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Atto a cui si riferisce:
C.5/00378 l'articolo 31, commi 45 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n, 448 — legge finanziaria del 1999 — ha dato la facoltà ai comuni di cedere in proprietà le aree comprese nei Peep (Piani...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 19 giugno 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00378

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede al Governo un'iniziativa normativa urgente volta ad addivenire alla definizione di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale per la determinazione del prezzo di acquisto delle aree comprese nei piani di edilizia economica e popolare.
Al riguardo, l'Agenzia del demanio fa presente che le aree ricomprese nei piani di edilizia economica e popolare sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi ed entrano a far parte del patrimonio indisponibile di tali enti.
Ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il comune concede il diritto di superficie per la costruzione di alloggi appartenenti alla tipologia edilizia sopra indicata e la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari di alloggi dietro pagamento di un corrispettivo determinato dal comune nella misura del 60 per cento delle indennità di esproprio, da calcolarsi ai sensi delle leggi vigenti (articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327).
Dal quadro normativo sopra riportato risulta che la materia non presenta profili di competenza di questa Agenzia, trattandosi di procedimenti di alienazione di aree appartenenti agli enti locali nonché della definizione di parametri per la determinazione dei relativi corrispettivi, riguardo ai quali utili elementi potranno essere forniti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti.