• Testo DDL 1747

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Atto a cui si riferisce:
S.1747 Disposizioni relative all'obbligo per esercenti, commercianti, professionisti ed Aziende di dotarsi, a partire dal 30 giugno 2014, di adeguati strumenti di pagamento elettronici per pagamenti superiori ai 30 euro


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1747
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori AIELLO, GENTILE, BILARDI e DI GIACOMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 2015

Disposizioni relative all'obbligo per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici per pagamenti superiori
ai 30 euro

Onorevoli Senatori. -- Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto, all'articolo 15, commi 4 e 5, l'obbligo del pagamento elettronico delle prestazioni professionali. In particolare, l'originaria versione del suddetto decreto prevedeva, a partire dal 1º gennaio 2014, l'obbligo, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Il decreto-legge precisava che «con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati» con possibilità di disporre «l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili».

In attuazione della suddetta previsione normativa, dopo una successione di proroghe, in data 30 giugno 2014 è entrato in vigore l'obbligo per esercenti, commercianti, professionisti ed aziende di dotarsi di POS, al fine di consentire ai fruitori dei servizi il pagamento delle prestazioni professionali che superino i 30 euro mediante strumenti di pagamento elettronici.

La suddetta normativa, tuttavia, appare incompleta atteso che, da un lato, non ha previsto alcuna agevolazione per coloro che abbiano provveduto a dotarsi di tali strumenti di pagamento e, dall'altro, non ha previsto alcuna sanzione laddove il professionista, commerciante, esercente o l’azienda non si adegui alla previsione e, quindi, non disponga degli strumenti idonei a consentire il pagamento mediante POS.

Il presente disegno di legge è volto quindi sia a «premiare» il professionista, commerciante, esercente o l’azienda che, in adempimento della normativa, abbia provveduto a dotarsi degli strumenti elettronici di pagamento, sia a tutelare il consumatore e fruitore del servizio nel caso in cui si veda negata la legittima possibilità di procedere al pagamento mediante strumenti elettronici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Benefici fiscali derivanti dall'uso di strumenti di pagamento elettronici)

1. I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che, in adempimento dei commi 4 e 5 dell’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, utilizzano quale forma di pagamento gli strumenti elettronici di cui ai medesimi commi 4 e 5, hanno diritto ad agevolazioni fiscali consistenti nella detrazione dall'imponibile reddituale del costo percentuale di ciascuna transazione eseguita per il tramite dei suddetti strumenti di pagamento.

Art. 2.

(Sanzioni derivanti dal mancato rispetto dell'obbligo di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici)

1. Ai soggetti di cui all’articolo 1, sui quali, ai sensi del citato articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, grava l'obbligo di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici per pagamenti superiori a 30 euro e che ancora non abbiano provveduto a munirsi di adeguati mezzi a tale scopo destinati, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad euro 500, con obbligo di adeguarsi alle vigenti previsioni normative in materia entro trenta giorni dalla notifica della sanzione stessa.

2. L’irrogazione della sanzione di cui al comma 1 ha luogo a seguito di segnalazione da parte del fruitore del servizio cui sia stata negata la possibilità di pagare per il tramite di strumenti elettronici importi superiori a 30 euro. A tal fine, l'utente del servizio deve segnalare la violazione di legge ai competenti uffici della Guardia di finanza, i quali provvedono alle opportune verifiche e alla conseguente irrogazione della sanzione amministrativa, laddove sia stata accertata la violazione di legge. I controlli afferenti la dotazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 1 di adeguati strumenti di pagamento elettronici possono avere luogo anche su impulso della stessa Guardia di finanza senza necessità di preventive segnalazioni, con conseguente irrogazione di sanzione amministrativa laddove venga accertata la violazione.

3. Entro i sessanta giorni successivi alla notifica del provvedimento sanzionatorio di cui al comma 1, il soggetto sanzionato deve dare comunicazione, all'ufficio che ha irrogato la sanzione, dell'avvenuto adeguamento con le modalità comunicate nella sanzione notificata.

4. In caso di mancata comunicazione o nel caso in cui, entro il termine di cui al comma 3, il soggetto sanzionato non provveda a dotarsi di strumenti di pagamento elettronici secondo la normativa vigente o a darne comunicazione, è irrogata a suo carico una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo della sanzione di cui al comma 1, con termine di ulteriori trenta giorni per conformarsi alle previsioni normative.

5. Qualora, trascorso il termine di cui al comma 4, il soggetto sanzionato non provveda a dotarsi di strumenti di pagamento elettronici, è disposta, da parte della Guardia di finanza, la sospensione dell'attività professionale e commerciale sino al completo adeguamento alla normativa in materia.