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Proposta di modifica n. 34.23 al ddl C.2629 in riferimento all'articolo 34.
  • status: Inammissibile
argomenti:    

testo emendamento del 06/10/14

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. A copertura degli oneri di cui al comma 10-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro per il 2014, e 30 milioni dal 2015 al 2024.