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Articolo aggiuntivo n. 36.04 al ddl C.2629 in riferimento all'articolo 36.
  • status: Inammissibile (Id. em. 36.02)

testo emendamento del 06/10/14

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale).

  1. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenute a decorrere dall'anno 2014, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, quando è relativo a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale, è per il 5 per cento corrisposto alla regione a statuto ordinario adiacente, per il 50 per cento ai comuni rivieraschi entro il raggio di dodici miglia dalle installazioni e agli eventuali comuni sede delle centrali di raccolta.
  2. Per comuni rivieraschi si intendono quelli che il cui territorio costiero ricada nel raggio di 10 Km. dall'infrastruttura di produzione a mare più vicina alla costa.
  3. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni la quota di spettanza regionale di cui al comma 1 è ripartita nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
  4. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-sexies) è aggiunta la seguente:
  n-septies) per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, delle spese sostenute dalle regioni e dagli enti locali rivieraschi che ricadono entro il limite delle 12 miglia dalla costa individuando, in tal caso, tra gli enti locali beneficiari quelli il cui territorio costiero ricada nel raggio di 10 Km. dall'infrastruttura di produzione a mare più vicina alla costa, per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi a mare, per gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio di ciascuno anno, sulla base dell'ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla Regione e dagli enti locali rivieraschi, rivenienti dalla quota spettante loro spettante dagli investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi offshore, dall'applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, così come modificato dal comma 2 del presente articolo, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 nel limite delle aliquote di prodotto relative alle produzioni incrementali realizzate negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 rispetto all'anno 2013.