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Proposta di modifica n. 19.4 al ddl S.1612 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Precluso

testo emendamento del 16/10/14

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

        «b-bis) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

        "Art. 59. - (Attività dell'ufficiale giudiziario e del funzionario). - L'ufficiale giudiziario e il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti provvedono all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, eseguono la notificazione e l'esecuzione degli atti ed esercitano tutti gli altri compiti che la legge attribuisce all'ufficiale giudiziario"».