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Proposta di modifica n. 7.3 al ddl C.1658 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Approvato (Id. em. 7.1)

testo emendamento del 08/10/14

  Al comma 1, capoverso articolo 31-ter apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: di concerto con inserire le seguenti: il Ministero dell'interno;
   b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:, l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui al comma 1 dell'articolo 6, capoverso articolo 31-bis.;
   c) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  «4-bis. In applicazione dell'articolo 8 paragrafo 2 Regolamento UE 604/2013, qualora il minore non accompagnato abbia espresso l'intenzione di presentare richiesta di protezione internazionale, deve essere garantito il colloquio volto ad accertare la presenza di familiari o parenti legalmente presenti in altri Paesi aderenti al Regolamento stesso. Allorché sia accertata la presenza di familiari o parenti in grado di prendersi cura del minore, le autorità competenti provvedono ad informare l'Unità Dublino del paese interessato per l'adozione di provvedimenti finalizzati al ricongiungimento familiare, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.