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Proposta di modifica n. 1.53 al ddl S.1577 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 29/10/14

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

            «i) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato ''Carta di identità del veicolo'', contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 13, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti. dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».