• C. 81 EPUB Proposta di legge presentata il 15 marzo 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.81 Modifica all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di porto e uso di armi durante rievocazioni storiche e manifestazioni folcloristiche


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 81


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PLANGGER, ALFREIDER, GEBHARD, SCHULLIAN
Modifica all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di porto e uso di armi durante rievocazioni storiche e manifestazioni folcloristiche
Presentata il 15 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! L'applicazione della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, nel corso di questi anni di vigenza, ha messo in luce più di una stortura e difficoltà interpretativa, a cui la presente proposta di legge intende ovviare soltanto per una piccola parte, ma che riteniamo meritoria di un'attenzione particolare.
      Si intende infatti, attraverso una modifica della normativa vigente, permettere una disciplina più trasparente e razionale in materia di armi di vecchia data e delle loro repliche ad avancarica.
      La legislazione attuale in materia di armi è il frutto della stratificazione, malamente armonizzata, di una lunga serie di norme e disposizioni di varia natura, che ha le sue origini nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e nel relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; a questi atti normativi si sono aggiunti nel tempo, per citare i principali provvedimenti, la citata legge n. 110 del 1975; la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio; le varie norme contro la criminalità organizzata (a partire dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia); una miriade di circolari dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del commercio con l'estero; il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, che recepisce la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
      Questa giungla normativa (cui naturalmente bisogna aggiungere gli articoli 699, 700, 701 e 704 del codice penale) ha costretto in parecchi casi, a causa della scarsa chiarezza del dettato legislativo, a un comportamento addirittura extralegale o illegale tanti onesti cittadini il cui unico intento era, invece, quello di attenersi al rispetto della legge; l'esempio classico è quello dei collezionisti di armi antiche, spesso costretti a vere e proprie «acrobazie» per il possesso di armi la cui pericolosità sociale, come è facilmente dimostrabile, è praticamente inesistente.
      Tra l'altro, il particolare rigore del sistema sanzionatorio, introdotto nello specifico con la legge n. 110 del 1975, poteva trovare la sua giustificazione negli anni dell'emergenza, come furono quelli a cavallo della metà degli anni ’70, periodo, come è a tutti noto, caratterizzato da numerosissimi atti di violenza politica di natura terroristica. L'allarme sociale provocato da gravissimi attentati con morti e feriti, come la preoccupazione per lo svolgersi di manifestazioni pubbliche dove frequentemente veniva segnalata la presenza di armi proprie e improprie, hanno certamente, in quel contesto, giustificato una normativa poco garantista ed eccessivamente restrittiva.
      È evidente a tutti, però, che oggi si ravvisa l'opportunità di un intervento del legislatore nel senso di una maggiore permissività nei confronti dei collezionisti di armi antiche o di quanti ricorrano ad armi di vecchi tempi per lo svolgimento di alcune delle tante manifestazioni folcloristiche, e sarebbe francamente assurdo continuare a mantenere in vigore norme insensate e fuori del tempo, a tutela di un ordine pubblico che non è minimamente minacciato da armi il più delle volte inoffensive.
      Neppure la crescente minaccia proveniente dalla criminalità organizzata, che ha finito per sostituire quella di stampo terroristico, può giustificare ancora la severità delle norme in materia di armi usate nel passato più o meno lontano.
      Archibugi, alabarde e spadoni non sono mai stati e mai saranno le armi della mafia o dei terroristi, e proibire il loro uso in occasioni di cortei in costume non ha alcun senso. Si tratta di un anacronismo ingiustificato, come è dimostrato dalla vicenda degli Schützen. Gli appartenenti a questa associazione in Austria e in Baviera possono partecipare liberamente alle manifestazioni pubbliche autorizzate nei loro costumi tipici, portando con sé le spade e i fucili storici, mentre agli Schützen che risiedono nel Sud Tirolo, a pochi chilometri di distanza, questo non è permesso. Gli Schützen sudtirolesi e trentini, parte integrante degli Schützen tirolesi, vantano una tradizione che risale al XIII secolo. Portare un'arma, la sciabola per gli ufficiali e il fucile a canna corta per gli altri Schützen, costituisce da secoli un particolare privilegio dei tirolesi. Pertanto i fucili a canna corta e le sciabole rappresentano armi storiche che non servono a scopi militari, ma che costituiscono il simbolo di una tradizione.
      Merita segnalare che l'introduzione di tali oggetti nella classificazione ministeriale del 1999 quali strumenti di segnalazione non risolve il problema degli Schützen dell'Austria e della Baviera che non possono sfilare con le loro armi di vecchia data in Italia, mentre ciò è stato reso possibile all'estero grazie a un accordo intergovernativo tra Germania e Austria.
      Con la presente proposta di legge si tratta insomma di fare un ulteriore passo in avanti lungo la direzione di marcia che conduce fuori dalla legislazione d'emergenza, come già aveva iniziato a fare il legislatore con l'articolo 5 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, il quale stabilisce che «La detenzione, la collezione ed il trasporto di armi antiche inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile della punta o del taglio, ovvero dei congegni di lancio o di sparo, sono consentiti senza licenza o autorizzazione».
      La presente proposta di legge non intende aggravare il caos normativo che regna in questo settore. Essa si limita semplicemente a stabilire, per alcuni casi elencati con estrema chiarezza, una deroga all'articolo 4 della citata legge n. 110 del 1975. Tale articolo stabilisce infatti il divieto di portare armi «nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza». Ora il divieto di circolare armati (ambulare cum telo intra urbem) ha trovato costante conferma nel corso di secoli, mediante l'emanazione di norme penali divenute sempre più rigorose dopo l'invenzione delle armi da fuoco e la cui specifica finalità si è naturalmente modificata in funzione dell'evolversi dei tempi. Sicché, l'intento di impedire sedizioni e altri crimini politici violenti all'interno dello Stato, che ha costituito l'oggetto della tutela penale proprio del diritto romano, si è trasformato nella prevenzione dei delitti contro la vita e l'incolumità (vedi alla voce di Vico Vincenzi, Armi, in Enciclopedia Giuridica Treccani, 1990). Princìpi perfettamente legittimi a cui si intende derogare unicamente per consentire, in occasione di rievocazioni storiche e di manifestazioni folcloristiche, il porto e l'uso con cartucce a salve delle armi fabbricate anteriormente al 1950 e delle loro repliche ad avancarica. Parimenti nei casi suddetti è consentito il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti.
      Portare le armi impiegate dagli antenati fa parte di una particolare identità storica di molte collettività del nostro Paese. L'approvazione della presente proposta di legge quindi riconoscerebbe questa realtà e sarebbe coerente con la tendenza in atto in molti Stati europei (ad esempio l'Austria, la Germania, i Paesi Bassi, il Belgio, il Regno Unito eccetera) che permettono di portare liberamente le armi storiche.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al settimo comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, in occasione di rievocazioni storiche e di manifestazioni folcloristiche o commemorative, agli aderenti alle associazioni tradizionali e culturali, riconosciute ai sensi della legge, è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche ad avancarica, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'associazione interessata sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Parimenti in tali casi è consentito il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti».