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Articolo aggiuntivo n. 34.01 al ddl C.2629 in riferimento all'articolo 34.

testo emendamento del 23/10/14

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gas prodotti da discarica).

  1. Al fine di gestire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza ambientale delle discariche esistenti, anche a tutela della salute pubblica, gli impianti di captazione, trattamento, distruzione e produzione di energia elettrica del biogas prodotto all'interno di discariche debitamente autorizzate sono considerati interventi di edilizia libera e realizzati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, godono della priorità di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta sulla rete di trasmissione nazionale indipendentemente dal punto di connessione alla stessa e non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e integrazioni.
  2. Le comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono sostituite dalla trasmissione, anche per via telematica, del modello unico, approvato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente del territorio e della tutela del mare. Il soggetto proponente l'intervento, qualora non sia il titolare della concessione di discarica, nel modello unico esibisce il rapporto contrattuale con lo stesso e dichiara l'inizio delle attività realizzative all'amministrazione comunale competente la quale, entro 30 giorni dalla ricezione, dà comunicazione alle autorità territorialmente preposte in materia ambientale, sanitaria e di prevenzione per l'espletamento dei sopralluoghi e delle verifiche previsti dalle vigenti normative in materia di inquinamento ambientale e di tutela della salute pubblica.
  3. Le dichiarazioni contenute nel modello unico di cui al comma 2 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni applicando le sanzioni previste nell'articolo 76 del medesimo decreto.
  4. I soggetti destinatari delle dichiarazioni rese con il modello unico semplificato di cui al comma 2 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.
  5. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del biogas operante su un originario lotto di discarica è trasferita, a domanda dell'operatore anche agli impianti realizzati su nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.
  6. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tubazioni, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è attestata da una autocertificazione che comprova la ricambistica utilizzata, le ore di lavoro impiegate e il rispetto delle normative in materia di emissioni di sostanze inquinanti.