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Articolo aggiuntivo n. 21.0.9 al ddl S.1612 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Precluso

testo emendamento del 16/10/14

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia)

        1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, di cui all'accordo 14 settembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2007, in deroga all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia e il conseguente collocamento nella medesima area dei profili riconducibili a uno stesso settore di attività, il personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia appartenente al ruolo di ufficiale giudiziario, seconda area, fasce retributive F3, F4 e F5, è inquadrato nel profilo professionale di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), terza area, fascia retributiva F1.

        2. La dotazione. organica del profilo professionale di funzionario degli UNEP, terza area, fascia retributiva F1, è ampliata di 1.500 unità ed è contestualmente ridotta di 1.715 unità la dotazione organica del profilo professionale di ufficiale giudiziario, seconda area, posizioni economiche F3, F4 e F5.

        3. Agli oneri derivanti'dall'attuazione dei comma ì dei presente articolo, relativi alle differenze retributive e contributive del personale, valutati in 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere "d), e), f)" del terzo comma dell'articolo 19 dei presente decreto-legge.

        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di: parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese. rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli spostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

        6. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla rideterminazione della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, in attuazione di quanto previsto dal presente articolo».