• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/02915/013 premesso che: tenendo conto che il presente disegno di conversione all'articolo 1, comma 1, prevede l'esenzione dalla IMU per i terreni agricoli e incolti ubicati nei Comuni...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02915/013presentato daTERROSI Alessandratesto diMercoledì 18 marzo 2015, seduta n. 394

La Camera,
premesso che:
tenendo conto che il presente disegno di conversione all'articolo 1, comma 1, prevede l'esenzione dalla IMU per i terreni agricoli e incolti ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT e ai terreni agricoli e a quelli incolti posseduti e condotti da Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali ubicati nei Comuni parzialmente montani ai sensi dello stesso elenco;
considerato che ai sensi dell'articolo 1 comma 2, del provvedimento in esame, l'esenzione si applica altresì nel caso di terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti alla previdenza;
considerato pertanto che il totale dei Comuni esentati dal pagamento dell'IMU ammonta a 3.546 Comuni definiti totalmente montani e a 655 Comuni definiti parzialmente montani;
visto che l'elenco dei Comuni esentati fino all'anno di imposta 2014 comprendeva tutti quelli della montagna e della collina svantaggiata, di cui all'elenco allegato alla circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993 e cioè pari a 6.103;
considerato pertanto che, con la nuova definizione di esenzione, rimangono esclusi gran parte dei Comuni ricadenti nelle aree della collina svantaggiata e precisamente 1.902 Comuni;
visto che il comma 1-bis del provvedimento in esame prevede che «a decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei Comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200»;
considerato che l'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame prevede che «l'esenzione di cui al comma 1 lettera b) e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 9 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola»;
tenuto conto che l'articolo 1, comma 5, individua nella data del 31 marzo 2015 la scadenza ultima entro la quale effettuare il pagamento per l'anno 2014 senza l'applicazione di sanzioni e interessi;
considerato che l'articolo 2 del provvedimento in esame al comma 1, lettere a) e b) abroga alcune agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive – IRAP, in precedenza applicabili ai produttori agricoli, in particolare abrogando le deduzioni IRAP per i lavoratori dipendenti a tempo determinato con un contratto di durata almeno triennale e con almeno 150 giornate lavorate all'anno;
visti i tagli intervenuti a carico del Fondo di solidarietà dei Comuni in cui non è prevista alcuna forma di esenzione dal pagamento della IMU;
considerato che, al fine di definire in modo più equo i livelli di imposizione fiscale nel settore agricolo, è da più parti auspicata la revisione con conseguente aggiornamento degli estimi catastali nonché la perimetrazione delle zone svantaggiate – sia di montagna, sia di collina – attraverso la scelta di indici che tengano conto dei parametri socio-economici, insediativi, pedo-climatici, infrastrutturali delle diverse aree del nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a:
introdurre, a partire dall'anno di imposta 2015, tenendo conto dei vincoli di bilancio, l'esenzione dal pagamento della IMU per tutti i Comuni riportati nell'elenco allegato alla circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993;
portare, a partire dall'anno di imposta 2015, compatibilmente con i vincoli di bilancio, la detrazione individuata dall'articolo 1, comma 1-bis, per i Comuni elencati nell'allegato 0A ricompreso nel decreto in esame, a euro 500 estendendola anche alla categoria dei pensionati ex coltivatori diretti o ex imprenditori agricoli professionali;
spostare al 30 giugno 2015 la data entro la quale è previsto il pagamento della rata IMU dovuta per l'anno 2014 senza che il contribuente incorra nel pagamento di sanzioni e interessi;
reinserire, nel primo provvedimento utile, le agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive – IRAP, abrogate ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento in esame;
a valutare la opportunità, a partire dall'anno di imposta 2014 e per i successivi, di esentare, adottando ulteriori iniziative normative, nei Comuni elencati nell'allegato 0A ricompreso nel decreto, i terreni sui quali insistono colture quali il castagno, l'olivo, gli agrumi, colpiti da attacchi di Dryocosmus koriphilus nonché dal complesso delle fitopatie recrudescenti il castagno, dalla Xylella fastidiosa l'olivo e dal virus della tristezza (CTV) gli agrumi in modo particolarmente grave e pregiudicante la produzione nonché la sopravvivenza stessa delle colture medesime;
a valutare l'opportunità di coprire con fondi statali diversi da quelli previsti per i trasferimenti agli Enti locali, gli eventuali disavanzi tra i tagli effettuati a carico del fondo di solidarietà comunale e quanto introitato dai singoli Comuni, ai sensi e per effetto della applicazione della IMU;
a valutare l'opportunità di dare fin da ora obiettivi temporali definiti alla Commissione censuaria affinché riveda e aggiorni gli estimi catastali;
a valutare l'opportunità di istituire un gruppo di lavoro di cui facciano parte il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'economia e delle finanze ed Enti Locali che, in tempi certi, definisca le nuove zone svantaggiate – sia di collina sia di montagna – tenendo conto dei parametri socio-economici, insediativi, pedo-climatici e infrastrutturali propri delle diverse aree del nostro Paese.
9/2915/13. Terrosi, Albini, Mazzoli, Maestri, Cenni, Schirò, Iacono, Mura, Fabbri, Amoddio, Verini, Grassi, Albanella, Bergonzi, Dallai, Zanin, Mariani, Cova, Romanini, Becattini, D'Incecco, Borghi, Bruno Bossio, Giovanna Sanna, Zappulla, Carra, Amato.