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Proposta di modifica n. 19.51 al ddl S.1612 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Precluso

testo emendamento del 16/10/14

Al comma 4, lettera b), capoverso «Art. 122», sostituire il sesto comma; secondo periodo, con il seguente: «La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra rutti gli altri ufficiali e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti».