Proposta di modifica n. 19.5 al ddl S.1612 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Precluso

testo emendamento del 16/10/14

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

        «b-bis) all'articolo 126 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "L'ufficiale giudiziario, per la redazione dei processi verbali e delle relate di notificazione e di qualsiasi altra attività che la legge ed i regolamenti gli attribuiscono, può avvalersi dei sistemi informatici ivi compresa la sottoscrizione in forma digitale degli stessi e, ove occorre; anche la sottoscrizione digitale delle parti che intervengono negli atti dello stesso ufficiale giudiziario"».