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Articolo aggiuntivo n. 12.0.1 al ddl S.1612 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Precluso

testo emendamento del 16/10/14

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Dispositioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio)

        1. All'articolo 1, primo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: "2. Qualora vi sia accordo tra le parti circa l'intollerabilità della convivenza, è sufficiente la volontà dei coniugi per l'accertamento che la comunione materiale e spirituale non può essere mantenuta o ricostruita".

        2. All'articolo 1, primo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sopprimere le seguenti parole: "quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4,".

        3. All'articolo 2, primo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sopprimere le seguenti parole: "esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4,"».