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Proposta di modifica n. 1.332 ai ddl C.2247 , C.2248 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 15/10/14

  Al comma 1, capoverso Art. 5-septies, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. I professionisti e i loro consulenti, i quali assistono il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, sono esentati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'obbligo della segnalazione di operazioni sospette limitatamente all'esame della posizione giuridica del cliente e all'assistenza nell'intera procedura, fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dallo stesso decreto.
  2-ter. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria non sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 dei decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli contenuti nella documentazione stessa.