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Proposta di modifica n. 4.2 ai ddl C.275 , C.1059 , C.1832 , C.1969 , C.2339 , C.2652 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 07/10/14

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 4.
(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche pubbliche locali).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari regionali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, uno o più decreti legislativi per adeguare le disposizioni del testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle disposizioni della presente legge, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) conferimento dei compiti e delle funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, ad un Giudice delegato, individuato annualmente da ciascun presidente di Corte d'appello, nei confronti dei titolari di cariche pubbliche non statali né regionali;
   b) definizione delle modalità di esercizio dei compiti e delle funzioni di cui alla lettera a) tali da assicurare il rispetto del principio del contraddittorio;
   c) raccolta e pubblicazione da parte del Ministero dell'interno, nell'apposita anagrafe dei titolari di cariche pubbliche, dei seguenti dati, conferiti dall'interessato mediante dichiarazione da rendere entro venti giorni dall'assunzione della carica:
    1) i dati anagrafici;
    2) il titolo di studio conseguito;
    3) la professione esercitata e l'iscrizione ad albi professionali;
    4) le cariche e gli uffici pubblici ricoperti;
    5) i propri impieghi pubblici o privati;
    6) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe cariche comunque denominate, ricoperte in imprese o in società pubbliche o private, nonché in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici;
    7) le dichiarazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).

  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.