• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02613-A/015 premesso che: il disegno di legge recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02613-A/015presentato daMURA Rominatesto diLunedì 9 marzo 2015, seduta n. 387

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione ha profondamente modificato la composizione del «nuovo» Senato delle Autonomie;
il disegno di legge costituzionale modifica le disposizioni dei Titoli I, II, III, V e VI della Parte seconda della Costituzione e delle disposizioni finali;
la riforma prevede, tra le altre cose, che in luogo degli attuali 315 senatori, a Palazzo Madama siederanno 100 eletti così ripartiti: 74 consiglieri regionali, 21 sindaci, 5 personalità illustri nominate dal Presidente della Repubblica;
saranno i Consigli regionali a scegliere i senatori, con metodo proporzionale, fra i propri componenti. Inoltre le regioni eleggeranno ciascuna un altro senatore scegliendolo tra i sindaci dei rispettivi territori, per un totale, quindi, di 21 primi cittadini;
la ripartizione dei seggi tra le varie Regioni avverrà «in proporzione alla loro popolazione», ma nessuna Regione potrà avere meno di due senatori. La durata del mandato di questi ultimi sarà di sette anni e non sarà ripetibile. Andranno quindi a sostituire i senatori a vita e saranno scelti con gli stessi criteri di oggi, ovvero «cittadini che hanno illustrato la patria per i loro altissimi meriti»;
il meccanismo di elezione dei sindaci, in particolare, presenta elementi di criticità come evidenziato dal dibattito che si è svolto nel corso dei lavori nelle commissioni Affari Costituzionali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
come è stato osservato da alcuni costituzionalisti, anche nel corso delle audizione nelle Commissioni Affari Costituzionali nei due rami del Parlamento, Presidenti delle Giunte regionali e i sindaci dei Comuni capoluogo appartengono a un diverso circuito rappresentativo e non possono essere riconducibili, anche nei meccanismi di elezione, a un generico regionalismo che pure la nuova riforma intende promuovere come elemento centrale del nuovo Senato delle Autonomie;
la stessa Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI), pur apprezzando la riforma, ha espresso riserve per la drastica riduzione dei rappresentati di città e Comuni nel nuovo Senato delle Autonomie e ha chiesto che sia assicurata una effettiva rappresentatività dei sindaci metropolitani e delle città capoluogo di Regione, nonché di una congrua rappresentanza di sindaci espressione del sistema dei Comuni, anche attraverso meccanismi di elezione che non sia interamente delegati alle Regioni;
poiché il nuovo Senato non può essere considerato sic et simpliciter una «Camera delle Regioni», così come la definì Emilio Lussu nell'Assemblea Costituente, è opportuno che l'elezione dei rappresentanti regionali e dei comuni, nella fattispecie i sindaci, – un aspetto che alcuni costituzionalisti hanno evidenziato commentando il disegno di legge di riforma – sia trattata con meccanismi diversi, anche per non mortificare il ruolo che le autonomie locali hanno nel nostro ordinamenti giuridico e istituzionale;
la riforma intende conciliare, attraverso il nuovo Senato, il raccordo tra Stato e autonomie, rafforzando positivamente il ruolo delle Regioni. In questo quadro, diventa importante, e a maggiore ragione, valorizzare il ruolo e il protagonismo dei Comuni evitando che subiscano «quasi passivamente» la decisione attuata dal livello istituzionale regionale;
nell'ambito del nuovo modello di governance costituzionale, che semplifica e armonizza il contesto autonomistico italiano, sarebbe, pertanto, opportuno, introdurre spazi e momenti di concertazione e condivisione che evitino che l'integrazione della rappresentanza tra istituzioni regionali e comunali, favorisca o consenta, esclusivamente, aggregazioni su base politica;
l'aggregazione su base di rappresentanza degli enti locali può essere esaltata garantendo, invece, le logiche territoriali, attraverso, magari, un rappresentante per i piccoli comuni (quelli di montagna, ad esempio), uno per i comuni medi e uno o più rappresentanti per i comuni maggiori, con processi di elezione non riconducibili esclusivamente alle Regioni;
nell'impossibilità di costituzionalizzare la Conferenza Stato Città e autonomie locali, si potrebbe, nell'ambito del nuovo meccanismo di elezione dei sindaci nel nuovo Senato delle Autonomie, così come delineato dal nuovo testo di riforma, conferire ruolo all'Associazione nazionale dei comuni italiani,

impegna il Governo:

a farsi parte attiva, allorquando le nuove norme costituzionali entreranno in vigore, al fine di introdurre, nel meccanismo di elezione, da parte delle Regioni, dei 21 sindaci nel nuovo Senato delle Autonomie – così come stabilito dal disegno di legge in esame – una forma di consultazione con l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia in ciascuna regione, in modo da rispettare il ruolo che la Costituzione attribuisce alle autonomie locali nel nostro ordinamento giuridico;
a favorire l'integrazione della rappresentanza tra Regioni e Comuni nel nuovo Senato delle Autonomie, favorendo la logica territoriale attraverso meccanismi di elezione che vedano la partecipazione diretta o indiretta delle associazioni di rappresentanza dei comuni.
9/2613-A/15. Mura.