Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
C.4/08224 la legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015, all'articolo 1, commi 24-34, che modificano l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, introduce...
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-08224presentato daNIZZI Settimotesto diMartedì 3 marzo 2015, seduta n. 384
NIZZI. —
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
la legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015, all'articolo 1, commi 24-34, che modificano l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, introduce la possibilità per i lavoratori del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e quelli del settore agricolo), che abbiano un rapporto di lavoro continuativo con lo stesso datore di lavoro da almeno sei mesi, di ricevere le quote maturate del proprio TFR direttamente in busta paga;
si tratta di un «trattamento integrativo della retribuzione», denominato Tir, istituito in maniera sperimentale, a partire dal 1o marzo 2015 fino al 30 giugno 2018, e non reversibile, in quanto il lavoratore una volta fatta la sua scelta non potrà revocare il suo consenso fino alla fine del periodo previsto per la sperimentazione;
il Tir ha riguardo esclusivamente al TFR maturando e non anche a quello maturato negli anni precedenti, che resta accantonato. Inoltre, è assoggettato a tassazione ordinaria che, tuttavia, non viene calcolata ai fini della definizione del reddito valido per il bonus Irpef (80 euro in busta paga);
al fine di non gravare sulla liquidità delle aziende, che spesso utilizzano il Tfr dei dipendenti come autofinanziamento, la legge di stabilità prevede per le aziende con meno di 50 dipendenti la possibilità di accedere a un finanziamento assistito da garanzia presso un istituto di credito. Tale previsione dovrà essere definita da un accordo quadro tra il Governo e l'Abi, che risulta tuttora in preparazione;
il Tfr in busta paga sarà liquidato a partire dal mese successivo a quello della richiesta nelle aziende con più di 50 dipendenti e tre mesi dopo in quelle con meno di 50 dipendenti;
secondo la Fondazione studi dei consulenti del lavoro la scelta del Governo di prevedere una tassazione ordinaria delle quote del TFR in busta paga anziché quella separata sarà conveniente solo per i lavoratori con un reddito fino a 15.000 euro, mentre subiranno un aggravio fiscale quelli al di sopra di questa soglia;
secondo la succitata Fondazione, fino a 15.000 euro di reddito l'aliquota con la quale verrebbe tassato il Tfr in busta paga rispetto a quello che si ottiene alla fine del rapporto di lavoro sarebbe la stessa al 23 per cento, mentre dopo questa soglia l'imposizione arriverebbe a una soglia del 38 per cento, con un aggravio di tasse di circa 300 euro annui;
entro la fine di gennaio 2015, stando al dettato della legge, il Governo avrebbe dovuto varare un decreto (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) per definire le modalità di adesione da parte dei lavoratori, nonché i criteri di funzionamento del fondo di garanzia di ultima istanza dello Stato presso l'Inps e il modello per la richiesta dell'attivazione della prestazione, che risulta ancora in fase di preparazione –:
a che punto sia l’iter del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui in premessa e per quali ragioni il Governo, nonostante il periodo di sperimentazione sia già iniziato il 1o marzo 2015, non abbia ancora ottemperato a quanto previsto dalla legge;
se questo ritardo possa inficiare il periodo della sperimentazione, specialmente in merito all'accesso ai finanziamenti bancari che, senza un accordo con l'Abi, rischiano di destabilizzare la fragile economia delle imprese, in special modo di quelle al di sotto dei cinquanta dipendenti;
quali ragioni abbiano persuaso il Governo a prevedere la tassazione ordinaria sulle quote di Tfr, rendendo questa agevolazione in busta paga troppo onerosa dal punto di vista contributivo per i lavoratori al di sopra dei 15 mila euro di reddito annui, e se non ritenga di dover assumere iniziative correttive, al fine di rendere più equanime il ricorso al Tfr in busta paga per tutti i lavoratori;
se non ritenga il Governo che, escludendo dal calcolo contributivo previdenziale e assistenziale, le quote di Tfr in busta paga si possa creare negli anni uno stravolgimento del sistema del calcolo contributivo vigente, determinando in futuro delle ingiustizie sociali che potrebbero alterare tutto il sistema della previdenza sociale del nostro Paese. (4-08224)