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Proposta di modifica n. 30.36 al ddl S.974 in riferimento all'articolo 30.
  • status: VEDI TESTO 2

testo emendamento del 02/08/13

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni».