Testo DDL 1766
Atto a cui si riferisce:
S.1766 Modifica della tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di tartufi
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2015
Modifiche alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di tartufi
Onorevoli Senatori. -- Il settore produttivo del tartufo attraversa ormai da tempo problemi di varia natura. Tra questi il più grave è sicuramente quello relativo all'inquadramento merceologico e fiscale nella normativa vigente che tuttora non riconosce l'appartenenza piena e senza ambiguità di tale prodotto ai prodotti agricoli.
Nonostante il tartufo sia ormai da decenni un prodotto coltivabile, disciplinato dall'articolo 3 della legge n. 752 del 1985 in materia di raccolta e commercializzazione, non appare a tutt'oggi nell'elenco dei prodotti agricoli di cui alla tabella A, parte I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con tutti gli effetti giuridici e fiscali conseguenti.
L'esclusione del tartufo dalla stessa tabella, benché comprensibile nel 1972, ovvero quando ancora il tartufo non era coltivabile, risulta assolutamente inaccettabile oggi, soprattutto in considerazione dei numerosi aggiornamenti in materia fiscale che il legislatore ha introdotto a vario titolo nella tabella A.
L'effetto di tale immobilismo legislativo nel settore del tartufo ha comportato una progressiva perdita di competitività del tartufo italiano nel mondo, infatti altre nazioni come la Francia, la Spagna, la Croazia (solo per citare quelle dellâUnione europea), grazie a normative più favorevoli che considerano il tartufo un prodotto agricolo con aliquote IVA dal 4 al 5,5 per cento, hanno guadagnato quote sui mercati di consumo internazionali minacciando prima e scalzando poi il primato, una volta indiscusso, del prodotto italiano. Tale situazione ha danneggiato e continua a danneggiare le diverse imprese della intera filiera del tartufo nostrano.
La possibilità di rendere un prodotto di qualità , come il tartufo, economicamente più vantaggioso e competitivo nel mercato, italiano, europeo ed internazionale, è una occasione importante che valorizza il territorio di produzione sia come attrazione che come promozione turistica.
Con una risposta all'interrogazione a risposta scritta E-002766/2014 del 23 aprile 2014 della Commissione europea a firma di Dacian Ciolos si precisava che: «i tartufi sono un prodotto agricolo». Essi sono inclusi nell'allegato I, parte IX, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Il loro codice nomenclatura combinata è 0709 59 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 347 del 20 dicembre 2013.
Nella stessa risposta la commissione ricorda che il regolamento (UE) n. 1308/2013 consente agli Stati membri di riconoscere le organizzazioni di produttori nei settori elencati, tra l'altro, nella parte IX e X del suddetto allegato I. Nel quadro del regime ortofrutticolo può essere concesso un sostegno specifico dell'Unione europea alle organizzazioni di produttori riconosciute di tartufi coltivati. Inoltre il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), determina il quadro per i programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo 2014-2020. Gli Stati membri stanno attualmente definendo i loro PSR che dovranno essere poi approvati dalla Commissione europea e avranno la possibilità di valutare quale tipo di sostegno, se del caso, potrebbe essere concesso al settore.
Entrambi i regolamenti sono direttamente applicabili in Italia.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 15), le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi»;
b) dopo il numero 41) è inserito il seguente:
«41-bis) funghi e tartufi preparati o comunque conservati, ma non nell'alcool o nell'acido acetico;».
2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 21), le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi»;
b) dopo il numero 21) è inserito il seguente:
«21-bis) tartufi freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificamente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati»;
c) al numero 70), le parole: «(esclusi i tartufi)» sono sostituite dalle seguenti: «, compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi,».
3. Le disposizioni della tabella A, parte I e parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificata dal presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2015.
Art. 2.
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.