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Proposta di modifica n. 3.3 al ddl S.1612 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Precluso

testo emendamento del 16/10/14

Al comma 1 sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.»

        Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

        «Nel caso di mancata risposta all'invito ovvero quando le parti non raggiungano un accordo, dopo aver esperito la procedura di negoziazione assistita per almeno 30 giorni ovvero quando è decorso il termine di cui all'artico 2, comma 2, lettera a), la condizione di procedibilità di cui al comma 1 si considera avverata e la parte che propone la domanda in giudizio non è tenuta ad esprire procedimenti di conciliazione o di mediazione.»

            Al comma 5 alle parole: «Restano ferme» premettere le seguenti: «Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo».