• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/01765 SANTANGELO, BERTOROTTA, PUGLIA, CAPPELLETTI, SERRA, SCIBONA, MARTON, CRIMI, PAGLINI, DONNO, MANGILI, BULGARELLI - Al Ministro della giustizia - Premesso che: l'articolo 3 del decreto...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01765 presentata da VINCENZO SANTANGELO
giovedì 12 marzo 2015, seduta n.410

SANTANGELO, BERTOROTTA, PUGLIA, CAPPELLETTI, SERRA, SCIBONA, MARTON, CRIMI, PAGLINI, DONNO, MANGILI, BULGARELLI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

l'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, consente agli enti locali, in forma singola o come unioni di Comuni, di farsi carico del mantenimento degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi del decreto medesimo, recante revisione delle circoscrizioni giudiziarie e uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148. L'articolo 3, comma 2, prevede che gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere, nei tempi prescritti dalla legge, il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo, messo a disposizione dagli enti medesimi;

risulta agli interroganti che molti enti locali abbiano attivato le procedure per il mantenimento previste dalla legge, assegnando tuttavia presso gli uffici del giudice di pace un contingente di personale comunale inferiore a quello previsto dalla pianta organica ministeriale. Risulta altresì che alcuni Comuni abbiano destinato a tali incarichi personale con contratto precario o che comunque svolge contrattualmente un orario di lavoro inferiore a quello necessario e richiesto per la pianta organica della precedente gestione ministeriale. Risulta, infine, che il personale comunale abbia talvolta potuto contare su un periodo di affiancamento, da parte degli impiegati ministeriali uscenti, quantitativamente o qualitativamente insufficiente;

tale situazione è riscontrabile, in base a numerose segnalazioni dei cittadini e degli operatori della giustizia, nell'ambito di specifici uffici del giudice di pace in Sicilia, segnatamente quello di Menfi (Agrigento), ma è diffusa anche in altre realtà sul territorio nazionale. Il risultato di tale situazione è che attualmente gli uffici del giudice di pace mantenuti dagli enti locali dispongono di personale insufficiente, mentre quelli gestiti direttamente dal Ministero della giustizia, pur collocati nella medesima circoscrizione o circondario, registrano talvolta un surplus di personale amministrativo, in quanto vi sono state trasferite le unità amministrative degli uffici soppressi. È ad esempio il caso del giudice di pace di Sciacca (Agrigento), rispetto a quello, già citato, di Menfi. In altre circostanze, invece, il personale amministrativo dipendente degli enti locali assegnato a gestire gli uffici mantenuti ai sensi del richiamato articolo 3 non ha ricevuto la necessaria formazione. Si corre, a parere degli interroganti, il serio rischio che gli uffici del giudice di pace mantenuti dagli enti locali possano chiudere;

gli stessi giudici di pace, unitamente ai presidenti dei tribunali territorialmente competenti, hanno più volte messo a conoscenza il Ministero delle criticità evidenziate. Il Ministero ha predisposto alcune circolari ministeriali che però non sono risultate dirimenti ed anzi, per la loro formulazione, hanno ingenerato dubbi interpretativi circa l'iter del passaggio degli uffici dal Ministero ai Comuni. Le più recenti circolari del 2014 fanno seguito al provvedimento ministeriale del 10 novembre 2014, con cui il Ministero ha ufficializzato la lista degli uffici mantenuti dagli enti locali. Nella circolare 17 novembre 2014 emanata dalla direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, al punto 3 (significativamente rubricato "Criticità nella fase di avvio") si afferma che il giudice di pace coordinatore, d'intesa con il presidente del tribunale competente, è autorizzato ad individuare tutte le soluzioni organizzative più idonee, prevedendo espressamente che ci si possa avvalere delle risorse dell'amministrazione giudiziaria per risolvere le problematiche operative;

la circolare del 17 dicembre 2014 del capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, nel ribadire il principio dell'assoluta autosufficienza gestionale, esclude la possibilità di utilizzare, ancorché temporaneamente, il personale dell'amministrazione della giustizia per il funzionamento degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 156. A giudizio di molti operatori, inoltre, tale circolare non ha chiarito la necessità di mantenere il contingente numerico di personale previsto dalla pianta organica ministeriale;

a giudizio degli interroganti appare opportuno, in riferimento ad un corretto passaggio al nuovo assetto gestionale, che sia affrontata tempestivamente una situazione di paradossale squilibrio che rischia di crearsi tra gli uffici mantenuti dagli enti locali e gli analoghi uffici ministeriali, rendendo difficoltosa l'attuazione di una previsione di legge,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti, con riferimento alle difficoltà registrate dall'ufficio del giudice di pace di Menfi, e quali iniziative intenda approntare al fine di porvi rimedio;

se le criticità nella fase di passaggio al nuovo assetto gestionale siano riscontrabili solamente nell'ambito della Sicilia ovvero se si registrino in altre zone del territorio nazionale;

se non ritenga opportuno, sciogliendo i dubbi interpretativi emersi, impartire apposite direttive al fine di consentire espressamente e, ove già attivato, prevedere il prolungamento del periodo di affiancamento dei dipendenti comunali da parte di dipendenti ministeriali di categoria corrispondente a quella rimasta scoperta, per un periodo di almeno 6 o 12 mesi, così da consentire al personale amministrativo comunale di completare un adeguato processo di formazione e gestire efficacemente l'ufficio anche in condizioni di carenza di personale.

(3-01765)