presentato il 08/10/2014 in I Affari costituzionali della Camera da Sandra ZAMPA (PD) e altri 10 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato (Id. em. 25.1)
testo emendamento del 08/10/14
L'articolo 25, è sostituito dal seguente:
Art. 25.
1. Il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è destinato al finanziamento delle attività e degli interventi di cui agli articoli 4 e 13 della presente legge.
La dotazione del Fondo è pluriennale, è commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale ed è stabilita con decreto governativo d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.
nuova formulazione del 14/10/14
1. All'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 13 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.