Proposta di modifica n. 3.3
al ddl S.1612 in riferimento all'articolo 3.
presentato il 16/10/2014 in Assemblea del Senato da Rosanna FILIPPIN (PD) e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
status: Precluso
testo emendamento del 16/10/14
Al comma 1 sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.»
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
«Nel caso di mancata risposta all'invito ovvero quando le parti non raggiungano un accordo, dopo aver esperito la procedura di negoziazione assistita per almeno 30 giorni ovvero quando è decorso il termine di cui all'artico 2, comma 2, lettera a), la condizione di procedibilità di cui al comma 1 si considera avverata e la parte che propone la domanda in giudizio non è tenuta ad esprire procedimenti di conciliazione o di mediazione.»
Al comma 5 alle parole: «Restano ferme» premettere le seguenti: «Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo».