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Atto a cui si riferisce:
C.5/00429 nei giorni scorsi, la Commissione europea, con una lettera di messa in mora, ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato recupero delle multe dovute dai...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 26 giugno 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-00429

Le vicende legate all'applicazione del regime «quote latte», ormai diffusamente note, sono caratterizzate da un'estrema complessità e da una serie di eventi, azioni e comportamenti che si sono stratificati nel corso di quasi 30 anni e che hanno causato il versamento di circa 4,4 miliardi di euro da parte dell'Italia all'Unione europea.
Il regime, originariamente istituito per 5 anni, non ha trovato immediata e puntuale applicazione nel nostro Paese e ciò ha determinato un andamento incontrollato della produzione nonché l'inserimento di soggetti privi dei requisiti per l'assegnazione della quota.
Sul piano normativo, dopo l'esperienza della legge n. 468 del 1992 e a seguito del lavoro svolto da alcune commissioni di indagine, si è giunti alla concreta applicazione del regime soltanto con la legge n. 119 del 2003.
Le trattenute dei prelievi effettuati dagli acquirenti e le intimazioni di pagamento hanno generato un enorme contenzioso che ha rallentato inevitabilmente le riscossioni.
Successivamente, con la legge n. 33 del 2009, sono state assegnate le quote anche a soggetti che producevano senza il quantitativo di riferimento oppure in esubero rispetto alle quote individuali, con riconoscimento della possibilità di rateizzare i debiti pregressi.
Nel caso di non adesione alla rateizzazione, la legge citata prevede la revoca della quota assegnata così come, nei confronti di coloro che interrompono il pagamento delle rate, è stabilita, oltre alla revoca della quota, anche la riscossione coattiva dei prelievi dovuti, con perdita definitiva del diritto alla rateizzazione.
Proprio queste sono le azioni che ci impegnano maggiormente nella fase attuale.
Al riguardo, tengo a evidenziare come le modifiche apportate alla legge n. 33 del 2009 dalla legge di stabilità 2013 consentano ora ad Agea di agire rapidamente attraverso Equitalia e la Guardia di finanza, restituendo operatività all'Amministrazione che può attivarsi su una solida base giuridica.
A questo punto, la legislazione vigente presenta un quadro d'azione con funzioni e ruoli definiti.
Agea procederà alla notificazione delle cartelle relative ai debiti esigibili attraverso il Corpo della Guardia di finanza e, per effetto di una convenzione in imminente perfezionamento, sarà reso possibile il passaggio, tra Equitalia ed Agea, anche delle cartelle già emesse nei confronti di circa 2000 soggetti cui verranno notificate dalla Guardia di finanza.
Il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 8-quinquies della citata legge n. 33 del 2009, procederà alla revoca delle quote e, attualmente, sono stati predisposti atti di revoca nei confronti di 694 soggetti (per un totale di 244.479 tonnellate) e proseguirà in tal senso per tutti i casi di inadempienza rilevati.
A riguardo, vorrei evidenziare che, essendosi resi esigibili nuovi debiti a seguito di sentenze favorevoli all'Amministrazione, il Commissario, prima di procedere alla riscossione coattiva, dovrà esperire le procedure per consentire la rateizzazione ex lege n. 33 del 2009.
Al fine di evitare vuoti istituzionali con conseguenze negative sulla finalizzazione dei procedimenti suddetti, è già stata predisposta la procedura per la proroga, sino al 31 dicembre prossimo, delle funzioni del Commissario.
Un'attenzione particolare dovrà essere rivolta anche ai contenziosi in corso, nell'intento di giungere il più rapidamente possibile alla loro definizione.
Le azioni che ho sin qui sinteticamente elencato rappresentano la risposta concreta ed efficace per dimostrare, anche alla Commissione europea, il nostro impegno nella corretta applicazione, in sede nazionale, delle norme comunitarie.