Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 35.1 al ddl C.2629 in riferimento all'articolo 35.
argomenti:    

testo emendamento del 06/10/14

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.

  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza delle regioni, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia dai rifiuti urbani e speciali, in esercizio o da realizzare, tenendo conto della pianificazione regionale, per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore. Gli impianti sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale. Tali impianti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.
  2. Al fine di concorrere allo sviluppo della raccolta differenziata e al riciclaggio, nonché alla riduzione del fabbisogno di discariche, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua altresì la ricognizione e individua, con proprio ulteriore decreto, il fabbisogno impiantistico per il recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata al fine di rilevare l'eventuale fabbisogno integrativo articolato per Regioni. Nelle more della realizzazione di nuovi impianti nelle Regioni non autosufficienti, come sopra identificate, per gli impianti esistenti è consentito l'incremento della capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (CER 200108) fino al 10 per cento di quello autorizzato, ove tecnicamente possibile, al fine esclusivo di gestire ulteriore rifiuto organico proveniente dalle medesime Regioni.
  3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti di cui al comma 1, sia esistenti che da realizzare, su richiesta del gestore, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, qualora la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo sia stata valutata positivamente; in caso contrario la compatibilità ambientale deve essere riesaminata ai sensi di legge. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali, tenendo in considerazione nella fase autorizzativa lo stato della qualità dell'aria così come previsto dalla Direttiva 2008/50/CE recepita dal decreto legislativo n. 155 del 2010.
  4. Gli impianti di nuova realizzazione dovranno essere costruiti conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui al punto R1 (nota 4), allegato C, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
  5. Dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1, revisionando in tal senso, quando ne ricorrono le condizioni, le autorizzazioni integrate ambientali.
  6. Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni non sussistendo vincoli di bacino per il trattamento dei rifiuti urbani negli impianti di recupero, negli stessi deve essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti prodotti nel territorio regionale, fino al soddisfacimento del suo fabbisogno, e solo successivamente ai rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale. Il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare determina ogni anno, sentita la Regione ospitante gli impianti, la percentuale di capacità di incenerimento da destinare al trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti da fuori bacino regionale. Sono altresì ammessi, in via complementare, rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e delle norme generali che disciplinano la materia. Al riguardo sono coerentemente adeguate le autorizzazioni integrate ambientali alle presenti disposizioni nei termini sopra stabiliti.
  7. Le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti in bacini esterni rispetto a quello originario di pianificazione degli impianti di cui al comma 1 sono contrattati fra i gestori proprietari degli impianti stessi e i Comuni detentori in privativa dei rifiuti urbani da smaltire, all'interno di intervalli tariffari definiti dal Ministero dell'Ambiente in accordo con le Regioni in cui sono localizzati gli impianti. I ricavi da vendita di energia e materiali e gli incentivi per produzione di energia da fonte rinnovabile attribuite alla quota di rifiuti urbani di provenienza extra bacino devono essere destinati in quota variabile fra il 50 per cento ed il 70 per cento – quota da definire su proposta della Regione competente – al contenimento delle tariffe di smaltimento dei rifiuti urbani smaltite negli impianti e prodotte nel bacino di pianificazione.
  8. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.