• Testo DDL 1818

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Atto a cui si riferisce:
S.1818 [Decreto Elezioni 2015] Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1818
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)
dal Ministro dell’interno (ALFANO)
di concerto con il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento (BOSCHI)
e con il Ministro dell’economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 2015

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27,
recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo
delle elezioni regionali ed amministrative

Onorevoli Senatori. -- Nella prossima primavera si svolgeranno sia le elezioni per il rinnovo dei presidenti e dei consigli di 7 regioni a statuto ordinario (Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia), sia il turno annuale di elezioni amministrative, che nelle 15 regioni a statuto ordinario interesserà 515 comuni. Le elezioni amministrative, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, devono tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Al fine di consentire lo svolgimento di tutte le consultazioni elettorali in un'unica data (election day ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), l'articolo 1, comma 501, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha disposto che le elezioni dei nuovi organi elettivi regionali abbiano luogo «non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio», integrando l'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165.

Considerato che le elezioni degli organi elettivi regionali si sono svolte domenica 28 marzo 2010 (con scadenza del mandato 27 marzo 2015), la suddetta norma ne consente il rinnovo elettivo entro il 27 maggio 2015.

Tuttavia, nel periodo considerato non risulta possibile individuare una data di votazione idonea, in considerazione della coincidenza del primo o secondo turno con Festività religiose cristiane o ebraiche (Pasqua, Pentecoste), con Festività civili (Anniversario della Liberazione, Festa del Lavoro) o con altre ricorrenze rilevanti ai fini dell'affluenza al voto (Adunata annuale degli alpini). La prima domenica utile, ossia non interessata da tali concomitanze, coincide con il 31 maggio 2015, data che, tuttavia, si colloca oltre il termine di sessanta giorni di cui al citato articolo 5 della legge n. 165 del 2004.

Pertanto, la norma interviene sistemicamente per flessibilizzare l'arco temporale entro il quale può realizzarsi la condizione per lo svolgimento in forma abbinata di tutte le consultazioni elettorali (election day), stabilendo, con riguardo alle elezioni regionali, che la loro celebrazione può avvenire nella prima domenica successiva alla scadenza del predetto termine di sessanta giorni.

Tale norma, peraltro, si ispira, sia pure con una prospettiva inversa, al principio generale cui è informata la disposizione civilistica che differisce i termini di adempimento delle obbligazioni al primo giorno feriale utile.

L'intervento, che si rende necessario e urgente al fine di rendere effettiva la possibilità di celebrare in un solo giorno le elezioni regionali e amministrative del 2015, non solo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma è suscettibile di produrre una riduzione complessiva delle spese elettorali, in coerenza con le finalità di risparmio delle disposizioni sull'election day.

Tenuto conto dell'urgenza che riveste il provvedimento e del limitato impatto ai fini della relazione AIR, ai sensi dell'articolo 9 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, è stata richiesta l'esenzione dalla relazione AIR.

Analisi tecnico-normativa

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 117, secondo comma, e 122, primo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di svolgimento in un'unica data nell'arco dell'anno delle consultazioni elettorali;

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma della Costituzione, come modificato dall'articolo 1, comma 501, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di durata degli organi elettivi regionali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre, in vista delle elezioni regionali e amministrative del 2015, disposizioni volte a realizzare le condizioni per il loro svolgimento abbinato, secondo il principio dell'election day;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento e dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Integrazione all'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165)

1. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 2015.

MATTARELLA

Renzi – Alfano – Boschi – Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando