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Proposta di modifica n. 1.361 ai ddl C.2247 , C.2248 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Id. em. 1.54

testo emendamento del 15/10/14

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché procedano al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, del prospetto recante gli importi da versare, comprendenti i maggiori interessi nel frattempo maturati.