Articolo aggiuntivo n. 35.026 al ddl C.2629 in riferimento all'articolo 35.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 06/10/14

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Urgente adeguamento alle disposizioni della Direttiva 2014/87/EURATOM del Consiglio dell'8 luglio 2014, che modifica la Direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari).

  1. Al fine di conformarsi alle nuove disposizioni della Direttiva 8 luglio 2014, n. 2014/87/Euratom – che modifica la Direttiva 2009/71/Euratom – che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari – volte a promuovere un rafforzamento del quadro dei requisiti di sicurezza nucleare di più elevato livello, basato su un'autorità di regolamentazione competente forte, dotata di autonoma personalità giuridica, funzionalmente separata ed effettivamente indipendente da qualsiasi influenza indebita nei processi decisionali regolatori, nonché la piena attuazione del principio di «difesa in profondità», al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   all'articolo 6, comma 1, al termine del periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, Autorità amministrativa indipendente avente personalità giuridica di diritto pubblico e dotata di un proprio organico di personale»;
   all'articolo 6, comma 2, al secondo e terzo periodo, dopo le parole: «fornisce» si aggiungono le parole: «e acquisisce dalle»;
   all'articolo 6, comma 4, dopo la lettera h), sono inserite le seguenti:
   «i) dispone le ispezioni ed i controlli e commina le sanzioni previste con apposito regolamento adottato dalla stessa Autorità, a tal fine avendo accesso e possibilità di consultazione delle banche dati istituzionali;
   l) stabilisce con le Amministrazioni e Enti competenti apposite Convenzioni o Accordi di Programma volti a promuovere iniziative di ricerca e sviluppo, competitività, sicurezza e legalità, nonché opportuni interventi di sicurezza infrastrutturale connessi alla protezione di infrastrutture intrinsecamente critiche, a valere sulla programmazione dei fondi europei e del Fondo Sviluppo e Coesione, al fine di migliorare le basi culturali, scientifiche, tecnologiche ed imprenditoriali e la competitività del sistema nazionale, nonché il rafforzamento della governance del particolare settore;
   m) approva il regolamento concernente lo speciale status giuridico ed economico del personale, che definisce anche le prerogative ed i doveri del personale demandato ad operazioni di revisione tra pari di impianti situati all'estero;
   n) approva il regolamento di amministrazione e contabilità;
   o) approva il regolamento concernente le procedure di controllo, ispettive e sanzionatorie»;
   all'articolo 6, comma 7: alla fine del primo periodo si aggiungono le seguenti parole: «e per il personale della pubblica amministrazione si conforma al principio minimo della salvaguardia del trattamento complessivo in godimento all'atto della nomina e della ponderazione delle responsabilità, opportunamente proporzionato per i componenti della consulta».
   all'articolo 6, comma 7: alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché con risorse a carico dell'Amministrazione o Ente di appartenenza o provenienza, in deroga all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i casi di comando, fuori ruolo o altra analoga modalità»;
   all'articolo 6, comma 8: al primo periodo il limite massimo è da intendersi di 160 unità in possesso di alte qualificazioni;
   all'articolo 6, comma 8: alla fine del primo periodo è inserito il seguente: «per l'esercizio delle funzioni inerenti le peculiari esigenze della governance strategica e per la costituzione di una struttura preposta alla tutela amministrativa del Segreto di Stato ed industriale ed alla sicurezza del segreto delle relative Organizzazioni Internazionali (UE, NATO, EURATOM), l'Autorità si dota di un essenziale staff di diretta collaborazione costituito da quindici esperti esterni in possesso di particolari professionalità, qualificazioni o specializzazioni, ricorrendo alle modalità altrimenti previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, per la durata massima del mandato. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6 della predetta Direttiva EURATOM 2014/87, l'autorità di regolamentazione provvede a dotarsi anche delle competenze giuridiche necessarie per adempiere ai suoi obblighi in relazione al quadro nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva EURATOM 2009/71»;
   all'articolo 6, comma 8: ultimo periodo, dopo le parole: «Al personale posto in posizione di comando» si aggiunge la parola: «non»;
   all'articolo 6, comma 11: dopo la parola: «amministrativa», si aggiungono le seguenti parole: «e, a regime, economico-finanziaria»;
   all'articolo 6, comma 12: primo periodo, dopo le parole: «struttura di cui al comma 1» si aggiungono le seguenti parole: «, sino al raggiungimento della sua piena ed autonoma funzionalità,»;
   all'articolo 6, comma 12: primo periodo, dopo la parola: «condizioni» si aggiunge la parola: «iniziali»;
   all'articolo 6, comma 13: dopo le parole: «supporto tecnico scientifico» si aggiungono le seguenti parole: «, di organizzazioni internazionali ovvero di altre amministrazioni, enti o società partecipate o controllate dallo Stato, nonché da»;
   all'articolo 6, comma 13: si aggiunge un ultimo capoverso: «in caso di disaccordo sul contenuto delle convenzioni di cui al precedente e presente comma, prevale la proposta dell'ISIN, in considerazione delle prioritarie ragioni di sicurezza»;
   all'articolo 6, comma 14: al testo del presente comma si aggiungono le parole: «, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con individuazione di un organico e di un modello e regolamentazione del contratto collettivo di lavoro del personale adeguata all'alto livello di specializzazione e sensibilità della materia e della missione istituzionale, che tenga conto della normativa e del trattamento delle similari Autorità degli altri Paesi aderenti all'EURATOM. In attuazione della predetta Direttiva EURATOM 2014/87, articolo 1, paragrafo 6, lettere d) ed e), nell'impiegare risorse e competenze scientifiche e tecniche esterne a sostegno delle sue funzioni di regolamentazione, il predetto regolamento deve definire procedure per la prevenzione e la risoluzione di eventuali conflitti di interessi»;
   all'articolo 6, comma 15, alla fine del penultimo periodo, si aggiungono le seguenti parole: «, nonché da quota parte degli introiti della componente A2 e A5 della tariffa elettrica, ad invarianza di oneri, da determinarsi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro novanta giorni dall'insediamento degli organi dell'ISIN. Il predetto Ministro dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
   all'articolo 6, comma 15, alla fine dell'ultimo periodo si aggiunge un ulteriore periodo: «ai fini della copertura finanziaria delle attività, i mezzi finanziari dell'ISIN possono essere costituiti anche dalle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione del federalismo amministrativo sui capitoli 7085 e 8532, tabella IX, del bilancio di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dalle sanzioni economiche previste dal successivo comma 19, nonché da quote di proventi tariffari, ovvero derivanti dalle aste dei titoli connessi alla riduzione di quote di emissioni di CO2»;
   all'articolo 6, comma 16: all'inizio del periodo si aggiungono le seguenti parole: «in fase di avvio»;
   all'articolo 6, comma 17: dopo le parole: «costi effettivamente sostenuti» si aggiungono le parole: «per garantire l'efficiente organizzazione e funzionamento dell'ISIN e»;
   all'articolo 6, comma 19: alla fine del periodo si aggiungono le parole ed un successivo periodo: «con oneri a carico degli enti ispezionati. Il Direttore ha il potere di comminare sanzioni o disporre il commissariamento ad hoc dell'ente, azienda o parte di essa qualora, a seguito di contestazione di inerzie, ritardi o inadempienze gravi e ingiustificate, e conseguenti specifiche diffide, questo non abbia provveduto alla realizzazione degli interventi necessari al fine di mantenere e migliorare i requisiti e le condizioni di sicurezza»;
   all'articolo 9, si aggiunge il seguente comma 3: «I termini di scadenza previsti dal presente decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, riferiti agli anni 2014 e 2015, sono rispettivamente rideterminati alle medesime date delle annualità 2015 e 2016».