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Proposta di modifica n. 1.1 al ddl S.1577 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 29/10/14

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese). – 1. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

            ''d) per gli adempimenti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale ‘impresa.gov' che assume la denominazione di ‘impresainungiorno''';

            b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

            ''d-bis) Ferma restando la disposizione di cui alle lettere a-bis), c) nonché dall'articolo 19-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera d), che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP''.

        2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.

        3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al camma 1, il comune decade daIl'accreditamento di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la procedura prevista dal comma 3-bis, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112».