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Proposta di modifica n. 7.13 ai ddl C.275 , C.1059 , C.1832 , C.1969 , C.2339 , C.2652 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Id. em. 7.25

testo emendamento del 07/10/14

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Obbligo di astensione e sanzioni).

  1. I soggetti di cui all'articolo 2 hanno l'obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse patrimoniale ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.
  2. Quando il titolare di una carica pubblica dubiti della sussistenza dell'obbligo di astensione nel caso specifico, ovvero ritenga comunque di poter essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione a una deliberazione, è tenuto a investire immediatamente della questione la Commissione di cui all'articolo 9.
  3. La Commissione deve pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato può ritenersi esente da ogni obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito la Commissione della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi.
  4. Le deliberazioni con cui la Commissione stabilisce i casi in cui l'interessato è tenuto ad astenersi sono comunicate dalla Commissione stessa ai Presidenti delle Camere e, nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a), al Presidente del Consiglio dei ministri perché ne informi il Consiglio dei ministri.
  5. L'obbligo di astensione non opera, in ogni caso, nell'adozione di atti dovuti.
  6. Se, in violazione dell'obbligo di astensione di cui al comma 1, il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 prende una decisione, adotta un atto, partecipa a una deliberazione od omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti ivi previsti un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, salvo che il fatto costituisca reato la Commissione di cui all'articolo 9, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati. Le impugnazioni contro la delibera di cui al primo periodo, ovvero contro la sua mancata adozione previa messa in mora da parte di chiunque abbia interesse, sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
  7. Ai fini dell'applicazione del comma 6, ai membri del Parlamento si applica l'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140.