• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02613-A/067 premesso che: l'articolo 15 del disegno di legge costituzionale ha apportato modifiche all'articolo 75 della Costituzione in tema di referendum abrogativi prevedendo, in particolare,...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02613-A/067presentato daCAPEZZONE Danieletesto diLunedì 9 marzo 2015, seduta n. 387

La Camera,
premesso che:
l'articolo 15 del disegno di legge costituzionale ha apportato modifiche all'articolo 75 della Costituzione in tema di referendum abrogativi prevedendo, in particolare, due quorum di validità differenti a seconda che la proposta referendaria sia stata avanzata da cinquecentomila o ottocentomila elettori: nel primo caso la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, mentre nel secondo se ha partecipato la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi;
attualmente il procedimento per la presentazione delle richieste referendarie previste dalla Costituzione è dettato dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni. La normativa, come ben noto a coloro che in questi decenni hanno cercato di utilizzare tale strumento di democrazia diretta, risulta ormai inadeguata e tortuosa;
accanto ad ostacoli procedurali, la raccolta delle sottoscrizioni dei cittadini elettori in calce a quesiti referendari è resa difficoltosa da ulteriori impedimenti quali l'assenza di un servizio pubblico di autenticazione, le difficoltà di molti Comuni nell'adempiere ai loro obblighi, la mancanza di una adeguata informazione istituzionale, a cominciare da quella offerta dal servizio pubblico radiotelevisivo;
il combinato disposto delle modifiche costituzionali apportate e di una normativa di riferimento vetusta rischiano di accentuare un dato di fatto ormai acclarato: solo in condizioni straordinarie i comitati promotori riusciranno a raggiungere la soglia minima prevista di firme debitamente autenticate e certificate, rendendo quasi impossibile il raggiungimento delle ottocentomila sottoscrizioni necessarie per far scattare la previsione dell'ulteriore quorum introdotto dal quarto comma del novellato articolo 75 della Costituzione;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di tipo normativo e indipendentemente all'approvazione definitiva del disegno di legge costituzionale, volta ad adeguare ai tempi e alle nuove tecnologie le procedure previste dalla legge n. 352 del 1970, introducendo modalità semplificate di autenticazione e certificazione delle firme, cominciando da una puntuale disciplina della sottoscrizione per via telematica dei referendum popolari.
9/2613-A/67. Capezzone.