Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.5 al ddl S.1577 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 29/10/14

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Carta della cittadinanza digitale) – 1. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali riconoscono che cittadini ed imprese devono essere posti al centro dell'azione Amministrativa anche attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie. I cittadini e le imprese hanno il diritto di accedere a tutti i dati, ed i servizi di loro interesse in modalità digitale.

        2. A tal fine il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, volti a riformare, delegificare e semplificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) definire il livello minimo dei diritti digitali di cittadini e imprese nei confronti dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali in termini di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività nell'utilizzo dei servizi onIme delle pubbliche amministrazioni;

            b) adottare le misure necessarie a garantire: la disponibilità di risorse di connettività a banda ultra larga e l'accesso alla rete Internet come servizio universale presso ogni struttura pubblica; il diritto di accesso e di riuso di tutte le informazioni prodotte e detenute dalla pubblica amministrazione in formato aperto; il diritto all'alfabetizzazione digitale; il diritto alla partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle Amministrazioni;

            c) assiçurare che i procedimenti amministrativi siano semplificati e ripensati per venire incontro ai bisogni di cittadini e imprese, reingegnerizzandoli e progettandoli in un'ottica digitale, al fine di pervenire, in tempi definiti, alla piena realizzazione del principio del «digital fust»;

            d) favorire l'adesione da parte dei privati al Sistema Pubblico per la gestione dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del Codice;

            e) trasformare il Sistema Pubblico di Connettività in Sistema Pubblico di Interoperabilità e Sicurezza semplificando le regole di cooperazione tra amministrazioni pubbliche anche mediante l'utilizzo di adeguate interfacce informatiche (API) e favorendo l'adesione al sistema da parte dei privati;

            f) promuovere l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini ed imprese ai fini della semplificazione del dialogo con le amministrazioni, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentime l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un non idoneo livello di alfabetizzazione informatica;

            g) prevedere forme di tutela effettiva dei diritti di cui alle lettere che precedono e di quelli di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 previo ricorso in sede stragiudiziale dinanzi ad un Difensore civico dei diritti di cittadinanza digitale da istituirsi presso l'Agenzia per l'Italia Digitale;

            h) assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;

            i) razionalizzare le vigenti disposizio di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e la relativa normativa di attuazione in materia di sistema pubblico di identità digitale (SPID);

            l) prevedere idonei regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni volti ad assicurare i diritti di cittadinanza digitale così come delineati dalla presente legge e dai conseguenti decreti attuativi;

            m) razionalizzare gli strumenti di coordinamento delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione e di innovazione della spesa nei processi di digitalizzazione, e obiettivi di risparmio energetico;

            n) Assicurare l'assistenza e il sostegno alle amministrazioni nei processi di innovazione, con particolare attenzione a regioni e enti locali, anche investendo sulle competenze e professionalità del capitale umano operante nelle amministrazioni;

            o) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla governance in materia di strategie di digitalizzazione, al fine di semplificare e qualificare i processi decisionali;

            p) ridefinire i processi decisionali, anche con riferimento alle forme e strumenti di partecipazione dei cittadini;

            q) prevedere l'aggiornamento continuo delle modalità di erogazione dei servizi e di svolgimento dei processi decisionali, in relazione all'evolvere delle tecnologie disponibili;

            r) adeguare l'organizzazione di tutte le Pubbliche Amministrazioni al principio della unicità dei punti di contatto con i cittadini e le imprese.

        3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

        4. Lo Stato promuove la cultura digitale anche attraverso l'inserimento di previsioni coerenti con tale finalità in sede di rinnovo della concessione per l'esercizio del servizio pubblico televisivo e del relativo contratto di servizio».