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Proposta di modifica n. 3.39 al ddl S.1612 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Precluso

testo emendamento del 16/10/14

Al comma 6 dopo le parole: «quanto dichiarato» aggiungere infine le seguenti: «L'avvocato che ha assistito la parte matura un credito d'imposta pari al compenso professionale liquidato dal Consiglio dell'ordine secondo i parametri previsti in materia di gratuito patrocinio. Il credito d'imposta maturato è certificato con dichiarazione della segreteria del Consiglio dell'ordine degli avvocati».