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Proposta di modifica n. 19.3 al ddl S.1612 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 16/10/14

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

        «b-bis) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

        "Art. 59. - (Attività dell'ufficiale giudiziario e del funzionario). L'ufficiale giudiziario e il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti provvedono all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, eseguono la notificazione e l'esecuzione degli atti ed esercitano tutti gli altri compiti che la legge attribuisce all'ufficiale giudiziario";

        b-ter) all'articolo 126 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "L'ufficiale giudiziario per la redazione dei processi verbali e delle relate di notificazione e di qualsiasi altra attività che la legge ed i regolamenti gli attribuiscono, può avvalersi dei sistemi informatici ivi compresa la sottoscrizione in forma digitale degli stessi e, ove occorre, anche la sottoscrizione digitale delle parti che intervengono negli atti dello stesso-ufficiale giudiziario".

        b-quater) dopo l'articolo 479 è inserito il seguente:

        "Art. 479-bis. - (Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose finalizzate all'esecuzione). - Al fine di acquisire elementi di fatto utili per porre in esecuzione il titolo esecutivo, ovvero la prova dei presupposti ai quali è eventualmente subordinata, compresi quelli previsti dall'articolo 614-bis, il creditore può chiedere all'ufficiale giudiziario presso l'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione e previa esibizione del titolo notificato al debitore di compiere attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose. Nel caso in cui, nell'espletamento delle attività previste al primo comma, insorgano difficoltà che non ammettono dilazioni, l'ufficiale giudiziario rimette ogni decisione al giudice competente per la successiva esecuzione, il quale decide con ordinanza, reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

        Le operazioni previste dal primo comma, previa anticipazione delle spese ad opera del creditore istante; sono verbalizzate anche mediante idonei strumenti di rappresentazione audiovisiva, adeguatamente documentata su supporti allegati al verbale, con modalità tali da garantire l'inalterabilità dei dati.

        Del verbale delle operazioni, una volta completato; è rilasciata copia autentica al creditore istante e, a richiesta, al soggetto nei cui confronti sono state espletate le operazioni.

        Le contestazioni delle parti vanno proposte, nelle forme e nei termini stabiliti dall'articolo 617, al giudice competente per la successiva esecuzione"».