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Proposta di modifica n. 25.3 al ddl C.1658 in riferimento all'articolo 25.
  • status: Approvato (Id. em. 25.1)

testo emendamento del 08/10/14

  L'articolo 25, è sostituito dal seguente:

Art. 25.

  1. Il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è destinato al finanziamento delle attività e degli interventi di cui agli articoli 4 e 13 della presente legge.
  La dotazione del Fondo è pluriennale, è commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale ed è stabilita con decreto governativo d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.

nuova formulazione del 14/10/14

  1. All'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 13 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.