• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/01731 PICCOLI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che: gli impianti sciistici di risalita rappresentano un fattore essenziale dell'economia delle regioni e delle...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01731 presentata da GIOVANNI PICCOLI
giovedì 5 marzo 2015, seduta n.404

PICCOLI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

gli impianti sciistici di risalita rappresentano un fattore essenziale dell'economia delle regioni e delle province montane e una fonte di occupazione in molteplici attività legate al turismo;

il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" ("sblocca Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, contiene, all'articolo 31-bis, disposizioni relative all'operatività degli impianti a fune;

nello specifico stabilisce che, alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano i termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985 ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 6 mesi a far data dall'11 novembre 2014 (data dell'entrata in vigore della legge di conversione). Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non è scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica da parte dei competenti uffici ministeriali della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio. Possono godere dei benefici anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre 2 anni a far data dall'11 novembre 2014, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio;

il termine di maggio 2015 per l'emanazione del decreto ministeriale è prossimo ed è importante che tale termine non subisca proroghe per non danneggiare gli operatori turistici e i fruitori degli impianti,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo intenda rispettare il termine previsto dall'articolo 31-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, per l'emanazione del decreto;

se non ritenga opportuno coinvolgere, in sede di predisposizione del decreto, l'Associazione nazionale esercenti funiviari (ANEF) al fine di recepire le eventuali indicazioni operative utili a rendere chiaro ed effettivamente applicabile il provvedimento stesso.

(3-01731)