• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/08375 con una sentenza, a giudizio dell'interrogante, a dir poco sorprendente, la Corte dei conti, Sez. I centrale di appello, in data 4 febbraio 2015 ha ritenuto esente da responsabilità erariale...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08375presentato daCATANOSO Basiliotesto diMercoledì 11 marzo 2015, seduta n. 389

CATANOSO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri . — Per sapere – premesso che:
con una sentenza, a giudizio dell'interrogante, a dir poco sorprendente, la Corte dei conti, Sez. I centrale di appello, in data 4 febbraio 2015 ha ritenuto esente da responsabilità erariale per avere corrisposto a diversi membri della sua segreteria personale, provenienti dall'esterno e privi di laurea, il trattamento economico previsto per il personale laureato l'allora presidente della provincia di Firenze Matteo Renzi;
il professore di diritto amministrativo Giovanni Virga, dal sito Lexitalia.it, ha scritto un articolo illuminante e chiarificatore, a giudizio dell'interrogante, sulla merito della sentenza;
una sentenza questa che, nonostante la notorietà del personaggio politico in questione e le molteplici cariche ricoperte, forse sarebbe passata sotto silenzio, se non fosse stato per il fatto che il diretto interessato, in una newsletter del 6 febbraio 2015, non l'avesse citata quale esempio del fatto che, alla fine la giustizia trionfa;
ma anche tale notizia è stata riportata solo dalle edizioni locali dei quotidiani nazionali. Inoltre, per quel che più rileva, nessuno sembra abbia letto la (per la verità scarna) motivazione della sentenza;
una sentenza, a giudizio dell'interrogante e del professore Virga, sorprendente non tanto per l'esito, quanto per iter argomentativo utilizzato, che finisce addirittura per definire l'attuale Presidente del Consiglio un «non addetto ai lavori», non in grado di percepire le illegittimità del proprio operato (di qui l'assoluzione per mancanza dell'elemento psicologico, essendo stata esclusa invece la cosiddetta «esimente politica»);
per una migliore comprensione della sentenza è bene riassumere i fatti, quali risultano dal testo della sentenza stessa;
il giudizio di responsabilità era stato intrapreso nei confronti dell'allora presidente della provincia di Firenze Matteo Renzi e diversi altri soggetti per un presunto danno subito dall'amministrazione provinciale di Firenze, quantificato in euro 2.155.038,88, in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato illegittimamente incardinati con estranei all'amministrazione medesima;
il presidente Renzi era stato condannato in primo grado per aver concorso con colpa grave alla formazione di talune delibere giuntali attributive di un trattamento economico superiore al dovuto (personale privo di laurea e asseritamente sfornito di un valido percorso sostitutivo che sarebbe stato retribuito con il trattamento normalmente previsto per il personale laureato), per un danno computato complessivamente in euro 14.535,12. La sentenza non spiega perché, da un danno iniziale di oltre 2 milioni di euro, per Renzi si era arrivati ad una condanna per 14 mila euro e rotti;
sostanzialmente l'imputazione risiedeva nella circostanza che il Renzi «non avrebbe applicato e rispettato i criteri generali dell'azione amministrativa ed aveva consentito, malgrado l'evidente irrazionalità, che venisse retribuito con il trattamento normalmente previsto per il personale laureato, personale non solo privo di laurea ma anche sfornito di un valido percorso sostitutivo»;
la sentenza in parola ha preliminarmente ricordato che i provvedimenti di che trattasi erano stati assunti anche sulla scorta di quattro pareri di regolarità tecnica e amministrativa rinvenibile nella nota del Segretario generale del 23 luglio 2004, nella proposta del responsabile dell'ufficio risorse umane del 26 luglio 2004, nel parere di regolarità tecnica e nel parere di regolarità contabile. Successivamente gli inquadramenti ed i relativi trattamenti retributivi di che trattasi erano stati ritenuti legittimi dalla responsabile dell'ufficio selezione del personale con la determina del 29 luglio 2004 e i contratti relativi erano stati stipulati dal dirigente dell'area gestione risorse umane. Da notare le date: in nemmeno 7 giorni sono stati acquisiti ben quattro pareri, si è ottenuto il nulla osta del dirigente dell'area risorse umane e sono stati stipulati i contratti di lavoro;
ammette lealmente la sentenza in parola che è vero che il presidente Renzi aveva indicato nominativamente i componenti della propria segreteria, cosa del resto assai naturale tenuto conto del rapporto fiduciario intercorrente tra il personale di tale ufficio ed il presidente della provincia; è inoltre pur vero che il presidente Renzi ha preso visione dei relativi curricula, rendendolo ciò consapevole del livello culturale degli interessati; è vero infine che i provvedimenti erano a firma del presidente della provincia;
ciò nonostante, secondo i giudici contabili di appello, non può non considerarsi il fatto che l'istruttoria amministrativa, i pareri (ben quattro) resi nell'ambito dei procedimenti interessati e i relativi contratti erano stati curati dall’entourage amministrativo e dalla struttura amministrativa provinciale che avevano sottoposto all'organo politico una documentazione corredata da sufficienti, apparenti garanzie tanto da indurre ad una valutazione generale di legittimità dei provvedimenti in fase di perfezionamento;
nella specie quindi, pur non ricorrendo gli estremi della cosiddetta «esimente politica», il collegio ha ritenuto di poter rilevare l'assenza dell'elemento psicologico sufficiente a incardinare la responsabilità amministrativa, in un procedimento amministrativo assistito da garanzie i cui eventuali vizi appaiono di difficile percezione da parte di un «non addetto ai lavori» (sic) quale sarebbe il presidente Renzi;
insomma, secondo la sentenza, il Renzi, in perfetta buona fede, sarebbe stato «raggirato» dal suo entourage amministrativo. Si apprende inoltre, tramite la sentenza, che l'attuale Presidente del Consiglio, pur essendo in possesso di una laurea in giurisprudenza, sarebbe un «non addetto ai lavori» che si fida ciecamente degli apparati burocratici (che quindi sono stati giustamente condannati in primo grado) e che non è in grado nemmeno di rilevare che al personale privo di laurea da lui assunto in via fiduciaria non può essere corrisposto il trattamento economico previsto per i laureati;
sulla base di queste motivazioni, il collegio ha ritenuto dunque di poter escludere la sussistenza della responsabilità amministrativa in capo al presidente Matteo Renzi per insussistenza dell'elemento psicologico, ritenendo assorbita in tale valutazione ogni altra eccezione e contestazione contenuta nell'atto di appello. Pertanto, il Collegio stesso, in riforma delle pronunce impugnate, ha dichiarato assolto Matteo Renzi dagli addebiti contestatigli;
alla luce delle motivazioni della sentenza si comprende meglio la portata del principio di separazione tra politica ed amministrazione. Questo principio serve anche a mandare assolti nei giudizi di responsabilità i politici di vertice i quali, essendo «non addetti ai lavori» (e cioè non facendo parte dell'apparato burocratico che tende talvolta tranelli ed imboscate), non possono essere ritenuti responsabili degli atti da loro adottati;
se la Corte dei conti definisce il Presidente del Consiglio dei ministri un «non addetto ai lavori» a dispetto della laurea in giurisprudenza, opportunità politica vorrebbe che lo stesso ne prendesse atto, piuttosto che felicitarsene su twitter o su qualche altro social network, per non dire su tutti i social network;
incidentalmente va ricordato che il presidente del collegio che ha emesso la sentenza di assoluzione del Presidente del Consiglio è stato indicato come procuratore generale della Corte dei conti sei giorni dopo la pubblicazione della stessa;
la diversità e la disparità di trattamento nei riguardi di ben altri e meno potenti amministratori locali da parte dei giudici della Corte dei conti, ad avviso dell'interrogante, è evidente;
il caso Renzi, secondo quanto consta all'interrogante, è assolutamente peculiare. Di norma gli altri amministratori pubblici sono stati, giustamente, condannati per danno erariale e ne hanno pagato le conseguenze con l'esclusione dai pubblici uffici, oltre che con le altre conseguenze previste dall'ordinamento giuridico –:
se non intenda adottare iniziative normative per definire in modo più chiaro ed univoco la responsabilità degli organi politici di vertice degli enti territoriali per gli atti compiuti in tale veste, anche rispetto a quella dei soggetti amministrativi che hanno compiuto la relativa istruttoria. (4-08375)