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Proposta di modifica n. 19.12 al ddl S.1612 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Precluso

testo emendamento del 16/10/14

Al comma 1, lettera d), capoverso «art. 492-bis», sostituire le parole: «Con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda» con le seguenti: «L'ufficiale giudiziario o il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, per le ricerche in modalità telematiche dei beni da pignorare, accede».