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Articolo aggiuntivo n. 33.06 al ddl C.2629 in riferimento all'articolo 33.

testo emendamento del 23/10/14

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33. 1.
(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi finalizzati alla bonifica dei siti di interesse nazionale).

  1. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni e di enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
  2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.