarsi alle nuove esigenze di controllo;
la dotazione organica di ARPA Puglia (costituita da 830 unità) se raffrontata con quella delle agenzie analoghe delle altre regioni, comparabili per popolazione, risulta essere nella maggior parte dei casi inferiore; inoltre, attualmente opera a tempo indeterminato solo il 40 per cento di detta dotazione, pari a 334 operatori. Tali elementi rappresentano rilevanti criticità specialmente in un'area come quella di Taranto sottoposta a una pressione ambientale superiore alla media. Appare dunque difficile fare fronte alle misure, e nello specifico alle attività di controllo e monitoraggio ambientale e per la sicurezza degli impianti industriali, previste dal decreto n. 1 del 2015 e dai precedenti provvedimenti normativi che regolano la questione dello stabilimento pugliese dell'Ilva S.p.A.;
al fine di rendere certo un deciso contrasto ai fenomeni di degrado ambientale e adeguati livelli di tutela della salute pubblica risulta necessario abbreviare i tempi di aggiornamento del rapporto di valutazione del danno sanitario e incrementare il personale tecnico impiegato in tali attività,

impegna il Governo

a sostenere l'impegno straordinario per il rafforzamento della struttura tecnico-amministrativa dell'Arpa Puglia, anche con un intervento legislativo nel primo provvedimento utile.
9/2894/69. (Testo modificato nel corso della seduta). Pinna, Labriola.